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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7298/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420249012612051000, notificata il 14.9.2024 con la quale gli veniva intimato il pagamento di € 797,53 per le seguenti cartelle esattoriali:
03420110049835952000 presumibilmente notificata il 09.12.2011 Tarsu 2010, di € 29,57;
03420120037641817000 presumibilmente notificata il 23.10.2012 Tarsu 2011, di € 28,44;
03420140005956271000 presumibilmente notificata il 11.09.2014, Tarsu 2012, di € 37,54;
03420140012134206000 presumibilmente notificata il 11.09.2014 TARES 2013, di € 25,73;
03420150023906870000 presumibilmente notificata il 04.12.2015 TARES, 2013, di € 74,18;
03420160019558804000 presumibilmente notificata il 25.11.2016 TARI 2014, di € 182,41e Tassa
Automobilistica, anni 2011 e 2012, di € 431,92;
03420170017249147000 presumibilmente notificata il 04.09.2017, TARI 2015, pari ad € 170,15.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la violazione dell'art. 50 comma III del D.P.R. 602/1973, omessa notifica dell'atto presupposto rispetto a quello consequenziale, prescrizione del diritto ad esigere i tributi.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
AD ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 6/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito che l'attuale modello di intimazione adottato da AdER non sia conforme a quello approvato con provvedimento del 29.11.2022 n. 439455 da Agenzia delle Entrate non
è fondato.
La contestazione sollevata, infatti, non si profila esaustiva, avendo il ricorrente avversato l'intimazione in maniera approssimativa e la genericità della contestazione, che non appare sorretta da allegazioni di ragioni specifiche per cui il modello adottato si discosti dal modello da ultimo approvato, non ha consentito di svolgere alcun approfondimento sulla fondatezza della censura.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle sottostanti.
Il motivo è inammissibile, in quanto il suo esame risulta precluso dal fatto che l'atto impugnato risulta preceduto dalla notificazione eseguita in data 27.5.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 034201990021 61469000, della quale AD ha dato riscontro mediante l'avviso di ricevimento depositato in atti.
A tal fine, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cass. 11/03/2025, n.6436), al cui orientamento questo giudice dichiara di aderire, ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, con la conseguenza che la notifica di un avviso di intimazione antecedente impedisce la proposizione di eccezioni
(che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso tale atto precedentemente notificato) avverso atti successivamente notificati.
Da ciò deriva anche che in questa sede non può essere fatta valere nè l'omessa notifica degli atti sottostanti l'atto impugnato nè l'eventuale prescrizione del diritto ad esigere il tributo eventualmente maturata precedentemente alla notificazione della predetta intimazione n. 03420199002161469000 in quanto la pretesa tributaria in essa contenuta si è cristallizzata con la sua mancata opposizione.
Quanto all'eccepita prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420199002161469000 eseguita in data 27.05.2019, va detto che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 14.9.2024, il termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica risulta decorso pur volendo tenere conto della sospensione dei termini di 542 gg disposta dalla legislazione emergenziale, mentre per effetto di tale sospensione non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale valevole per la tarsu, tari e tares.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata, che conferma per il resto, solo con riferimento alla cartella 03420160019558804000 limitatamente alla tassa Automobilistica, anni 2011 e 2012;
dichiara le spese di lite compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VITERITTI ROSANGELA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7298/2024 depositato il 26/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARSU/TIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012612051000 TARSU/TIA 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 03420249012612051000, notificata il 14.9.2024 con la quale gli veniva intimato il pagamento di € 797,53 per le seguenti cartelle esattoriali:
03420110049835952000 presumibilmente notificata il 09.12.2011 Tarsu 2010, di € 29,57;
03420120037641817000 presumibilmente notificata il 23.10.2012 Tarsu 2011, di € 28,44;
03420140005956271000 presumibilmente notificata il 11.09.2014, Tarsu 2012, di € 37,54;
03420140012134206000 presumibilmente notificata il 11.09.2014 TARES 2013, di € 25,73;
03420150023906870000 presumibilmente notificata il 04.12.2015 TARES, 2013, di € 74,18;
03420160019558804000 presumibilmente notificata il 25.11.2016 TARI 2014, di € 182,41e Tassa
Automobilistica, anni 2011 e 2012, di € 431,92;
03420170017249147000 presumibilmente notificata il 04.09.2017, TARI 2015, pari ad € 170,15.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito la violazione dell'art. 50 comma III del D.P.R. 602/1973, omessa notifica dell'atto presupposto rispetto a quello consequenziale, prescrizione del diritto ad esigere i tributi.
Ha chiesto, pertanto, dichiarare la nullità, l'annullamento e l'inefficacia dell'intimazione di pagamento opposta.
AD ha presentato controdeduzioni ed ha resistito al ricorso.
La Corte all'udienza del 6/1/2026 ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito che l'attuale modello di intimazione adottato da AdER non sia conforme a quello approvato con provvedimento del 29.11.2022 n. 439455 da Agenzia delle Entrate non
è fondato.
La contestazione sollevata, infatti, non si profila esaustiva, avendo il ricorrente avversato l'intimazione in maniera approssimativa e la genericità della contestazione, che non appare sorretta da allegazioni di ragioni specifiche per cui il modello adottato si discosti dal modello da ultimo approvato, non ha consentito di svolgere alcun approfondimento sulla fondatezza della censura.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato l'omessa notifica delle cartelle sottostanti.
Il motivo è inammissibile, in quanto il suo esame risulta precluso dal fatto che l'atto impugnato risulta preceduto dalla notificazione eseguita in data 27.5.2019 dell'avviso di intimazione di pagamento n. 034201990021 61469000, della quale AD ha dato riscontro mediante l'avviso di ricevimento depositato in atti.
A tal fine, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cass. 11/03/2025, n.6436), al cui orientamento questo giudice dichiara di aderire, ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. n. 602/1973,
è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lg. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, con la conseguenza che la notifica di un avviso di intimazione antecedente impedisce la proposizione di eccezioni
(che avrebbero dovuto essere sollevate in sede di opposizione avverso tale atto precedentemente notificato) avverso atti successivamente notificati.
Da ciò deriva anche che in questa sede non può essere fatta valere nè l'omessa notifica degli atti sottostanti l'atto impugnato nè l'eventuale prescrizione del diritto ad esigere il tributo eventualmente maturata precedentemente alla notificazione della predetta intimazione n. 03420199002161469000 in quanto la pretesa tributaria in essa contenuta si è cristallizzata con la sua mancata opposizione.
Quanto all'eccepita prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento n.
03420199002161469000 eseguita in data 27.05.2019, va detto che al momento della notificazione dell'atto impugnato eseguita il 14.9.2024, il termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica risulta decorso pur volendo tenere conto della sospensione dei termini di 542 gg disposta dalla legislazione emergenziale, mentre per effetto di tale sospensione non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale valevole per la tarsu, tari e tares.
Atteso l'esito del giudizio, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata, che conferma per il resto, solo con riferimento alla cartella 03420160019558804000 limitatamente alla tassa Automobilistica, anni 2011 e 2012;
dichiara le spese di lite compensate.