Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 2566
CASS
Sentenza 19 dicembre 2014

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E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, in quanto la "ratio" della normativa vigente trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali nè con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari.

Commentario1

  • 1Roberto Bartoli
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 2566
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2566
Data del deposito : 19 dicembre 2014

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