Sentenza 16 ottobre 1997
Massime • 1
In tema di giudizio immediato, quando il G.I.P. abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 cod. proc. pen. e coinvolgendo gli aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto è idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/10/1997, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo FATTORI Presidente del 16/10/1997
1. " Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe CAIZZONE " N. 1995
3. " Matteo IACOBINO " REGISTRO GENERALE
4. " Ennio MALZIONE " N. 9763/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
KI LJ nato in [...] il [...]. a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15 luglio 1996. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona dell'avvocato generale Dott. Sebastiano Suraci, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore del ricorrente avv. Salina il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Rileva la Corte.
1. Dalla sentenza impugnata risulta che il giorno 27 novembre 1994 nella sala da tè dell'Hotel Demidoff, in Milano, fu eseguito l'arresto, per flagranza nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, del cittadino macedone LJ HR, odierno ricorrente, e di altre due persone di cittadinanza egizia, successivamente assolte.
Infatti, a seguito di notizia confidenziale, i Carabinieri di per Milano predisposero un servizio di appostamento nei pressi del detto albergo e, nel corso di tale operazione, il capitano CC apprese dal portiere, LA CH, che a nome di tale IC era stata prenotata una camera dell'albergo e che era stato depositato del bagaglio che, a una ispezione esterna, risultò essere un borsone nell'interno del quale era collocata una borsa del tipo samsonite chiusa con combinazione.
Successivamente, arrivò all'albergo una persona alta e corpulenta, corrispondente alla descrizione di una dei coattori dell'operazione illecita riferita dalla fonte confidenziale. Questa persona, che dopo qualche tempo, si era seduta a un tavolo della sala da tè, venne raggiunta da due altre persone con le quali si instaurò un colloquio, come il capitano CC potette accertare nel corso di un successivo ingresso nella reception dell'Hotel. Dichiarati in arresto i tre, venne aperto il bagaglio depositato al nome IC ma fatto proprio, secondo l'accertamento di merito, dal HR, e nella valigetta in samsonite furono rinvenuti, unitamente a droghe aromatiche (chiodi di garofano ed altre, utilizzate per distrarre l'olfatto dei cani antidroga), alcuni sacchetti contenenti eroina, al 38% di purezza, per complessivi 1.922 grammi (sostanza pura grammi 746,517).
2. Dopo il rituale interrogatorio condotto dal competente g.i.p., su richiesta del p.m. venne disposto il giudizio immediato dinnanzi al Tribunale di Milano che, a conclusione di complessa istruttoria dibattimentale, con sentenza del 18 dicembre 1995, assolti i due cittadini egiziani sopra indicati, dichiarò il HR, nello stato di custodia cautelare nel quale si trovava, colpevole del reati di cui all'art. 73 predetto d.P.R. n. 390 del 1990, condannandolo alla pena di dodici anni di reclusione e
100.000.000 di multa.
Sull'appello dell'imputato, che, tramite i suoi due difensori, aveva eccepito molteplici nullità e difettoso accertamento di merito, la Corte del gravame, con la sentenza oggi in delibazione, confermò in ogni parte la prima decisione.
3. A fini istruttori, nel corso del dibattimento d'appello la Corte milanese, da una canto, rigettò la richiesta di acquisizione di documentazione ed informazioni circa condanne penali eventualmente riportate in patria da LA CH;
dall'altro canto, ritenuto che, per effetto di informative pervenute al p.m. prima dell'esame testimoniale del CH, questi doveva essere considerato un indiziato di reato, stante la necessità di sentirlo in tale veste, ne dispose l'audizione con le garanzie difensive. Il CH, peraltro, adducendo motivazione ritenuta inattendibile, rifiutò di rispondere, consentendo al giudice di attivare il meccanismo di cui all'art. 507 c.p.p.; vale a dire, la lettura della deposizione resa al p.m. nella fase delle indagini preliminari, da valutare con le cautele prescritte dalla legge di rito. In sentenza la Corte milanese, dopo avere discusso e rigettato le varie eccezioni di nullità, delle quali si parlerà nell'esaminare i motivi di ricorso (visto che tutte vengono riproposte ed anzi ampliate), entrando nel merito della vicenda, ritenne attendibili le dichiarazioni rese dal CH nella fase investigativa e sulla base delle stesse e degli ulteriori elementi acquisiti al processo, concluse per l'affermazione di responsabilità del HR e, quindi, rigettata la richiesta di concessione dell'attenuante generica, della quale il prevenuto fu ritenuto immeritevole, giudicò congrua la pena applicata dal Tribunale pervenendo al risultato sopra preannunciato.
4. A mezzo del difensore, LJ HR deduce otto motivi di annullamento della sentenza della Corte milanese, alcuni dei quali sviluppati sotto diversi aspetti, altri solo semplicemente enunciati.
4.1. Con il primo mezzo di annullamento il deducente eccepisce la nullità della sentenza del grado di appello per pregresse nullità del decreto di giudizio immediato e della sentenza di primo grado;
e ciò per violazione: (a) dell'art. 453 c.p.p.; (b) degli artt. 260-261, in relazione all'art. 181, c.p.p.; (c) degli artt. 178 lett. c) e 179, in relazione all'art. 225 comma 2 c.p.p. Trattasi, tutte, di eccezioni di nullità già dedotte in appello, ampiamente discusse dal Giudice del gravame e motivatamente rigettate.
4.1.1. Sotto il primo profilo si deduce la nullità del decreto di giudizio immediato perché sarebbe mancato l'interrogatorio, da realizzarsi dal p.m., solo attraverso il quale sarebbe acquisibile la evidenza della prova giustificativa del decreto in questione. La motivazione della ragione di rigetto dell'eccezione fornita dal Giudice censurato, secondo il quale l'interrogatorio realizzato dal g.i.p. sarebbe idoneo a sostituire quello dal codice di rito riferito al p.m., non potrebbe essere condivisa, posto che l'interrogatorio esperito dal g.i.p. nell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza non potrebbe mai sopperire all'interrogatorio di cui si lamenta la mancanza, dato che i due atti operano in condizioni diverse ed hanno finalità differenti, l'uno teso a individuare la esistenza di legittime condizioni per l'arresto, l'altro ad acquisire e far emerge la evidenza della prova giustificante il giudizio immediato.
4.1.2. La censura non può trovare accoglimento.
La Corte del merito ha richiamato giurisprudenza di legittimità e ha posto in evidenza, correttamente, come, se l'interrogatorio realizzato dal g.i.p. si estenda anche sulle circostanze relative alla prova, esso non solo supplisce quello previsto dall'art. 453 c.p.p., ma anzi costituisce una maggiore garanzia per la stessa difesa. In sostanza, sul particolare aspetto qui in esame, si può fare richiamo, stante la eadem ratio, a quanto, ormai pacificamente, è stato ritenuto in tema di interrogatorio condotto dal g.i.p. nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto; interrogatorio che se condotto secondo le modalità previste dagli artt. 60 e 61 c.p.p. è idoneo a ricomprendere anche l'atto che, applicata la misura di cautela personale a conclusione dell'udienza di convalida, è previsto dall'art. 294 c.p.p. (interrogatorio di garanzia). Va, pertanto, riaffermato il principio di diritto secondo il quale quando il g.i.p. abbia proceduto all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato secondo le prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 c.p.p. e coinvolgendo gli aspetti della prova sul reato in contestazione, tale atto è idoneo a supplire l'interrogatorio di cui all'art. 453 c.p.p. propedeutico all'attivazione del giudizio immediato.
4.1.3. Su tale tematica (nullità del decreto di giudizio immediato) il ricorrente torna con il sesto motivo di ricorso fondando la denunzia nullità sulla ritenuta inidoneità dell'interprete che assistette all'interrogatorio reso dall'imputato in sede di udienza di convalida, con violazione degli artt. 377 comma 3 e 143 c.p.p., in riferimento all'art. 453 stesso codice. In tale sede, secondo il deducente, il ricorrente venne interrogato con l'ausilio dell'interprete Olga D'Amore, la quale sarebbe di origine croata e quindi non idonea a fungere da interprete per la lingua macedone (lingua madre del ricorrente), come il Tribunale avrebbe riconosciuto in sede dibattimentale.
L'assunta inidoneità dell'interprete doveva essere dedotta nel corso dell'interrogatorio, trattandosi di nullità a regime intermedio sanabile ai sensi dell'art. 182 comma 2 c.p.p. D'altra parte, quando tale inconveniente venne evidenziato al giudice del dibattimento, si provvide a far intervenire altro interprete. Peraltro, come la Corte di Milano ha rilevato, dall'atto risulta chiaro che l'imputato bene comprese le domande del giudice e che il difensore, e lo stesso giudice, si resero conto che la traduzione dall'italiano alla lingua conosciuta dal prevenuto, e viceversa, risultavano del tutto corrette.
L'eccezione di nullità, pertanto, risulta priva di fondamento.
4.1.4. In relazione al secondo profilo del primo motivo di ricorso [avanti sub (b)], il deducente si riservò di esplicitare le censure con motivi nuovi da redigere dopo essere venuto in possesso della trascrizione della registrazione delle udienze tenute innanzi al Tribunale di Milano;
la intempestiva trascrizione integrerebbe un'ipotesi di "forza maggiore".
Tale riserva è stata sciolta nel corso della discussione del ricorso innanzi alla Corte, con riferimento ad assunta mancata applicazione di sigilli al borsone contenente la sostanza stupefacente;
censura già esplicitata in sede di gravame e rigettata dalla Corte milanese a causa della tardività nella deduzione. Vizio che si ripresenta in questa sede in quanto in nessuno dei numerosi mezzi di ricorso si è fatto cenno a tale problematica non implicante, certamente, nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
4.1.5. Il terzo aspetto del motivo di censura concerne la prova della qualità merceologica della sostanza sequestrata (eroina), dal Giudice, del merito dedotta dall'esito di consulenza espletata dal p.m. e, introdotta in giudizio, assunta al rango di perizia, con violazione dei diritti della difesa, la quale, se fosse stata disposto un accertamento tecnico peritale, avrebbe avuto diritto ad intervenire con proprio consulente.
La deduzione non può essere condivisa.
La Corte d'appello, facendo richiamo al meccanismo processuale disciplinato dall'art. 360 c.p.p., ha spiegato come l'accertamento tecnico fosse stato disposto dal p.m. previo rituale avviso agli interessati;
spettava alla difesa (comma 4 detto art.) formulare riserva di incidente probatorio che, disposto, avrebbe consentito la partecipazione alle operazioni di analisi di consulente di parte.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il deducente denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 496 comma 2 e 507 c.p.p. in relazione all'art. 236 ultimo comma stesso codice, mentre,
sullo stesso oggetto di censura, con il quinto motivo, denuncia manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 603 c.p.p. Secondo il deducente vi sarebbe contraddizione ed illogicità tra il ritenere non assolutamente necessario il supplemento istruttorio per l'acquisizione di notizie attinenti eventuali condanne penali subite dal dichiarante-indagato LA CH, invocando anche esigenze di economia processuale, e il ritenere, poi, assolutamente necessario escutere lo stesso. seppure con le garanzie proprie al coindagato. Ulteriore contraddizione sarebbe da riscontrare tra il ritenere prova decisiva l'assumenda dichiarazione del detto coindagato e il non trarre conseguenze, sul piano della carenza probatoria, dal rifiuto di costui di rendere dichiarazioni.
Osserva il Collegio che non appare chiaro do si anniderebbero i denunziati vizi logici. Invero, l'acquisizione dei precedenti penali di un teste-coindagato è facoltà discrezionale riconosciuta al giudice da esercitare con massima cautela;
al contrario, l'escutere il coindagato con le garanzie della difesa è esigenza indeclinabile di garanzia e di correttezza dell'atto processuale. Similmente, non si ravvisa contraddittorietà nella valutazione della condotta tenuta dal coindagato CH in occasione dell'esame garantito, dato che il Giudice a quo fece corretta applicazione delle regole processuali previste dal codice di rito. infatti, a fronte del rifiuto dell'interrogato di rispondere (rifiuto ritualmente legittimo, sebbene ritenuto non giustificato dalle implausibili motivazioni addotte), la Corte milanese fece applicazione della regola di cui all'art. 512 c.p.p.) e dispose la lettura delle dichiarazioni rese in fase investigativa al p.m. e, poi, in sede di giudizio, provvide, come appare ovvio, alla valutazione delle stesse. Nè pare condivisibile l'opinione di scarsa rilevanza dell'atto di provvista probatoria, posto che la decisività della prova si evidenzia dalla circostanza che l'affermazione di responsabilità del ricorrente si fonda, in parte rilevante. sulle dichiarazioni del portiere dell'Hotel Deminoff.
Sostanzialmente, il coacervo di censure risulta infondato.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il deducente enuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 530 comma 2 c.p.p., in relazione all'art. 192 stesso codice, per difettosa motivazione quanto a non ritenuta insufficienza della prova (e conseguenziale applicazione della regola enunciata dalla richiamata disposizione codicistica), riservando ai successivi motivi lo sviluppo razionale dell'enunciato. Sicché anche in questa sede ad essi deve farsi rinvia.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso il deducente denunzia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione agli artt. 132 e 133 stesso codice. La doglianza riguarda il diniego di concessione dell'attenuante generica, erroneamente giustificato, secondo il deducente, con il richiamo alla gravità del fatto e alla condotta processuale, senza considerare lo stato di incensuratezza del prevenuto.
Il motivo non è fondato.
La Corte milanese ha dato corretto conto della valutazione di tutte la situazione processuale con riferimento all'attenuante richiesta, rilevando le ragioni che consigliarono il diniego, anche con riferimento alla condotta processuale sotto il profilo della mancanza di ravvedimento, aspetto certamente rientrante nel catalogo dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p. Trattandosi di decisione rimessa all'equo apprezzamento del giudice del merito, la giustificazione fornita appare congrua e corretta.
4.6. Con il settimo motivo di ricorso il deducente denunzia violazione dell'art. 495 c.p.p. perché la Corte territoriale, dopo essersi riservata di decidere quanto al supplemento d'istruttoria per l'esibizione del borsone nero in sequestro e per l'accertamento presso le autorità bulgare quanto a precedenti del CH, non avrebbe sciolto la riserva neppure in sede di motivazione. Anche questo motivo risulta privo di fondamento.
Con riferimento all'acquisizione di notizie sui precedenti penali del CH, la corte ha spiegato le ragioni del decidere e se ne è già parlato discutendo sul secondo motivo (avanti par.4.2.), mentre nessuna risposta poteva essere data in relazione alla richiesta di esibizione del borsone, mancando l'indicazione della ragione del compimento di tale atto istruttorio;
invero, ancora oggi non si sa perché era (o sia) assolutamente indispensabile prendere visione di tale reperto.
4.7. L'ultimo motivo di ricorso è privo di concludenza limitandosi a fare riserva di produzione di motivi nuovi, neppure pervenuti.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
P. T. M.
visti gli artt. 615, 616 codice procedura penale, r i g e t t a il ricorso e c o n d a n n a l'imputato a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1998