Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21281/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.06.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Renata Cisilino presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 attualmente domiciliato in 20060 Bellinzago Lombardo, Via Marconi n. 23/C (residenza in fase di spostamento) con l'Avv. Lorena Celotti presso il quale ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 8.06.2003 a Vignate (anno 2003, atto n. 8, parte 2, serie A), scegliendo il regime della separazione dei beni.
pagina 1 di 11
) entrambi nati il 23.01.2009 a Vimercate (MB), oggi di anni quindici, C.F._4 minorenni non economicamente autosufficienti.
FATTO
La SI.ra conveniva innanzi all'intestato Tribunale il SI. con Parte_1 Parte_2 ricorso ex artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.06.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico, chiedendo di ottenere la separazione personale dal SI. alle seguenti condizioni: Pt_2
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Affidare i figli minori congiuntamente ai coniugi, i quali pertanto eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337-ter c.c. e ad entrambi i genitori competeranno la cura e l'educazione dei figli, che vivranno collocati presso la madre, mantenendo ivi la propria residenza anagrafica;
3. Assegnare la casa di abitazione coniugale e sue pertinenze, sita in Vignate (MI), Via E. Fermi n.20, alla SI.ra , con tutto quanto l'arreda e correda, per le eSIenze abitative proprie e dei figli Pt_1 minori;
4. Ordinare al SI. di lasciare la casa coniugale con i propri effetti personali entro 30 giorni Pt_2 dalla data di udienza di comparizione parti;
5. Ordinare al SI. di corrispondere alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_2 figli minori, la somma di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annua secondo gli indici Istat costo vita;
6. Ordinare al SI. di partecipare alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo Pt_2 quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.17 cui ci si riporta integralmente e segnatamente quanto alle spese:
Spese mediche documentate che non richiedono preventivo accordo inerenti visite specialistiche anche private prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; spese mediche documentate che richiedono il preventivo accordo relative a cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici.
Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo relative a: tasse scolastiche e pagina 2 di 11 universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola / università, assicurazione scolastica/universitaria; fondo cassa eventuale richiesto dalla scuola/università, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo relative a: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti o università private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, gite scolastiche con pernottamento, vacanze studio in Italia o all'estero, corsi di recupero e lezioni private/ripetizioni, alloggio presso sede universitaria;
nonché, infine, spese extrascolastiche ludiche, ricreative e sportive documentate che richiedono il preventivo accordo relative a: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, almeno una attività sportiva e la pertinente attrezzatura, viaggi studio in Italia e all'estero e vacanze senza i genitori, manutenzione (comprensiva di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli.
Per le spese extra necessitanti l'accordo i coniugi concordano un preavviso di dieci giorni, decorsi i quali, senza che vi sia stato un motivato diniego o la comunicazione di una alternativa meno onerosa, la spesa si intenderà accettata;
7. Autorizzare la SI.ra a richiedere e percepire a titolo esclusivo l'assegno unico universale;
Pt_1
8. Per ciò che concerne la facoltà di visita del padre ai figli minori, la stessa dovrà essere calibrata secondo le necessità scolastiche e di vita dei due figli minori, tenuto conto delle eSIenze lavorative di entrambi i genitori, della volontà dei figli stessi e della soluzione abitative che il SI. Pt_2 reperirà.
In via istruttoria con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, nonché articolare prova contraria nei concedendi termini di legge ex art. 473 bis-17 c.p.c.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo al R.G. n. 21281/2024 e il fascicolo veniva assegnato al Giudice
Dott.ssa Di Peppe Valentina, la quale provvedeva a fissare udienza di comparizione personale delle parti innanzi a sé per il giorno 17.10.2024, dando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza a parte resistente entro il 6.09.2024.
L'atto introduttivo del presente procedimento e il decreto di fissazione di udienza venivano tempestivamente notificati a parte convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 7.10.2024, contenente l'indicazione delle proprie condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, si costituiva tempestivamente in giudizio, per il tramite del proprio difensore, il SI. , così concludendo: Parte_2
In via principale e nel merito
1) Pronunciare la separazione dei coniugi;
2) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 continueranno ad esercitare sugli stessi la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente presso il padre nella casa familiare di Vignate (MI); pagina 3 di 11 4) Assegnare quindi la casa familiare di Vignate, con quanto l'arreda e correda, al SI. Pt_2
, che la abiterà unitamente ai figli minori e nei giorni di spettanza
[...] Per_1 Per_2 paterni;
5) Porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di garantire almeno un contatto telefonico/ videochiamata giornaliero del figlio con il genitore presso il quale i figli minori non trascorrono il proprio tempo nel caso i ragazzi siano sprovvisti di proprio cellulare;
6) Porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio o di recapito telefonico nonché a comunicare i recapiti, anche telefonici, dei luoghi di villeggiatura;
7) Disporre che i genitori si impegneranno ad assumere concordemente ogni decisione riguardante la salute, l'educazione, l'assistenza, l'istruzione, l'attività sportiva e ludica dei figli e si impegneranno a comunicarsi reciprocamente tutte le notizie e le informazioni che possano rivestire particolare importanza per la crescita, la cura e lo sviluppo psico-fisico degli stessi;
8) Prevedere che, fatti salvi accordi migliorativi tra i genitori nell'interesse dei minori, e Per_1 trascorrano, a settimane alternate e secondo il metodo della ripartizione paritaria diurna: Per_2
a) I giorni di lunedì e mercoledì con un genitore e i giorni di martedì e giovedì con l'altro (dalla mattina alla sera in caso di giorno festivo, dall'uscita da scuola alla sera in caso di giorno feriale), con i pernotti sempre presso la casa familiare di Vignate;
b) Il periodo tra i giorni di venerdì (mattina in caso di giorno festivo, dall'uscita da scuola in caso di giorno feriale) e di domenica con l'uno o con l'altro genitore salvo la SI.ra sia Pt_1 occupata lavorativamente nei fine settimana poiché in tal caso il SI. da sin da ora la Pt_2 sua massima disponibilità nella gestione dei ragazzi anche tutti i fine settimana. Inizialmente, nei giorni di spettanza della madre i ragazzi non effettueranno pernotti presso la di lei abitazione, in attesa che la stessa reperisca una soluzione abitativa idonea ad ospitare anche i figli minori e comunque avendo oramai i ragazzi 15 anni ed andando per i 16 si ritiene giusto che gli stessi vengano quantomeno ascoltati sulle loro determinazioni in merito a visite e pernotti nonché sul loro volere.
9) Prevedere che i periodi di vacanza vengano così regolati:
- durante le vacanze scolastiche natalizie, i genitori si alterneranno la vigilia (quest'anno di spettanza del SI. con il giorno di Natale e poi si suddivideranno il periodo tra il 27 Pt_2 dicembre 1 Gennaio, che i figli minori trascorreranno con un genitore e quello tra l'1 gennaio e il 6 gennaio, che trascorreranno con l'altro, ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ferma l'alternanza per il giorno di Pasqua ed il lunedì di Pasquetta, che i figli minori trascorreranno, alternativamente con l'uno o con l'altro genitore si suddivideranno la vacanza in due periodi di ugual durata;
- durante le vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane anche non consecutive per il periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 marzo di ciascun anno;
La regolamentazione esposta nel presente punto potrà sempre essere derogata in presenza di pagina 4 di 11 accordi modificativi intervenuti tra i genitori, nel precipuo interesse dei figli ovvero per agevolarne la gestione da parte dei genitori, ascendenti e familiari anche in considerazione delle eSIenze e preferenze della prole e degli impegni lavorativi di ciascun genitore;
10) Porre a carico di entrambi i genitori nei periodi di loro spettanza, nonché degli ascendenti,
l'obbligo di garantire almeno un contatto telefonico/video chiamata dei figli minori con l'altro genitore non presente, nel caso in cui la prole non sia dotata di cellulare proprio.
11) Stante il collocamento prevalente dei figli minori presso il padre e visto il maggior tempo trascorso dai bambini presso la casa familiare di Vignate abitata dal padre, disporre che la SI.ra Pt_1 sia tenuta corrispondere al SI. la somma mensile di € 150,00 per ciascun figlio a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento degli stessi (per un totale mensile di € 300,00). Tale importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT / costo della vita;
12) Entrami i genitori concorreranno, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie nell'interesse dei figli minori, e ciò secondo il Protocollo spese del Tribunale di Milano, da rimborsare prontamente al genitore anticipatario a presentazione dei documenti giustificativi;
13) Disporre che l'Assegno Unico, in virtù del collocamento prevalente dei figli minori presso il padre, continui ad essere percepito al 100% dal SI. 13) Autorizzare sin d'ora il rilascio e/o il Pt_2 rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori;
In ogni caso: Voglia il Presidente, in considerazione delle argomentazioni sopra svolte, adottare i provvedimenti provvisori (e non) più opportuni e tutelanti nell'interesse dei figli minori anche dopo eventuale audizione degli stessi.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per interpello formale e per testi sui fatti di cui in narrativa preceduti dalla locuzione "vero che” ed emendati da qualsiasi elemento valutativo e/o generico e/o negativo, che ci si riserva di meglio articolare per punti. Con riserva di indicare i relativi testi.
- Si chiede che l'intestato Tribunale voglia emettere nei confronti della ricorrente ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in relazione ai conti, ai depositi e ai libretti di risparmio intestati alla SI.ra , ovvero cointestati tra la SI.ra e il di lei padre, ovvero emettere nei Pt_1 Pt_1 confronti del padre della ricorrente ordine di esibizione relativo ai buoni postali che risultano essere cointestati tra padre e figlia e messi a disposizione della SI.ra , e ciò per tutti i Pt_1 motivi di cui in narrativa al presente atto.
Con riserva di ogni ulteriore istanza, di merito e istruttoria, alla luce delle ora non prevedibili difese avversarie e anche all'esito del comportamento processuale di controparte.
Nelle more del procedimento le parti addivenivano ad un accordo in merito alle condizioni della separazione personale e provvedevano a depositare, a mezzo dei propri procuratori, l'accordo sottoscritto rispettivamente in data 13.11.2024 la SI.ra e in data 20.11.2024 il SI. Pt_1 Pt_2 contenente le seguenti conclusioni:
1. I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai coniugi, i quali pertanto Per_1 Per_2 eserciteranno entrambi la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337-ter c.c. e ad entrambi i pagina 5 di 11 genitori competeranno la cura e l'educazione dei figli, che vivranno collocati presso la madre, assumendo ivi la propria residenza anagrafica.
2. Le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, quelle attinenti alla residenza, all'istruzione, alla salute, saranno sempre assunte congiuntamente, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori concordano che eserciteranno la responsabilità separatamente nei tempi di rispettiva permanenza.
3. La casa di abitazione coniugale e relative pertinenze, sita in Vignate (MI) Via E. Fermi n. 20, in proprietà superficiaria comune dei coniugi, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda e correda, alla SI.ra per le eSIenze abitative proprie e dei figli minori. Si dà atto che il SI. Pt_1 Pt_2 lascerà la casa coniugale entro l'1.12.2024, da intendersi quale termine ultimo, con facoltà dello stesso di rilascio anticipato, asportando i propri effetti personali, con riserva dello stesso di prelevare altresì i regali e tutti i beni ricevuti dai suoi genitori. Il SI. inoltre, si impegna Pt_2
a liberare l'autorimessa dai suoi effetti personali entro il 10 dicembre 2024, in caso di inadempimento la SI.ra sarà libera di provvedere allo sgombero con addebito delle spese Pt_1
a carico del SI. che, in caso di mancato spontaneo rimborso, verranno decurtate dal Pt_2 corrispettivo dovuto per la cessione di cui al punto 5).
4. Al fine di riequilibrare le rispettive posizioni patrimoniali, per regolare ed estinguere ogni reciproca precedente pretesa, ed in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, la
SI.ra si impegna ad acquistare dal marito, ed il SI. si impegna a cedere alla Pt_1 Pt_2 moglie, la propria quota parte pari al 50% della proprietà superficiaria (secondo le modalità e i termini dei titoli di provenienza) della seguente unità immobiliare e di quanto in essa contenuto, costituente l'attuale casa coniugale, facente parte del complesso immobiliare costruito in diritto di superficie, sita in Vignate (MI), Via E. Fermi n. 20, agli stessi pervenuta per atti Notaio
[...] del Rep.45504, Racc.9808, costituito da: Per_3
- appartamento ad uso abitazione posto al piano primo della scala B contrassegnato con il numero interno 10, composto da tre locali e servizi;
- box ad uso autorimessa privata posto nel piano seminterrato contraddistinto con il numero interno 31
- il tutto così censito in Nuovo Catasto Edilizio Urbano Partita : P.IVA_1
- Foglio 2 mappale 230, sub. 12 in Via Strettone – zona censuaria U Piano 1, categoria A/3 , Cl. 4, vani 4,5, Rendita Euro 278,89, l'appartamento (scheda di denuncia prot. n. 60977 del
13.1.83);
- Foglio 2, mappale 230, Sub 24 in Via Strettone – zona censuaria U piano S1, categoria C/6,
Cl.3, mq.25, Rendita Euro 81,34, il box (scheda 13.1.83 n.60989 di protocollo).
Per quanto attiene il terreno su cui sorge il complesso immobiliare in data 13.2.1981 il Comune di
Vignate ha ceduto all' per atti Notaio n. Controparte_1 Persona_4
26891/4326 di repertorio, sotto la condizione sospensiva dell'acquisizione dell'area in oggetto, in diritto di superficie l'area inclusa nel vigente piano di zona per l'edilizia economica popolare,
pagina 6 di 11 condizione verificatasi a seguito degli atti di compravendita 21.10.81 n.794 di repertorio, Notaio Per_
, trascritto a Milano 2 il 6 novembre 1981 nn. 63409/49663 e 30.6.82 n. 33472 di rep. Notaio
trascritto a Milano in data 19.7.82 nn.42370/34198. Successivamente il Comune di Per_6
Vignate con deliberazione della Giunta Comunale in data 25.6.2001 n.195, resa esecutiva ai sensi del comma II art.47 L. n.142 dell'8.6.1990, ha autorizzato la cessione dell'alloggio e box predetti ed ha altresì determinato il prezzo di cessione, essendo parte acquirente in possesso dei requisiti soggettivi, così come previsto dalla sopra citata convenzione.
5. A titolo di corrispettivo, convenuto ed accettato tra le parti, la SI.ra verserà al SI. Pt_1 la somma di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) contestualmente al rogito di acquisto, Pt_2 che dovrà effettuarsi, con spese a carico della SI.ra , avanti a Notaio scelto dalla Pt_1 medesima, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione al fine di godere dei benefici fiscali connessi ai trasferimenti di beni immobili tra i coniugi ai sensi dell'art.19 L.74/1987.
Per permettere al SI. di presenziare alla sottoscrizione del rogito di acquisto definitivo, la Pt_2 SI.ra dovrà comunicargli, almeno 10 giorni prima, la data concordata con il Notaio e il Pt_1 nominativo di quest'ultimo. La SI.ra si impegna a condividere con il SI. la bozza Pt_1 Pt_2 del contratto definitivo di compravendita 5 giorni prima della sottoscrizione, per opportuna disamina.
6. Detto accordo patrimoniale è da considerarsi elemento funzionale, essenziale e indispensabile ai fini della risoluzione definitiva delle questioni economiche tra i coniugi attinenti la separazione nonché dell'assegnazione della casa coniugale e per la rideterminazione delle condizioni inerenti il mantenimento dei figli minori.
7. Tenuto conto del fatto che trattasi di immobile acquisito in regime di edilizia convenzionata, nel caso in cui occorra un eventuale assenso alla vendita da parte dell'Ente-Comune di Vignate, ovvero la richiesta di determinazione da parte dello stesso del prezzo di cessione, ovvero ancora di un avvallo di quanto tra i coniugi concordato, il SInor si rende disponibile ad ogni Pt_2 qualsivoglia onere e/o incombente gravi sulla parte venditrice, finalizzato, necessario e prodromico al trasferimento della proprietà superficiaria, fermo restando, per le ragioni di cui al punto 6), che il corrispettivo della cessione in ottemperanza delle condizioni di separazione sia esclusivamente di euro 15.000,00.
8. Dal giorno in cui il SI. lascerà la casa familiare, la SI.ra dovrà sostenere gli Pt_2 Pt_1 oneri condominiali ordinari e straordinari, nonché le utenze dell'abitazione famigliare di cui la stessa si impegna sin da ora a chiedere la voltura, compresa la linea internet, nonché a sostenere il costo delle imposte gravanti sull'immobile, quali Tari e Tasi. Il SI. all'atto di stipula del Pt_2 contratto definitivo, dovrà dare dimostrazione di aver estinto integralmente la propria quota parte di spese ordinarie e straordinarie condominiali maturate fino al giorno dell'effettivo rilascio
(1.12.2024, quale termine ultimo). A tal fine le parti si faranno adiuvare nei conteggi dall'amministratore di condominio. In caso di poste passive, a carico del la SI.ra Pt_2 Pt_1 potrà trattenerle dall'importo della cessione di cui al punto 5), previo confronto tra le parti stesse. pagina 7 di 11 Qualsiasi ulteriore spesa condominiale straordinaria che sarà deliberata dopo il rilascio da parte del SI. della casa familiare, sarà a carico definitivo ed esclusivo della SI.ra Pt_2 Pt_1 anche se è già stata oggetto di discussione nelle assemblee condominiali precedenti.
9. I SI.ri e concordano che, successivamente al perfezionarsi del trasferimento in Pt_2 Pt_1 capo alla SI.ra , al venir meno dei presupposti dell'assegnazione, in caso di vendita a terzi Pt_1 della proprietà di detto immobile, la SI.ra potrà trattenere per sè, oltre al 50% del Pt_1 ricavato, corrispondente alla propria quota iniziale di proprietà, i seguenti importi dalla quota pervenutale dal marito: 1) l'importo di Euro 15.000,00 versati a titolo di corrispettivo all'atto del trasferimento;
2) il 50% del valore di riscatto del terreno nel caso in cui il riscatto costituisca condizione per la vendita;
3) il 40% di ciò che residua dopo le predette deduzioni. Il restante 60% del residuo verrà corrisposto ai figli nella misura di metà ciascuno. L'attribuzione destinata ai figli nella misura indicata e prevista nel caso di vendita a terzi dell'immobile (sia in caso di vendita della proprietà superficiaria, previo ottenimento dell'assenso del Comune, sia in caso di vendita della proprietà piena ed esclusiva, previo riscatto del valore del terreno), sarà parimenti valida e vincolante tra le parti anche nel caso in cui la SI.ra opti per rimanere ad abitare Pt_1 nell'immobile in un tempo successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, ovvero al venir meno dei presupposti per l'assegnazione. Nel caso in cui, invece, la vendita dell'immobile a terzi avvenga allorquando siano ancora vigenti i presupposti dell'assegnazione, l'intero ricavato della vendita potrà essere reimpiegato per l'acquisto di un immobile atto a soddisfare le eSIenze abitative proprie e dei figli, e gli accordi circa l'attribuzione ai figli nella misura su indicata saranno valevoli anche in questa ipotesi;
10. La frequentazione del padre con i figli, tenuto conto dell'età, della volontà e delle eSIenze degli stessi, e tenuto conto dei loro impegni scolastici e sportivi, avrà luogo con le seguenti modalità: uno / due giorni infrasettimanali coincidenti con la gestione degli sport e con il rientro presso la casa materna dopo cena;
fine settimana alternati dal venerdì sera sino alla domenica sera dopo cena, con impegno del padre ad accompagnarli presso i luoghi delle attività sportive e/o ludico- ricreative. Il padre potrà collaborare nella gestione dell'accompagnamento all'attività sportiva
(partite) anche nel fine settimana di competenza della madre, qualora la stessa non riesca a farvi fronte con la propria rete di sostegno, solo previo confronto con il SI. medesimo. Per gli Pt_2 anni futuri verrà quindi valutata, da parte della SI.ra , la possibilità di reiterare o meno Pt_1
l'iscrizione al calcio in relazione alla concreta disponibilità e collaborazione attuata. In ogni caso,
i minori e potranno liberamente accordarsi con il padre per le proprie eSIenze e Per_1 Per_2 necessità, e il padre si renderà disponibile ogni qualvolta gli sarà possibile, compatibilmente con i propri impegni.
11. Per quanto riguarda i periodi di vacanza i genitori concordano quanto segue:
- per le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno.
- per le vacanze natalizie i figli trascorreranno, alternando di anno in anno, il periodo dalla chiusura della scuola sino alla mattina del 30 dicembre con un genitore, e dalla mattina del 30 pagina 8 di 11 dicembre sino alla riapertura scolastica con l'altro genitore. Per il 2024 il primo periodo sarà della madre.
Inoltre, solo per il 2024, la madre si renderà disponibile a tenere con sé i figli anche per il periodo comprendente il Capodanno, poiché il SI. sarà in fase di sistemazione/ Pt_2 reperimento di una nuova abitazione che possa accogliere anche i minori, che verranno in ogni caso interpellati sul punto.
- le vacanze Pasquali saranno suddivise in due periodi equivalenti. I figli trascorreranno il primo periodo dal giovedì precedente alla Pasqua fino alla domenica di Pasqua con un genitore e il secondo periodo dal lunedì di Pasquetta fino alla riapertura della scuola con l'altro genitore. Per il 2025 il primo periodo sarà di competenza della madre.
- tutte le altre festività e i c.d. ponti verranno accorpati al weekend di competenza.
- il tutto salvo diverso e miglior accordo tra le parti, nonché soprattutto tenendo in considerazione, in maniera prioritaria, i desiderata, gli interessi e le richieste dei figli.
12. Per quanto riguarda il mantenimento dei figli minori, tenuto conto di quanto previsto al punto 4) ciascun genitore provvederà in via diretta secondo i tempi di rispettiva permanenza.
13. I genitori, inoltre suddivideranno al 50% ciascuno le spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Milano che si riporta integralmente: spese mediche da documentare che non richiedono preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN, tickets sanitari, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente, farmaci omeopatici;
spese scolastiche da documentare che non richiedono preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica, dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola, gite scolastiche senza pernottamento, spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/) dal luogo di residenza dell'istituto scolastico;
spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti o università private, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero, alloggio presso sede universitaria;
spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato pre scuola e dopo scuola, centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 9 di 11 da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue, corsi di musica e strumenti musicali, attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatura
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), spese per attività ludiche e ricreative, pittura, teatro, boy scout) baby sitter, viaggi studio in Italia e all'estero, stages sportivi e vacanze senza i genitori, spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per i mezzi di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero un'eventuale alternativa meno onerosa (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare la richiesta a mezzo scritto all'altro genitore allegando la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Con riferimento alle spese fiscalmente deducibili, il genitore che anticiperà la spesa si impegna a far emettere i documenti fiscali indicanti il nominativo e il codice fiscale dei figli, per consentire ad entrambi di poter utilizzare la documentazione ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi. I genitori concordano che lo scambio di comunicazioni inerenti le spese straordinarie avvengano via e-mail.
14. L'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla SI.ra . Pt_1
15. I coniugi godono ciascuno di reddito proprio e dichiarano pertanto di non avere nulla a pretendere reciprocamente a titolo di contribuzione al mantenimento.
16. I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo del passaporto o di altro documento valido ai fini dell'espatrio, anche per i figli minori.
17. Con la sottoscrizione del presente accordo e il relativo adempimento, tutti i rapporti di dare e avere tra le parti, relativamente alla casa familiare e ai mobili che la arredano, sono da ritenersi definiti senza alcuna ulteriore reciproca pretesa.
All'udienza del 29.11.2024, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo a definizione del giudizio di separazione personale dei coniugi e chiedevano di procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Giudice Delegato, dunque, fissava la successiva udienza al 22.01.2025, sostituendola ex art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte, alle quali allegare a cura delle parti la bozza di sentenza e le condizioni congiunte sottoscritte dalle parti.
Con successive note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
pagina 10 di 11 DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Vignate (MI) in data 8.06.2003;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vignate (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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