TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2657 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24205/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pagani alla via Parte_1
Mangino 7 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Casalino dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide CP_1
De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 impugnava l' avviso di Parte_1
accertamento in atti con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro
22.327,98 per contributi IVS, sanzioni ed interessi per il periodo compreso tra gennaio 2017
e gennaio 2020.
Eccepiva la prescrizione dei contributi relativi al periodo compreso tra gennaio 2017 e settembre 2019.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare si osserva che parte ricorrente non contesta il merito della pretesa ma fa valere unicamente la prescrizione dei contributi. Ebbene è pacifico tra le parti che l' abbia notificato l'avviso di addebito nell'ottobre 2024 CP_1
e che si applichi il termine prescrizionale quinquennale: al termine dei cinque anni occorre poi aggiungere la sospensione legati all'emergenza covid di cui all'art. 3, comma, 2 decreto legge 18/2020 ed art. 11, comma 9, decreto legge 183/2020, il che esclude la prescrizione per tutti i contributi da ottobre 2018.
Per il periodo precedente la prescrizione è stata poi interrotta dagli inviti a regolarizzare prodotti dall' e notificati a mezzo pec (aprile 2020, gennaio 2019 e settembre 2019) e per CP_1
compiuta giacenza (marzo 2021).
Non può che rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori.
- Così deciso in Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio ha pronunciato, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24205/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Pagani alla via Parte_1
Mangino 7 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Casalino dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Alcide CP_1
De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dal quale è rappresentato e difeso come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11 novembre 2024 impugnava l' avviso di Parte_1
accertamento in atti con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro
22.327,98 per contributi IVS, sanzioni ed interessi per il periodo compreso tra gennaio 2017
e gennaio 2020.
Eccepiva la prescrizione dei contributi relativi al periodo compreso tra gennaio 2017 e settembre 2019.
Si costituivano i resistenti chiedendo con varie argomentazioni il rigetto del ricorso.
Non veniva svolta istruttoria ed alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso non può essere accolto.
In via preliminare si osserva che parte ricorrente non contesta il merito della pretesa ma fa valere unicamente la prescrizione dei contributi. Ebbene è pacifico tra le parti che l' abbia notificato l'avviso di addebito nell'ottobre 2024 CP_1
e che si applichi il termine prescrizionale quinquennale: al termine dei cinque anni occorre poi aggiungere la sospensione legati all'emergenza covid di cui all'art. 3, comma, 2 decreto legge 18/2020 ed art. 11, comma 9, decreto legge 183/2020, il che esclude la prescrizione per tutti i contributi da ottobre 2018.
Per il periodo precedente la prescrizione è stata poi interrotta dagli inviti a regolarizzare prodotti dall' e notificati a mezzo pec (aprile 2020, gennaio 2019 e settembre 2019) e per CP_1
compiuta giacenza (marzo 2021).
Non può che rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1500,00 oltre accessori.
- Così deciso in Napoli,
IL GIUDICE
Dott. Paolo Scognamiglio