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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6027/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6027/2023 R.G. promossa da
(CF ), Parte_1 C.F._1
(CF ), difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Andrea Masato;
contro
(CF ), e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria difesa dall'avv. Lorenzo Sternini. CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
11/3/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 e proponevano atto di citazione in opposizione Parte_1 Parte_2
al precetto loro notificato da con cui questi aveva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 209.751,48 derivante dal saldo residuo del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23/9/2009 dagli odierni opponenti con la originaria titolare Controparte_3
del credito poi ceduto a CP_1
In particolare, gli opponenti eccepivano i) il difetto di prova della titolarità attiva del credito;
ii) la carenza di legittimazione ad agire di mandataria CP_2
della ; iii) l'inesistenza di un titolo costitutivo per invalidità del CP_1
mutuo fondiario;
iv) la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme precettate;
v) l'applicazione di condizioni economiche illegittime al rapporto di mutuo.
In conclusione, gli opponenti chiedevano di dichiararsi l'inefficacia del precetto;
in subordine di dichiararsi l'inefficacia parziale dello stesso all'esito del ricalcolo delle somme dovute in forza delle condizioni economiche valide per legge.
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo veniva rigettata dal giudice in composizione monocratica prima e poi dal collegio in sede di reclamo.
La causa transitava infine a decisione senza l'espletamento della consulenza tecnico contabile richiesta dagli opponenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione, relativo al difetto di legittimazione/titolarità attiva del credito in capo all'opposta, si richiamano le pagina 2 di 6 argomentazioni già spese in sede di sospensiva e confermate dal collegio in sede di reclamo.
Vi è infatti prova della titolarità attiva del credito in capo all'opposta costituita:
i) da un lato, dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, riportante i criteri specifici per l'individuazione dei crediti in blocco (pag. 16 doc. 3 opposta, “finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018), con annesso elenco (doc. 7
opposta) in cui chiaramente è individuato il credito di cui è causa con relativi codici di identificazione (Cass. 21821/2023); ii) dichiarazione della banca cedente in punto ad avvenuta cessione del credito oggi contestato, dunque documento formato da soggetto terzo rispetto alle parti ed estraneo alla lite,
come tale liberamente utilizzabile ai fini della decisione (doc. 9 opposta).
Il motivo di opposizione è dunque infondato.
2.
È infondato pure il secondo motivo di opposizione, relativo al difetto di legittimazione ad agire della mandataria tenuto conto che sin CP_2
dall'avvio del giudizio l'opposta ha depositato una procura notarile che chiaramente individua nella il soggetto incaricato di svolgere in CP_2
nome e per conto della tutte le attività necessarie per la riscossione dei CP_1
crediti di cui è titolare la stessa (doc. 1). CP_1
Quanto poi alla circostanza che tale mandataria non sia iscritta nell'albo ex art. 106 T.U.B., trattasi di circostanza che non determina nullità alcuna degli atti da essa posti in esse o dei contratti da cui promana il credito (Cass. 7243/2024,
secondo cui: “in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato
della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o degli atti processuali di estrinsecazione
della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva, pur potendo tale
pagina 3 di 6 mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”).
3.
È infondato altresì il terzo motivo di opposizione afferente alla pretesa nullità
del mutuo fondiario concluso dagli opponenti in ragione della costituzione di un deposito cauzionale mediante la riconsegna da parte dei mutuatari delle somme mutuate dalla banca.
Trattasi di questione che ha trovato definitiva soluzione negativa – nel senso cioè che il contratto di mutuo pure in tale ipotesi è da ritenersi valido ed efficace quale titolo esecutivo – in recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, le cui argomentazioni debbono qui intendersi interamente richiamate (“Il
contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in
cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra
un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione
dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di
costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione
dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” Cass. S.U. 5968/2025).
Nel caso di specie non è contestato né che si sia stata dazione, né che il mutuatario abbia assunto l'inequivoca espressa ed incondizionata obbligazione restitutoria (artt 1 e 2 contratto di mutuo), con la conseguenza che il contratto di cui è causa costituisce valido titolo esecutivo.
4.
Quanto al quarto motivo di opposizione, relativo all'indeterminatezza delle somme richieste in pagamento con il precetto, esso pure è infondato.
pagina 4 di 6 Da un lato, infatti, quanto alla questione prettamente contrattuale, ossia di formazione del debito dei mutuatari, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui, una volta allegata l'esistenza dell'inadempimento, è il debitore il soggetto tenuto a dimostrare il proprio adempimento rispetto alle singole voci dedotte dal creditore, il quale può limitarsi ad affermare l'inadempimento richiamate le pattuizioni contrattuali contenute nel titolo.
Dall'altro lato, quanto alla questione prettamente esecutiva relativa alla formazione del precetto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata indicazione nel precetto del procedimento logico giuridico e di quello matematico per individuare la somma precettata non costituisce profilo di nullità del precetto stesso (Cass. 8906/2022).
Fatta tale premessa, va poi evidenziata l'assoluta genericità delle difese degli opponenti nell'affermare l'erroneità della somma precettata, senza tuttavia indicare quale allora la somma da ritenersi corretta.
Quanto infine alla contestazione in punto all'applicazione di condizioni economiche illegittime, va evidenziato che, da un lato, gli indici indicati dagli opponenti come assenti (TAE e TEG) non costituiscono elementi essenziali del contratto di mutuo (dunque la loro assenza non determina nullità del contratto ma al più meri effetti risarcitori derivanti dalla violazione degli obblighi informativi, nel caso di specie nemmeno essendo stati dedotti i danni subiti in termini di violazione del diritto ad una trasparente informazione precocontrattuale) e che, dall'altro, le contestazioni in punto ad usurarietà dei tassi applicati risultano infondate, nella misura in cui i calcoli della perizia di parte sono stati svolti con criteri di calcolo divergenti dalla Istruzioni della
Banca d'Italia, in violazione del principio di omogeneità e simmetria più volte espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 16303/2018).
Le spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 nei limiti tuttavia della nota spese depositata dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6027/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.700,50 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e
Cassa.
Padova, 3 giugno 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Vincenzo Cantelli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6027/2023 R.G. promossa da
(CF ), Parte_1 C.F._1
(CF ), difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
Andrea Masato;
contro
(CF ), e per essa quale Controparte_1 P.IVA_1
mandataria difesa dall'avv. Lorenzo Sternini. CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come all'udienza di precisazione delle conclusioni del
11/3/2025.
Tali conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 6 e proponevano atto di citazione in opposizione Parte_1 Parte_2
al precetto loro notificato da con cui questi aveva Controparte_1
intimato il pagamento della somma di euro 209.751,48 derivante dal saldo residuo del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23/9/2009 dagli odierni opponenti con la originaria titolare Controparte_3
del credito poi ceduto a CP_1
In particolare, gli opponenti eccepivano i) il difetto di prova della titolarità attiva del credito;
ii) la carenza di legittimazione ad agire di mandataria CP_2
della ; iii) l'inesistenza di un titolo costitutivo per invalidità del CP_1
mutuo fondiario;
iv) la nullità del precetto per indeterminatezza delle somme precettate;
v) l'applicazione di condizioni economiche illegittime al rapporto di mutuo.
In conclusione, gli opponenti chiedevano di dichiararsi l'inefficacia del precetto;
in subordine di dichiararsi l'inefficacia parziale dello stesso all'esito del ricalcolo delle somme dovute in forza delle condizioni economiche valide per legge.
Si costituiva l'opposta la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione.
L'istanza di sospensiva dell'efficacia esecutiva del titolo veniva rigettata dal giudice in composizione monocratica prima e poi dal collegio in sede di reclamo.
La causa transitava infine a decisione senza l'espletamento della consulenza tecnico contabile richiesta dagli opponenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
1.
Quanto al primo motivo di opposizione, relativo al difetto di legittimazione/titolarità attiva del credito in capo all'opposta, si richiamano le pagina 2 di 6 argomentazioni già spese in sede di sospensiva e confermate dal collegio in sede di reclamo.
Vi è infatti prova della titolarità attiva del credito in capo all'opposta costituita:
i) da un lato, dall'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, riportante i criteri specifici per l'individuazione dei crediti in blocco (pag. 16 doc. 3 opposta, “finanziamenti ipotecari e chirografari, sorti nel periodo tra il 1° gennaio 1970 e il 1° gennaio 2018), con annesso elenco (doc. 7
opposta) in cui chiaramente è individuato il credito di cui è causa con relativi codici di identificazione (Cass. 21821/2023); ii) dichiarazione della banca cedente in punto ad avvenuta cessione del credito oggi contestato, dunque documento formato da soggetto terzo rispetto alle parti ed estraneo alla lite,
come tale liberamente utilizzabile ai fini della decisione (doc. 9 opposta).
Il motivo di opposizione è dunque infondato.
2.
È infondato pure il secondo motivo di opposizione, relativo al difetto di legittimazione ad agire della mandataria tenuto conto che sin CP_2
dall'avvio del giudizio l'opposta ha depositato una procura notarile che chiaramente individua nella il soggetto incaricato di svolgere in CP_2
nome e per conto della tutte le attività necessarie per la riscossione dei CP_1
crediti di cui è titolare la stessa (doc. 1). CP_1
Quanto poi alla circostanza che tale mandataria non sia iscritta nell'albo ex art. 106 T.U.B., trattasi di circostanza che non determina nullità alcuna degli atti da essa posti in esse o dei contratti da cui promana il credito (Cass. 7243/2024,
secondo cui: “in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato
della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti
(cessioni di crediti, mandati, ecc.) o degli atti processuali di estrinsecazione
della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva, pur potendo tale
pagina 3 di 6 mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”).
3.
È infondato altresì il terzo motivo di opposizione afferente alla pretesa nullità
del mutuo fondiario concluso dagli opponenti in ragione della costituzione di un deposito cauzionale mediante la riconsegna da parte dei mutuatari delle somme mutuate dalla banca.
Trattasi di questione che ha trovato definitiva soluzione negativa – nel senso cioè che il contratto di mutuo pure in tale ipotesi è da ritenersi valido ed efficace quale titolo esecutivo – in recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, le cui argomentazioni debbono qui intendersi interamente richiamate (“Il
contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in
cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera
operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla.
Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra
un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione
dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di
costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione
dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” Cass. S.U. 5968/2025).
Nel caso di specie non è contestato né che si sia stata dazione, né che il mutuatario abbia assunto l'inequivoca espressa ed incondizionata obbligazione restitutoria (artt 1 e 2 contratto di mutuo), con la conseguenza che il contratto di cui è causa costituisce valido titolo esecutivo.
4.
Quanto al quarto motivo di opposizione, relativo all'indeterminatezza delle somme richieste in pagamento con il precetto, esso pure è infondato.
pagina 4 di 6 Da un lato, infatti, quanto alla questione prettamente contrattuale, ossia di formazione del debito dei mutuatari, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui, una volta allegata l'esistenza dell'inadempimento, è il debitore il soggetto tenuto a dimostrare il proprio adempimento rispetto alle singole voci dedotte dal creditore, il quale può limitarsi ad affermare l'inadempimento richiamate le pattuizioni contrattuali contenute nel titolo.
Dall'altro lato, quanto alla questione prettamente esecutiva relativa alla formazione del precetto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata indicazione nel precetto del procedimento logico giuridico e di quello matematico per individuare la somma precettata non costituisce profilo di nullità del precetto stesso (Cass. 8906/2022).
Fatta tale premessa, va poi evidenziata l'assoluta genericità delle difese degli opponenti nell'affermare l'erroneità della somma precettata, senza tuttavia indicare quale allora la somma da ritenersi corretta.
Quanto infine alla contestazione in punto all'applicazione di condizioni economiche illegittime, va evidenziato che, da un lato, gli indici indicati dagli opponenti come assenti (TAE e TEG) non costituiscono elementi essenziali del contratto di mutuo (dunque la loro assenza non determina nullità del contratto ma al più meri effetti risarcitori derivanti dalla violazione degli obblighi informativi, nel caso di specie nemmeno essendo stati dedotti i danni subiti in termini di violazione del diritto ad una trasparente informazione precocontrattuale) e che, dall'altro, le contestazioni in punto ad usurarietà dei tassi applicati risultano infondate, nella misura in cui i calcoli della perizia di parte sono stati svolti con criteri di calcolo divergenti dalla Istruzioni della
Banca d'Italia, in violazione del principio di omogeneità e simmetria più volte espresso dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 16303/2018).
Le spese di lite.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico degli opponenti nella liquidazione di cui al dispositivo che segue;
la liquidazione è
operata in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento ai valori medi previsti per lo scaglione fino a € 260.000,00 nei limiti tuttavia della nota spese depositata dall'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
6027/2023,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna gli opponenti al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 4.700,50 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
infine IVA e
Cassa.
Padova, 3 giugno 2025
Il giudice dott. Vincenzo Cantelli
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