Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, in quanto la "ratio" della normativa vigente trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali nè con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari.
Commentario • 1
- 1. Roberto Bartolihttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 2566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2566 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
2 566 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Sent. N. 2499 CC-19 dicembre 2014 Reg. Gen. N. 41654/2014 Composta da: - Presidente Dott. Mario GENTILE Dott. Franco FIANDANESE - Consigliere Consigliere Dott. Geppino RAGO Consigliere Rel. Dott. CO IA ALMA Dott. Sergio BELTRANI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: . LE IC, nato a [...] il [...] LE CI, nata a [...] il [...] LE IA ES, nata a [...] il [...] • IV TO EM, nato a [...] il [...] • AZ CO, nato a [...] il [...] avverso il decreto n. 84/14 Sippi in data 4/7/2014 della Corte di Appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il decreto ed i ricorsi lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giacchino IZZO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. CO IA ALMA;
RITENUTO IN FATTO Con decreto in data 4/7/2014 la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso dal Tribunale della stessa città in data 24/9/2012 con il quale LE IC veniva sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per il periodo di anni 3, disponendo il versamento della cauzione di € 5.000,00 oltre alla prescrizioni di cui all'art. 5 I. 1423/56. کار Con il medesimo decreto veniva disposto il sequestro e la confisca dei seguenti beni: a) un fabbricato sito in comune di Rosarno, via Carducci n. 22 intestato al proposto LE IC;
b) un fabbricato sito nel comune di Rosarno, Via Pola, cointestato a LE CI e AZ CO;
c) un fabbricato in corso di costruzione sito nel comune di Rosarno, Via Pola, cointestato a LE IA ES e IV TO EM. Ricorrono per Cassazione avverso il predetto decreto il difensore del proposto LE IC ed il difensore dei terzi interessati LE CI, LE IA ES, IV TO EM e AZ CO deducendo:
1. Per LE IC:
1.a. Violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1, 2, 3, 2-bis, 2.ter I. 575/75, 1 e 3 I. 1423/56 in relazione all'art. 4 I. 1423/56, art. 125 cod. proc. pen. e violazione norme CEDU in relazione ai criteri fissati in tema di presunzione di pericolosità sociale. Rileva il ricorrente che l'impugnato decreto non appare compiutamente motivato ed è caratterizzato da vizi di carattere logico o giuridico. Dopo una premessa contenuta nelle prime tre pagine del ricorso sui presupposti giuridici per l'applicazione delle misure di prevenzione e, in particolare, sulla problematica relativa all'accertamento della pericolosità del soggetto raggiunto da misura di prevenzione, la difesa del ricorrente ha evidenziato nel decreto impugnato che vi sarebbe una assoluta carenza motivazionale in punto di concretezza e di pericolosità sociale del LE il che concretizzerebbe una violazione di legge ricorribile ex art. 4 I. 1423/56. Detta assenza di motivazione si estenderebbe, poi, a tutti gli aspetti che la difesa aveva offerto sia in primo che in secondo grado. La Corte di Appello avrebbe trascurato la ricostruzione operata dalla difesa in ordine alle contraddizioni ed alla specificità degli elementi traibili dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ed avrebbe tratto dagli atti del processo penale il giudizio sulla pericolosità concreta ed attuale dell'interessato in violazione del principio di autonomia dei procedimenti de quibus, così superando ogni argomento difensivo. Altrettanto, nessuna congrua motivazione è stata fornita con riguardo alla fissazione della cauzione da parte del Giudice di primo grado. Quanto alla misura cautelare reale, osserva la difesa del proposto ricorrente, la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che l'immobile attinto dal provvedimento era stato acquistato mediante la contrazione di un mutuo 2 حوار ipotecario, con denaro, quindi, di provenienza legittima e che il proposto gestiva fin dal 2005 un'attività commerciale all'ingrosso di abbigliamento in relazione alla quale ha sempre versato le imposte e che l'immobile era stato acquistato nel 2004 quando il LE non era ancora indagato. Lamenta, poi, la difesa del proposto che il giudizio della Corte di Appello appare legato a meri dati statistici, che non ha tenuto conto delle difficoltà del LE di fornire elementi idonei a superare le presunzioni sulle quali si sono arroccati i giudicanti e che la violazione di legge sulla base della quale viene fondato il ricorso che in questa sede ci occupa consiste nel fatto che i Giudici territoriali non hanno tenuto conto dell'effettiva situazione economica del proposto oltre che della sua redditualità (sic!). Il LE avrebbe comunque adempiuto agli oneri di allegazione richiesti, documentando le fonti legittime di provenienza dei proventi utilizzati per l'acquisto dei beni e non avrebbe dovuto gravare sull'interessato il fatto di spiegare le ragioni della possibilità di versare un importo di 480,00 € mensili quale rata per la restituzione del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile compito dalla misura di prevenzione reale de qua.
1.b In data 4/12/2014 la difesa dell'imputato LE ha depositato motivi aggiunti nei quali ha eccepito la carenza di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. nella quale ha rilevato che gli argomenti offerti nella requisitoria (del Pubblico Ministero ndr.) non sono in linea con i più autorevoli arresti - giurisprudenziali che qualificano il difetto di motivazione come violazione di legge come tale ricorribile ex art. 4 I. 1423/56. Avrebbe errato, poi, la Corte di Appello utilizzando l'intervenuta sentenza del giudizio penale anche per il giudizio di prevenzione stante l'autonomia dei due procedimenti ed ancor più stante l'autonomia tra le misure di prevenzione personali e quelle reali. Evidenzia, poi, la difesa del ricorrente che i beni oggetto di sequestro sono frutto di acquisti di provenienza lecita e che il provvedimento impugnato è viziato nella parte in cui non ha tenuto conto dei diritti del terzo creditore oramai consolodatisi attraverso l'iscrizione di ipoteca con la conseguenza che vi sarebbe una violazione dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen. nel momento in cui non è stato garantito allo stesso il diritto al contraddittorio. Evidenzia, infine, la difesa del ricorrente sostanzialmente ricalcando quanto si dirà con riguardo al ricorso proposto dagli altri soggetti e di cui infra la - violazione nella quale sarebbero incorsi i Giudici territoriali con riguardo all'art. 3 27 del D.lgs. 159/2011 in forza del quale la misura cautelare reale sarebbe divenuta inefficace per effetto dello spirare del termine ivi indicato. Chiede pertanto la difesa del ricorrente l'annullamento anche sotto tale profilo del provvedimento impugnato o, quantomeno, il rinvio della trattazione dell'odierna udienza in attesa delle decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 5^ Sezione di questa Corte Suprema con ordinanza n. 32353/2014 in ordine al citato art. 27 del D.lgs. 159/2011. 2. Per i terzi interessati sopra menzionati:
2.a. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all'art. 27 D.lgs. 159/2011 e I. 136/2010 nella parte in cui all'art. 1, comma 3, lett. a) n.
8.2 prevede che il sequestro perde efficacia se la confisca non viene disposta entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si duole la difesa dei ricorrenti della omessa motivazione con la quale la Corte di Appello ha respinto la declaratoria di perdita di efficacia del decreto oggetto di gravame e rileva che la norma di cui all'art. 27 D.lgs. 159/2011 è di carattere sostanziale e non processuale, ragion per cui la stessa doveva essere applicata in linea con i principi enunciati dall'art. 11 delle preleggi e dall'art. 2 cod. pen. oltre che in base alle sentenze della CEDU. -Inoltre la Corte di Appello sempre a detta della difesa dei ricorrenti sarebbe - incorsa in una macroscopica violazione nel momento in cui ha evidenziato che "nessuna delle norme invocate contempla una previsione di perdita di efficacia della confisca per mancata definizione del giudizio di impugnazione entro un determinato termine, decorrente dal deposito dell'atto di appello" in quanto di tenore diametralmente opposto è l'art. 1, comma 3, lett. a), n.
8.2 della 1. 136/2010 il quale prevede testualmente che il sequestro perde efficacia se la confisca non viene disposta dal Tribunale e dalla Corte di Appello entro un determinato termine e, in caso di impugnazione del provvedimento di confisca, se la Corte di Appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Ne consegue, conclude la difesa dei ricorrenti che la natura del predetto termine, previsto a pena di inefficacia, discende dall'origine della norma, dall'inequivoco tenore della legge delega e dai principi giurisprudenziali secondo i quali nella materia della prevenzione non può ritenersi operante alcuna preclusione processuale in assenza di decisioni che valutino il merito della questione.
2.b. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sproporzione e provenienza delittuosa dei beni sottoposti a confisca. 4 Mancata valutazione della documentazione probatoria prodotta dalla difesa ed attestante la legittima provenienza dei beni in confisca. Lamenta, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che la decisione assunta dalla Corte di Appello merita di essere cassata per mancanza di compiuta ed illogica motivazione. Sul presupposto che la confisca di prevenzione può avvenire solo all'esito di una positiva verifica della pericolosità sociale del proposto (peraltro ora sganciata dall'attualità" alla luce del correttivo disposto con la l. 94/2009) si duole la difesa dei ricorrenti del fatto che la Corte di Appello ha di fatto superato le eccezioni difensive riguardanti il fatto che al LE nel giudizio di merito non erano stati contestati i reati-fine dell'associazione mafiosa e che mancavano riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia FACCHINETTI (suo accusatore) sulla base del consolidato principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello di cognizione, limitandosi ad evidenziare che la mancanza di riscontri valevole ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. è del tutto ininfluente nel giudizio di prevenzione. Ritiene, per contro la difesa dei ricorrenti che lo status di "indiziato" deve anch'esso essere ritenuto a seguito di una valutazione "oltre ogni ragionevole dubbio" il che non esime il giudice di adottare una motivazione congrua anche sotto tale profilo. Da ciò ne deriverebbe una violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale sotto il profilo della disapplicazione delle regole che sovrintendono alla valutazione della stessa consistenza indiziaria del dato in sé considerato nella grammatica della prova propria al giudizio di prevenzione e dell'apparenza della motivazione. Evidenzia, ancora, la difesa dei ricorrenti di avere puntualmente assolto l'onere di allegazione finalizzato a dimostrare l'assenza di sproporzione e la lecita provenienza dei beni attinti dal provvedimento e che, per l'effetto, sarebbe stato dovere del Giudice della prevenzione indicare le circostanze fattuali di segno contrario in grado di elidere il valore probatorio della copiosa allegazione documentale prodotta in chiave difensiva. Non avendolo fatto la Corte di Appello sarebbe incorsa in violazione di legge anche perché non si sarebbe attenuta agli standard probatori richiesti dall'art.
2- ter della I. 575/65 che attraverso l'uso testuale del verbo "risultare" richiede una valutazione degli indizi che non possono che sottostare alle regole di valutazione di cui all'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. 5 Ancora, con riguardo alla "presunzione” di appartenenza al proposto dei beni colpiti dal provvedimento de qua, censura la difesa dei ricorrenti il fatto che i Giudici territoriali non hanno saputo fornire una concreta ed inconfutabile prova dell'intestazione (presunta) fittizia di detti beni in capo ai ricorrenti limitandosi a recepire acriticamente le richieste della Pubblica Accusa senza però specificare quali possono essere stati i caratteri distintivi delle disponibilità dei beni in capo al proposto. Indi la difesa dei ricorrenti si diffonde sulle questioni di fatto riguardanti l'acquisto del bene da parte dei coniugi AZ e sul fatto che la Corte territoriale non ha voluto tenere conto che l'acquisto dell'immobile possa essere avvenuto con le forme del "negotium mixtum cum donatione". Ancora, la Corte territoriale sarebbesempre a detta di parte ricorrente - - incorsa nella violazione di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ha giudicato senza dare il dovuto peso alle allegazioni difensive ruotanti attorno agli aspetti economici concernenti le vicende "matrimoniali" dei coniugi IV e AZ (tra le quali la documentazione inerente ai versamenti bancari citati a pag. 14 del ricorso). I Giudici non avrebbero poi tenuto conto delle donazioni dei nonni paterni alle nipoti CI e IA ES nonché dell'ulteriore documentazione prodotta (indicata a pag. 17 del ricorso), ignorando completamente i gravi, precisi e concordanti indizi e pretendendo al contrario che dopo sei anni fossero fornite prove documentali di un acquisto effettuato a favore del figlio o quant'altro correlato al matrimonio dello stesso. In data 25/11/2014 la difesa dei ricorrenti ha depositato i motivi aggiunti che qui di seguito si riassumono:
2.c Violazione dell'art. 27 D.Lgs. 159/2011 laddove non è stata dichiarata l'inefficacia della confisca nonostante il provvedimento impugnato sia stato adottato dopo un anno e sei mesi dalla presentazione dell'atto di appello. Detto motivo di ricorso sostanzialmente si riaggancia e sviluppa ulteriormente quello già riassunto al superiore punto 2.a e nello stesso si evidenzia come il richiamo all'art. 117 D.Lgs. 159/2011 non risolve la questione nel momento in cui essendo la norma di cui all'art. 27 D.Lgs. 159/2011 considerata di natura processuale e non sostanziale dovrebbe valere il principio "tempus regit actum" e, in ogni caso, il richiamo fatto dall'art. 117 citato al fatto che "continuano ad applicarsi le norme previgenti" non sarebbe efficace in quanto non v'era una normativa previgente sul punto che possa continuare a ricevere applicazione nel nuovo assetto normativo. 6 2.d Violazione dell'art. 10, comma 3, con riferimento alla violazione dell'art. 24 D.lgs. 159/2011 per totale assenza di motivazione. Con tale motivo si criticano in via preliminare le osservazioni contenute nella requisitoria del Procuratore Generale il quale non avrebbe tenuto presente come nel ricorso si stigmatizzassero lacune argomentative ed aporie logiche talmente evidenti e dirompenti da tradursi in una autentica violazione di legge. Vengono dalla difesa ribaditi concetti già sviluppati nel ricorso principale relativi all'inversione dell'onere della prova, dell'assenza di prova circa il fatto che i beni oggetto del provvedimento reale de qua siano stati acquisiti con risorse economiche del proposto, così da giungere ad asserire l'inapplicabilità delle presunzione relativa di fittizi età in ordine all'immobili intestati ai ricorrenti. Infine, come già la difesa del ricorrente LE IC, anche la difesa dei ricorrenti de quibus ha chiesto il rinvio della trattazione dell'odierna udienza in attesa delle decisione da parte della Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla 5^ Sezione di questa Corte Suprema con ordinanza n. 32353/2014 in ordine al citato art. 27 del D.lgs. 159/2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Appare doveroso, innanzitutto, ricordare che il ricorso in materia di misure di prevenzione personali e reali ad oggi è ammesso solo per "violazione di legge" (già ex art. 4 I. 1423/1956 ora artt. 10 e 27 D.lgs. 159/2011). E' consapevole l'odierno Collegio del fatto che con sentenza/ordinanza in data 16/5/2014 la Quinta Sezione penale di questa Corte Suprema ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 4, comma 11, della I. n. 1423/1956 e dell'art.
3-ter, comma 2, della I. n. 575/1965 (ora art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 159/2011), nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ritiene, peraltro, l'odierno Collegio di non condividere le argomentazioni espresse nella menzionata sentenza/ordinanza osservando come la ratio della normativa vigente trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non appare porsi in contrasto con i dettami costituzionali né con la normativa di carattere internazionale e che, esplicitata già nella legge del 1956, ribadita in quella del 1965 e riconfermata con il decreto legislativo del 2011, ha correttamente valutato la sostanziale differenza dei presupposti sui quali si گار fondano le misure di prevenzione e, più in generale, le misure cautelari di natura reale rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari, così limitando alla violazione di legge i casi di ricorso per cassazione avverso i relativi provvedimenti. Non ritiene, pertanto, l'odierno Collegio di accogliere la richiesta di differimento dell'odierna udienza in attesa della decisione al riguardo della Corte Costituzionale (il procedimento innanzi alla quale non risulta ad oggi neppure fissato). Così come analogamente previsto dalla legge processuale in tema di impugnazioni avverso le misure cautelari reali art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Cass. Sez. un., sent. n. 5876 del 28/01/2004, dep. 13/02/2004, Rv. 226710). Al riguardo, questa Corte ha, infatti, precisato che può dirsi ormai pacifico l'indirizzo giurisprudenziale che, con riguardo a tutti i casi nei quali il ricorso per Cassazione è limitato alla sola "violazione di legge", esclude la sindacabilità dell'illogicità manifesta della motivazione, ai sensi dell'art. 606.1 lett. e) c.p.p., siccome vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge. Si ritiene infatti che, in queste ipotesi, il controllo di legittimità non si estenda all'adeguatezza delle linee argomentative ed alla congruenza logica del discorso giustificativo della decisione, potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (cfr. anche Cass., Sez. Un., 28/5/2003 n. 12): quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento. Il vizio appare in tal caso qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Questa linea interpretativa, ormai uniforme, trae forza giustificativa dalla peculiare configurazione che hanno ricevuto nel codice del 1988 i vizi logici della motivazione, che inficiano la base razionale del discorso giustificativo della pronuncia. Tali vizi, mentre nel sistema processuale abrogato acquistavano rilevanza soltanto "attraverso il riferimento ai casi di nullità della sentenza" giusta il combinato disposto degli artt. 475.1 n. 3 e 524.1 n. 3 c.p.p. (Rel. prog. prel., p. 133), nel vigente codice di rito sono stati specificamente tipizzati nella struttura della disciplina dettata dal primo comma dell'art. 606, assumendo nella lett. e) piena autonomia nell'elencazione dei motivi di ricorso per Cassazione. Per contro, l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge;
l'art. 292, comma 2, lett. c) e c bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111.6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto. Ciò doverosamente premesso si può passare all'esame dei singoli motivi di ricorso.
2. Quanto al motivo originario, anche se articolato sotto diversi profili, poi ripreso in parte anche nel motivo aggiunto sopra riassunto al punto 1.b, del ricorso presentato nell'interesse del proposto LE IC-a prescindere dai riferimenti contenuti nell'intestazione dello stesso anche al disposto dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (per il quale, come detto, il ricorso non è ammesso) ed al riferimento a norme di legge che sono state abrogate non può, invece, non rilevarsi l'assoluta genericità dello stesso con riguardo alla parte relativa alla applicazione della misura di prevenzione personale. Sul punto il ricorso contiene doglianze indirizzate al provvedimento impugnato che sono prive della necessaria concretezza e ciò a fronte di un decreto della Corte di Appello che ha ampiamente motivato (cfr. pagg. da 1 a 5 e da 15 a 17 del decreto impugnato) in ordine a tutti gli aspetti relativi alla applicazione al ricorrente della misura di prevenzione personale con particolare riguardo agli indizi di "appartenenza" del LE alla consorteria di tipo mafioso denominata "cosca Pesce" operante a Rosarno ed in altri luoghi (peraltro è appena il caso di ricordare come risulta anche dal decreto impugnato che nelle more del - - giudizio di prevenzione LE IC è stato condannato dal Tribunale di ве Palmi nel processo penale denominato “All inside” relativo ai fatti de quibus alla pena di 16 anni di reclusione). Con riferimento, poi, all'aspetto della "pericolosità sociale" del proposto in relazione al quale viene lamentata una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, va solo ricordato che secondo il costante orientamento di questa Corte Suprema, ribadito anche di recente e condiviso dall'odierno Collegio "ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione personali nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose, quando risulta adeguatamente dimostrata detta appartenenza, non è necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe essere esclusa solo nel caso di recesso dall'associazione, del quale occorrerebbe acquisire positivamente la prova, non bastando a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall'adesione o alla concreta partecipazione ad attività associative" (Cass. Sez. 5, sent. n. 32353 del 16/05/2014, dep. 22/07/2014, Rv. 260483; Sez. 2, sent. n. 29478 del 05/07/2013, dep. 10/07/2013, Rv. 256178). Inammissibile oltre che generico è, poi, il richiamo nel ricorso al fatto che la Corte di Appello avrebbe omesso di valutare "tutti gli aspetti che la difesa aveva in abbondanza offerto sia in primo che in secondo grado" immediatamente seguita dalla dicitura "leggi pure sia (sic!) la memoria difensiva depositata in primo grado con l'ampia documentazione allegata sia i motivi di appello avverso il decreto di primo grado e sia i motivi di appello depositati in sede di udienza camerale in appello". Sul punto è appena il caso di rammentare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello (od al contenuto di altri atti depositati dalla difesa e nel caso di specie neppure specificamente indicati - ndr.), allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (Cass. Sez. 5, sent. 2896 del 9.12.1998, dep. 3.3.1999, rv 212610). Con riguardo, poi, alla doglianza relativa alla insufficienza della motivazione sul perché la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la cauzione fissata dai Giudici di prime cure nella misura di € 5.000,00 al di là del fatto che, come sopra 10 ampiamente esposto, l'insufficienza della motivazione (che è cosa diversa dalla "carenza" di motivazione) non costituisce di per sé una "violazione di legge" per la quale è proponibile nel caso di specie il ricorso in sede di legittimità, deve essere rilevato che la motivazione adottata sul punto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (cfr. pag. 17 del decreto impugnato) è invece assolutamente congrua (anche alla luce al richiamo per relationem alla decisione in proposito già adottata dal Tribunale) a dare conto dell'effettuata idonea valutazione anche di tale profilo. Quanto alle doglianze che investono il provvedimento impugnato nella parte relativa alla misura cautelare reale, non si può non dare atto della palese infondatezza delle stesse. La Corte di Appello con una motivazione ampia, logica e non contraddittoria ha affrontato e risposto a tutte le questioni ribadite anche con i motivi di ricorso che in questa sede ci occupano. Contrariamente a quanto asserisce la difesa del ricorrente la Corte territoriale risulta aver tenuto conto del fatto che l'immobile attinto dal provvedimento era stato acquistato mediante la contrazione di un mutuo ipotecario, delle attività asseritamente gestite dal LE negli anni 2000 ed anche dell'ammontare delle rate di mutuo che lo stesso si è trovato a pagare, nonché, più in generale, dei vari aspetti di doglianza (scrupolosamente riassunti nella pagg. da 8 a 10 del decreto) e vi ha dato una risposta più che puntuale alle pagg. da 17 a 19 del decreto stesso. Del tutto infondato è poi il rilievo riguardante la sussistenza di un'asserita nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per il fatto che non sarebbe stato fatto partecipare al giudizio anche il creditore ipotecario relativo all'immobile attinto dal provvedimento di prevenzione che in questa sede ci occupa. Invero, siccome il proposto LE IC non è il creditore ipotecario de qua non si vede quale interesse egli abbia a sviluppare tale doglianza che, all'evidenza (e del resto non ne esplica neppure le ragioni), non lo riguarda. Ne consegue che il ricorso formulato nell'interesse del proposto è manifestamente infondato.
3. Il primo dei due motivi di ricorso formulati nell'interesse dei terzi interessati LE CI, AZ CO, LE IA ES e IV TO EM integrato anche da un ulteriore motivo indicato al superiore punto - 2.c che ne ha sviluppato alcuni profili ed al quale si è accodato con il motivo aggiunto anche il ricorrente LE IC - riguarda, come detto, l'asserita violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 27 D.lgs. 159/2011 e l. 136/2010 nella parte in cui all'art. 1, comma 3, lett. a) n. 11 8.2 prevede che il sequestro perde efficacia se la confisca non viene disposta entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. La questione di diritto che, va detto subito, è manifestamente infondata, era già stata proposta alla Corte di Appello la quale (pag. 20 del decreto impugnato) l'ha risolta, con motivazione congrua, in maniera del tutto corretta ed assolutamente condivisibile. Partendo dal presupposto che, contrariamente a quanto hanno evidenziato le parti ricorrenti, la norma di cui all'art. 27 D.lgs. 159/2011 è pacificamente una norma di carattere processuale e non certo di carattere sostanziale, va detto che eventuali dubbi al riguardo sono comunque risolti dal chiaro disposto dell'art. 117 del D.lgs. 159/2011 (norma che la difesa ha omesso di citare nell'originario ricorso) che al comma 1 testualmente stabilisce "Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti". Ora poiché la norma di cui all'art. 27 citato è inserita nel Libro I (Le misure di prevenzione), Capo II (Le impugnazioni), del menzionato testo normativo e poiché la proposta di applicazione della misura di prevenzione risulta formulata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria il 6/4/2011 mentre la normativa de qua risulta entrata in vigore il 13/10/2011, ne consegue che la stessa non si applica al caso in esame. Il chiaro testo della normativa sopra citata che si presenta dirimente per risolvere la questione sollevata dalla difesa dei ricorrenti consente di prescindere dall'esame degli altri aspetti citati nel relativo motivo di ricorso (come è il caso dell'analisi del testo della legge delega 136/2010 che ha dato luogo alle disposizioni contenute nel D.lgs. 159/2011 poi, per l'appunto, precisate con riguardo alla loro operatività con la norma transitoria di cui si è detto) che appaiono del tutto inconferenti per la valutazione della problematica in esame.
4. Anche il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse dei terzi interessati LE CI, AZ CO, LE IA ES e IV TO EM, così come sopra riassunto ed integrato con il motivo aggiunto sopra indicato al punto 2.d, è da ritenersi manifestamente infondato. La difesa dei ricorrenti, infatti, evidentemente rendendosi conto dei limiti nei quali è proponibile il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure di prevenzione tenta di far passare sotto il profilo della "violazione di 12 legge" questioni di fatto che certamente non possono essere considerate sotto tale profilo. Le doglianze proposte, infatti, ricalcano sostanzialmente quelle già sottoposte alla Corte di Appello ed alle quali i Giudici territoriali hanno dato una risposta puntuale, congrua, logica, non contraddittoria e del tutto conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Circa la verifica della pericolosità sociale del proposto si è già detto sopra allorquando si è esaminato il ricorso direttamente proposto nei confronti del predetto e si è evidenziato come addirittura sono da considerarsi superate le problematiche "probatorie" (rectius: "indiziarie") nei confronti dello stesso attesa l'intervenuta condanna (ancorché non definitiva) del predetto a ben 16 anni di reclusione per i fatti "associativi" sui quali si fonda l'applicazione della misura di prevenzione, circostanza delle quale ha dato atto la stessa Corte di Appello il che rende del tutto superata qualsivoglia questione inerente l'art. 192 cod. proc. pen. sotto il profilo evidenziato al riguardo dalla difesa dei ricorrenti. Per il resto deve osservarsi che la difesa dei ricorrenti, sotto il profilo del vizio di legge che discenderebbe da una asserita carenza od erroneità motivazionale del provvedimento impugnato nell'ambito della valutazione degli elementi riguardanti la provenienza illecita dei fondi necessari per l'acquisto dei beni sequestrati (o comunque le loro modalità di acquisto), nonché sotto i profili della "sproporzione" rispetto alle fonti reddituali degli interessati e, ancora, della "presunzione" di appartenenza al proposto dei beni colpiti dal provvedimento de qua, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La natura del controllo demandato la Corte di Cassazione infatti, può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per anche una eventuale violazione di legge 13 b sotto il potenziale profilo del travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. In sostanza, attraverso il motivo in esame il ricorrente intende prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di un provvedimento, come quello impugnato, che, giova ribadirlo, oltre che conforme ai principi di diritto che regolano la materia, appare congruamente e coerentemente motivato proprio in punto di sussistenza delle condizioni per addivenire alla sottoposizione a cautela reale ed alla conseguente ablazione dei beni intestati ai ricorrenti. Né, infine, la decisione adottata appare avere omesso di prendere in considerazione taluni dei motivi di doglianza sottoposti alla Corte di Appello con l'atto di gravame. Infatti, fermo restando, il principio giurisprudenziale secondo il quale "nella motivazione della sentenza (ma il discorso è certamente estensibile anche a provvedimenti emessi sotto altra forma - ndr.), il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (in questo senso v. Cass. Sez. 4 sent. n. 1149 del 24.10.2005 dep. 13.1.2006 rv 233187), nel caso in esame deve darsi atto della scrupolosità con la quale la Corte di Appello ha analizzato gli elementi alla stessa sottoposti con l'atto di gravame (poi sostanzialmente riproposti anche in questa sede) e non si può certo sostenere come sembra fare la difesa dei ricorrenti - - che il decreto sarebbe viziato solo perché la decisione non corrisponde alla ricostruzione dei fatti ed alla valutazione degli elementi proposti auspicata dagli stessi ricorrenti. Sicché, ove il provvedimento impugnato - come nel caso in esame indichi con - adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione 14 adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, rv 229220). La situazione descritta non consente comunque neppure di ipotizzare un vizio di motivazione del provvedimento impugnato che in base ai principi sopra indicati potrebbe ricadere nella violazione di legge. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2014. FstensoreIl Consigliere estensore Il Presidente Dr. CO IA ALMA Dr. Mario GENTILE Греко деньм DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 21 GEN 2015 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli R O C 15