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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/09/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 2049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2049/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Maria Bellino;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Maria Bellino;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinch e matrimonio da essi contratto in Ercolano il 26.05.1990, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati quattro figli, il 28/01/2010, minorenne, il 14/09/1991, il 31/08/1995 Per_1 Per_2 Per_3
e /03/2005, maggiorenni ed icamente aut , e che esse si Per_4
s rate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.05.2018.
Con decreto del 16/06/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28.08.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 10.06.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ercolano il 26.05.1990 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del el monio dell'Anno 1990 Parte II Serie A n. 70.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza esso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) starà con il padre a fine settimana alterni dalle ore 16,00 del sabato alle ore Per_1
20 omenica nonché due giorni infrasettimanali individuati nel lunedì e nel giovedì dalle 18 alle 20 con possibilità di pernotto, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e tenendo conto della volontà della figlia. Per quanto concerne le festività natalizie starà dalle 16,30 del 24/12 alle 16,30 del 25/12 con un genitore, Per_1 dalle 16,30 del 31 ,30 del 1/1 con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni. I genitori concordano che per quanto riguarda le festività natalizie, in deroga alle modalità sopra pattuite, qualora un genitore voglia effettuare una vacanza/viaggio di una settimana con la figlia, potrà trascorrere 7 giorni consecutivi con il genitore con il quale va in vacanza, ed i restanti giorni delle festività natalizie saranno trascorse con l'altro genitore, il tutto da concordare pre scritto anche mediante sms/whatsapp tra i genitori entro il 30 ottobre di ogni anno. Per quanto concerne le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) viene seguito il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di 7 giorni consecutivi da comunicare all'altro genitore almeno 30 giorni prima. Il tutto fatti salvi i diversi accordi tra i genitori. 3) In considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali e dei diversi tempi di permanenza della figlia minore presso l'uno e l'altro genitore, il Sig. provvederà Pt_1
a corrispondere alla Sig.ra l'importo mensile di € 550,00 così € 300 quale CP_1 assegno divorzile ed € 2 le contributo al mantenimento della figlia, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia seguendo le linee guida del CNF con le seguenti specifiche e modalità:
A) Spese obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
B) Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio e corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Per quanto concerne le spese da concordare, il genitore che sosterrà la spesa dovrà inviare all'altro formale richiesta scritta (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc) della spesa da sostenere e l'altro genitore, a sua volta, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo all'esborso.
4) L'assegno unico, previsto in favore della figlia verrà richiesto e incassato Per_1 interamente dal Sig. ; la Sig.ra si impegna a dare il proprio Parte_1 CP_1 assenso ed a porre entuali i enti necessari per ottenere l'intero versamento in favore del Sig. . Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile per Pt_1 motivi non dipendenti dalla volontà delle parti, la Sig.ra autorizza sin d'ora il Sig. CP_1
a detrarre l'importo dell'assegno unico dall'assegno di mantenimento per la figlia. Pt_1 5) I ricorrenti danno atto di non dover provvedere a regolare eventuali rapporti in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni in quanto tutti economicamente indipendenti;
infatti, anche pur continuando a vivere con la madre ha ultimato gli studi e si è Per_4 inserito nel mondo lavorativo, acquisendo l'indipendenza economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ercolano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 2049/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Maria Bellino;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Maria Bellino;
Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, e Parte_1 Controparte_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinch e matrimonio da essi contratto in Ercolano il 26.05.1990, alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nati quattro figli, il 28/01/2010, minorenne, il 14/09/1991, il 31/08/1995 Per_1 Per_2 Per_3
e /03/2005, maggiorenni ed icamente aut , e che esse si Per_4
s rate consensualmente con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Grosseto in data 31.05.2018.
Con decreto del 16/06/2025 il Tribunale ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 28.08.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale il Presidente Relatore, lette le note scritte depositate dalle parti, ha rimesso la causa per la decisione. Il ricorso, depositato in data 10.06.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Ercolano il 26.05.1990 tra e , trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del el monio dell'Anno 1990 Parte II Serie A n. 70.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
e residenza esso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) starà con il padre a fine settimana alterni dalle ore 16,00 del sabato alle ore Per_1
20 omenica nonché due giorni infrasettimanali individuati nel lunedì e nel giovedì dalle 18 alle 20 con possibilità di pernotto, il tutto compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e tenendo conto della volontà della figlia. Per quanto concerne le festività natalizie starà dalle 16,30 del 24/12 alle 16,30 del 25/12 con un genitore, Per_1 dalle 16,30 del 31 ,30 del 1/1 con l'altro genitore, il tutto ad anni alterni. I genitori concordano che per quanto riguarda le festività natalizie, in deroga alle modalità sopra pattuite, qualora un genitore voglia effettuare una vacanza/viaggio di una settimana con la figlia, potrà trascorrere 7 giorni consecutivi con il genitore con il quale va in vacanza, ed i restanti giorni delle festività natalizie saranno trascorse con l'altro genitore, il tutto da concordare pre scritto anche mediante sms/whatsapp tra i genitori entro il 30 ottobre di ogni anno. Per quanto concerne le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) viene seguito il principio dell'alternanza. Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia un periodo di 7 giorni consecutivi da comunicare all'altro genitore almeno 30 giorni prima. Il tutto fatti salvi i diversi accordi tra i genitori. 3) In considerazione delle rispettive situazioni patrimoniali e dei diversi tempi di permanenza della figlia minore presso l'uno e l'altro genitore, il Sig. provvederà Pt_1
a corrispondere alla Sig.ra l'importo mensile di € 550,00 così € 300 quale CP_1 assegno divorzile ed € 2 le contributo al mantenimento della figlia, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia seguendo le linee guida del CNF con le seguenti specifiche e modalità:
A) Spese obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
B) Spese subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio e corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto ( mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Per quanto concerne le spese da concordare, il genitore che sosterrà la spesa dovrà inviare all'altro formale richiesta scritta (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc) della spesa da sostenere e l'altro genitore, a sua volta, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, è dovuto entro il mese successivo all'esborso.
4) L'assegno unico, previsto in favore della figlia verrà richiesto e incassato Per_1 interamente dal Sig. ; la Sig.ra si impegna a dare il proprio Parte_1 CP_1 assenso ed a porre entuali i enti necessari per ottenere l'intero versamento in favore del Sig. . Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile per Pt_1 motivi non dipendenti dalla volontà delle parti, la Sig.ra autorizza sin d'ora il Sig. CP_1
a detrarre l'importo dell'assegno unico dall'assegno di mantenimento per la figlia. Pt_1 5) I ricorrenti danno atto di non dover provvedere a regolare eventuali rapporti in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni in quanto tutti economicamente indipendenti;
infatti, anche pur continuando a vivere con la madre ha ultimato gli studi e si è Per_4 inserito nel mondo lavorativo, acquisendo l'indipendenza economica.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ercolano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 4.09.2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra