Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10695 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03646/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3646 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa da se medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione e del Merito e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento dell’illegittimità
del diniego della Questura di Roma del 13 gennaio 2025 relativamente all’istanza di accesso agli atti presentata in data 14 gennaio 2025, e per ordinare all’Amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta o l’accesso alla stessa mediante visione ed estrazione di copia.
Per nominare, sin d’ora, un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di inerzia nel garantire l’accesso agli atti. Con riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Istruzione e del Merito e della Questura di Roma;
Vista la dichiarazione resa da parte ricorrente nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 in ordine all'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio -OMISSIS-, ha adito questo Tar per l’annullamento del provvedimento del 13 gennaio 2025, con cui la Questura di Roma ha rigettato l’istanza di accesso agli atti dalla stessa presentata in data 10 gennaio 2025 relativamente al procedimento amministrativo avviato a seguito della richiesta adozione di un provvedimento di ammonimento ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.l. n. 123/2023, e per la condanna dell’Amministrazione all’accesso.
In data 27 marzo 2025 si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Questura di Roma, depositando documentazione relativa al procedimento di causa e una relazione difensiva con cui si chiede il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto che si dichiari cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese di giudizio; indi, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto di quanto rappresentato da parte ricorrente, non resta al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.
Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto della originaria inammissibilità del ricorso attesa la mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche indicate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.