Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1960, n. 211
Articolo 2
Versione
12 aprile 1960
Art. 1.
Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, e' autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo giapponese, area demaniale sita a Valle Giulia in Roma della superficie di metri quadrati 2930 circa e prospiciente la via Gramsci, sulla quale il Governo giapponese costruira', in conformita' alle prescrizioni del piano regolatore, un immobile da destinare a sede dell'Accademia del Giappone.
Entrata in vigore il 12 aprile 1960