Sentenza 13 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2001, n. 3651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3651 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2001 |
Testo completo
U = Z 5 1 0059745 A 0365 1/01 R T S × I G B E . D R L N L L CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E A A U D D . B OGGETTO DL PORCO ITALIANO I B I E S A T R Ritenute alla fonte: T N N T E E rimborsi;
modalità e 1 G S 3 termini 4 I E T A A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA M composta dai Magistrati: R.G. N. 7536/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Mario CICALA Consigliere Cron. 7598 Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud.
7.12.2000 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 796 R.G. 1998, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
. N
contro
AN OV, quale procuratore speciale della Cigna Insurance Company of North America;
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 12 dicembre 1996, depositata col n. 133/20/96 il 4 marzo 1997. 9 3 0 2 Uditi, nella pubblica udienza del 7 dicembre 2000: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo IO VI chiese il rimborso delle maggiori ritenute (del 32,4%, in luogo del 15% fissato da convenzione bilaterale con gli Stati Uniti) sui dividendi azionari, per l'anno 1985, percepiti dalla rappresentata Cigna Insurance Company of North America;
ricorse quindi contro il silenzio-rifiuto della Intendenza di Finanza di Torino (poi, Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte), e la domanda fu accolta, con decisione del 30 aprile 1993, dalla Commissione Tributaria di primo grado di Torino, sulla resistenza dell'Ufficio. L'appello di quest'ultimo è stato infine respinto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza del 12 dicembre 1996 depositata col n. 133/20/96 il 4 marzo 1997, che ha confermato la spettanza del rimborso in favore del soggetto percettore, non residente, in presenza dei necessari requisiti, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 600/1973. Per la cassazione ricorre, articolando un unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato - nel domicilio eletto il 17 aprile 1998. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 38 del d.P.R. 602/1973, e correlato vizio di motivazione, la ricorrente Amministrazione si duole dell'omissione di pronunzia da parte del giudice 'a quo', per non aver esaminato l'unico motivo di gravame, attinente alla mancata ricezione dell'istanza di rimborso da parte degli uffici competenti, sia per la verifica del presupposto processuale di un silenzio-rifiuto impugnabile, sia, comunque, per il controllo di - pure contestata tempestività della richiesta di restituzione dall'appellante - ai sensi dell'art. 38 cit. Il ricorso è fondato. L'unico motivo di censura, posto a sostegno del gravame, risulta essere del seguente tenore: "Agli atti della scrivente non risulta pervenuta istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/73, così pure agli atti dell'Ufficio Schedario Generale Titoli Azionari del Ministero delle Finanze (. •")". La doglianza in tali termini formulata non appare compiutamente considerata nella sentenza, che si limita ad affermare la fondatezza nel merito -- peraltro al di fuori di specifica contestazione della richiesta di rimborso, in presenza dei requisiti necessari, emergenti "dall'istanza inoltrata alle competenti autorità”. La soluzione - in dipendenza del 'devolutum' - resta così legata ad una (omessa) indagine di fatto, per l'individuazione dell'autorità destinataria dell'istanza e per la verifica di tempestività della stessa, ed attiene comunque a questione (preliminare) di merito. La 3 corrispondente omissione di pronunzia comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale, per il nuovo esame, statuizione, all'esito, anche sulle spese della presente fase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000. Il Presidente II Cons. estensore - Vincenzo Carbone - Enrico - IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 MAR. 2001. Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo TT E N IO 6 8 Z 19 A 5 / R A 4 . I T / N IS 6 R 2 - A G . B E .R T . R .P U L L D B A I A L D R . E B D T E A I T T S N N 1 E E IA 3 S S 1 E I R . A E N T A M