Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell'art. 240 cod. pen. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 22.2.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Diana Laudati Consigliere N. 881
Dott. Massimo Oddo Cons.relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe Falcone Consigliere N. 25187/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi contestualmente proposti il 9 giugno 1998 dal difensore di ES RG - nato a [...] il [...] - e De NO IN - nata a [...] il [...] - avverso l'ordinanza resa il 25 maggio 1998 dal G.I.P. della Pretura Circondariale di Monza, che ha rigettato l'opposizione proposta dal ES e dalla De NO contro il decreto del P.M., che il 9 marzo 1998 aveva respinto la richiesta di restituzione di parte delle cose sequestrate il 6 novembre 1995.
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso:
OSSERVA
L'ordinanza impugnata, dopo avere premesso che i beni di cui era chiesta la restituzione erano assoggettati a sequestro preventivo e che nei confronti degli imputati era stato emesso decreto di citazione a giudizio per il delitto di usura, ha affermato che, a norma degli artt, 240 c.p. e 12-sexties L. n. 256/92, le utilità od il prodotto di tale reato, ove questo sia accertato, soggiacciono alla confisca.
Ha poi soggiunto che, allo stato degli atti, non era possibile individuare con la dovuta certezza i beni da espungere dal coacervo di quelli sequestrati a vario titolo e destinati in caso di accertamento dei reati contestati, alla confisca od alla restituzione alle p.o..
Con l'unico motivo i ricorrenti hanno denunciato la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 262 e 365, 5^ co., c.p.p., in quanto i beni sequestrati dei quali era stata negata la restituzione non costituivano elementi di prova e non potevano essere assoggettati a confisca in relazione alle imputazioni per le quali era stato emesso nei loro confronti il decreto di citazione a giudizio.
Il motivo è infondato.
In caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il delitto di usura va disposta la confisca, a norma dell'art. 644, u.c., c.p., non solo dei debiti che costituiscono prezzo o profitto del reato, ma anche di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni.
Inoltre, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all'art. 12- sexties del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall'art. 6 della legge 7 marzo 1966, n. 108, nelle stesse ipotesi deve essere disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità, di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura non trova i suoi limiti, quindi, nelle previsioni dell'art. 240 c.p., ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato, ed è diretta, da un lato ad impedire che, comunque, il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio di una persona condannata per il delitto di usura.
A prescindere, quindi, dalle esigenze probatorie che possano giustificare il mantenimento della misura cautelare reale, la delimitazione del contenuto dell'imputazione a singoli episodi, i quali di per sè non possano correlarsi ai beni in sequestro, non esclude, come esattamente rilevato dal provvedimento impugnato, l'esigenza di mantenere il sequestro preventivo a garanzia del diritto al ristoro delle persone offese e dello Stato all'applicazione della misura di sicurezza della confisca. I ricorsi vanno conseguentemente rigettati ed al rigetto segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 22 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1999