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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4662 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Presidente
Pinto
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7482 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.127 ter c.p.c. del giorno 04/06/2025, vertente
TRA
(c.f. ), difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. CELI FEDERICA (c.f. ), C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
VIALE G. MAZZINI, 88 - 00195 ROMA, presso lo studio dell'avv.
AMICONI MAURO, che la rappresenta e difende con procura in atti unitamente all'avv. AMICONI MARZIA;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1010/2021 emessa dal
Tribunale di Velletri in data 14/05/2021.
Conclusioni dell'appellante: “- riformare totalmente la sentenza n. 1010/2021 resa “inter partes” dal Tribunale di Velletri ad esito del giudizio
RG. 7254/2014 e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate in primo grado: in via principale e nel merito rigettare le domande proposte da perché infondate in fatto ed in diritto, e per l'effetto Controparte_1 confermare gli avvisi di pagamento Cosap 2013; in via gradata accertare e dichiarare che ha occupato nel territorio del Comune Controparte_1 di suolo pubblico per mq. 9 e per l'effetto condannarla al Parte_1 pagamento della somma di €. 160,89 oltre spese sostenute ed interessi r.g. n. 1 legali dal 30.02.2013 ovvero a quella maggiore o minore di giustizia;
in via istruttoria si insiste nell'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 320 cpc con i testi ivi indicati. Si insiste altresì nel rinnovo della CTU per i motivi di cui in premessa per accertare previo sopralluogo ed esame di tutti gli atti di causa se il box 20 ed il traliccio 15 insistano o meno su strada pubblica ed in caso positivo se il canone richiesto sia stato determinato in coerenza con la disciplina del settore ed in caso contrario con determinazione dell'esatto ammontare. Con vittoria di spese e del compenso oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge del doppio grado di giudizio e con condanna della al pagamento delle spese della ctu.” Controparte_1
Conclusioni dell'appellata: “in via istruttoria, rigettare tutte le istanze istruttorie richieste dall'appellante; in subordine, ammettere la prova per testi indicata dall'appellata; in via principale, per le motivazioni espresse nella presente comparsa di costituzione, rigettare tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1010/21, pubblicata il 14.5.21.
Con vittoria di spese, compensi e accessori, del presente grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassumibile: con atto notificato in data 02.01.2014 conveniva Controparte_1 in giudizio il avanti l' Ufficio del Giudice di Parte_1
Pace di Frascati per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Illustrissimo Giudice di Pace adito, ogni avversa domanda disattesa e respinta: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza di ogni e qualunque presupposto in relazione all'avviso, del Parte_1 contenente richiesta di pagamento (di euro 160,89) di canone per occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2013 recante data 29 marzo 2013 e avente prot. 10147, comunicato alla Controparte_1 con contestuale addebito anche delle spese di spedizione;
2) conseguentemente, condannare il medesimo , in Parte_1 persona del sindaco in carica, al pagamento di tutte le spese e gli oneri del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge.” A fondamento delle domande l'attrice allegava: di aver ricevuto in data 29.03.2013 un avviso con protocollo 10174 con il quale il Comune di invitava al pagamento del canone di occupazione spazi ed Parte_1
r.g. n. 2 aree pubbliche anno 2013 in relazione ad immobile sito in Via Autostrada –
Montecavo n.1, della superficie di mq. 9 nella misura di €. 160,89; che la stessa non aveva mai occupato alcuna area pubblica nel Parte_1 [...] ed aveva dunque interesse a proporre un'azione di accertamento Pt_1 negativo;
che mancava un esplicito atto di concessione di area pubblica all'attrice da parte dell'Amministrazione e che per tale motivo il
[...]
non poteva pretendere alcun importo a titolo di canone o Parte_1 concessione.
La causa veniva iscritta presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Frascati al n. RG. 3462/2013. Si costituiva ritualmente in giudizio il Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare per i motivi esposti in epigrafe dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito essendo competente il Tribunale;
In via principale e nel merito rigettare le domande proposte dalla perché Controparte_1 infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare gli avvisi di pagamento Cosap 2013 in oggetto;
In via gradata Accertare e dichiarare che la ha occupato nel territorio del Comune di Controparte_1 [...]
, suolo pubblico per mq. 9 e per l'effetto condannarla al pagamento Pt_1 della complessiva somma di € 160,89 oltre spese sostenute ed interessi legali dal 30.04.2013, ovvero di quella maggiore o minore di giustizia. Con vittoria di spese e compenso oltre al rimborso forfettario ed accessori come per legge”. Il Comune di in via preliminare eccepiva Parte_1
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore della competenza del Tribunale sul presupposto che l'occupazione del suolo era costituita con strutture fisse, dunque essendo beni immobili l'oggetto del giudizio la competenza era da assegnarsi al Tribunale e non al Giudice di Pace, eccezione cui parte opponente aderiva, con trasferimento del giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri.
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito “[…] a) dichiara che non sussistono i presupposti per la richiesta di pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al prot. 10147 del 29.3.2013; b) condanna il al pagamento, in favore di Parte_1 controparte, delle spese processuali, liquidate in euro 630,00 per compensi ed in euro 70,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico del
[...]
». Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “[…] l'art. 2700 c.c. circoscrive l'efficacia probatoria
r.g. n. 3 privilegiata dell'atto pubblico alla sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
per converso, detta efficacia probatoria non si estende all'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti ovvero del convincimento espresso dal pubblico ufficiale all'esito degli accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi ad esprimere le valutazioni di competenza. In altri termini, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero (v. Cass. civ., sez. 6-1, ord. 25.7.2019, n. 20214; sez. 1, 6.7.1999, n. 6959 e copiosa giurisprudenza ivi richiamata). Ne consegue, nel caso che ci occupa, che non fanno piena prova le dichiarazioni rese dalla polizia locale sull'insistenza sul suolo pubblico del traliccio e del box di proprietà di di Controparte_2 complessivi mq.
9. Tanto premesso, il c.t.u. Ing. ha escluso che il traliccio Persona_1
n. 15 ed il box n. 20 insistono su strada pubblica, trovandosi, per converso, su un'area identificata catastalmente al f. 11, p.lla 172, di proprietà di in forza di atto di vendita Parte_2 condizionata del 30.1.1991, rep. n. 38240, a rogito del Notaio Persona_2
, trascritto il 7.2.1991 presso la Conservatoria dei Registri
[...]
Immobiliari di Roma al n. 6343 r.p., recintata e non accessibile al personale comunale.
Le osservazioni mosse dal convenuto alla conclusione cui è pervenuto
l'ausiliario, oltre ad essere fondate su documenti non prodotti entro le barriere temporali previste dal codice di rito, sono comunque irrilevanti in difetto della previa indicazione di una delle condizioni legittimanti la richiesta del pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 D. Lgs 446/1997, e precisamente l'appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile ovvero, nel caso di area privata soggetta a servitù di passaggio, l'occupazione di un tratto di strada situato all'interno di un centro abitato con popolazione superiore
a diecimila abitanti.
Conseguentemente, in accoglimento della domanda, va dichiarato che non sussistono i presupposti per la richiesta di pagamento del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al prot. 10147 del 29.3.2013…. “
Il ha proposto appello. Parte_1
La ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 04/06/2025, con r.g. n. 4 concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale contiene tre motivi:
I).il primo è rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art.2700 c.c. Carenza di motivazione. Erronea indicazione del soggetto occupante”, avendo il giudice di prime cure omesso di esaminare gli altri accertamenti - agli atti del giudizio- effettuati dai Pubblici Ufficiali.
II) il secondo è rubricato: «Omessa insufficiente, contraddittoria motivazione delle relazioni peritali agli atti;
omesso esame della documentazione depositata dalla convenuta»; vi si sostiene che il giudice avrebbe errato nello assegnare valenza probatoria alla sola relazione del ctu ing. , senza neppure esaminare le Persona_1 osservazioni critiche e la successiva richiesta di chiarimenti allegate dall'Ufficio e senza valutare tutta la documentazione agli atti. Lo stesso ctu ing. , anziché esaminare la documentazione in Per_1 suo possesso, si è avvalso di altre e datate relazioni peritali che non ha neppure esaminato compiutamente. Se avesse per esempio valutato correttamente la visura storica della particella 172 del Foglio 11 si sarebbe reso conto che la particella passa da aree 30.35 a 52.87 variando con strade pubbliche e che forse sarebbe stato opportuno effettuare una misurazione in loco circa l'estensione della particella e soprattutto l'esatta ubicazione dei manufatti oggetto di causa;
e che in merito a tale ultima allegazione aveva ritenuto che la documentazione prodotta dall sarebbe fondata su documenti non Pt_3 prodotti a proprio dire entro le barriere temporali stabilite dal codice di rito, quando invece non incorre in decadenza la parte che intenda produrre un documento venuto ad esistenza dopo lo spirare dei termini perentori fissati dal giudice per la produzione documentale, e che tale produzione sia stata fatta all'udienza tenutasi successivamente alla sua formazione facendone menzione nel relativo verbale ai sensi dell'art. 87 disp. att. c.p.c. III) il terzo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione dell'art.63 D.
Lgs. 446/1997 in relazione all'art.2 cm.VI lett. D del D. Lgs. 285/1992”.
L'appellante chiede la riforma della sentenza anche in ordine ad un altro capo ove sostiene che le aree in oggetto non sono ricomprese nel demanio, nel patrimonio indisponibile né soggette a servitù di pubblico passaggio.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del D. Lgs. 446/1997, come modificato dall'articolo 31 della legge n. 448 del 1998, rappresenta il corrispettivo dovuto per la concessione, reale o presunta (in caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed è dovuto in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo oppure in r.g. n. 5 relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo.
L'appello è infondato.
Invero è infondato il motivo di gravame attinente al presupposto soggettivo per la applicazione del canone, il che, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, esimerebbe la Corte dalla disamina del motivo ulteriore, relativo alla natura giuridica dell'area su cui insistono i manufatti per cui è causa.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), costituendo il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici, è dovuto soltanto dal soggetto che realizza materialmente l'occupazione ed assume, di diritto o di fatto, la veste di concessionario dell'uso speciale ed esclusivo del bene.
Ed invero, “il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dall'art.31 della legge n. 448 del 1998, è stato concepito dal legislatore come un
“quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici. Esso, pertanto, è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del Cosap è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”; in tale contesto, “appare irrilevante la fruizione dei benefici di tale attività da parte di altri soggetti in forza dei più svariati rapporti giuridici;
tale circostanza determinerebbe, se presa in considerazione, una moltiplicazione esponenziale dei soggetti passivi «fruitori» di una sola occupazione e finirebbe, paradossalmente, con il coinvolgere addirittura il consumatore utente finale, che in ultima analisi fruisce del servizio prestato”. Per l'effetto, “chi beneficia, ai titoli più svariati, del risultato dell'attività espletata da chi occupa lo spazio pubblico e intrattiene il rapporto di concessione con la Pubblica Amministrazione” (o qui il r.g. n. 6 rapporto di presunta concessione conseguente all'occupazione abusiva)
“appare del tutto estraneo alla relazione materiale con il bene pubblico, assoggettato attraverso la concessione ex art.823 cod. civ. all'esercizio di diritti a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti per legge;
tale circostanza determinerebbe, se presa in considerazione, una moltiplicazione esponenziale dei soggetti passivi “fruitori” di una sola occupazione e finirebbe, paradossalmente, con il coinvolgere addirittura il consumatore-utente finale che in ultima analisi fruisce del servizio prestato” (così Cass. ord.17296 del 27/06/2019).
§ 1. — Tali principi, condivisi da questa Corte (già con la propria sentenza n.2800/24, in relazione alla medesima area del territorio comunale, e su analoghe questioni), conducono nel caso di specie a ritenere il difetto di legittimazione passiva dell'odierna appellante rispetto alla pretesa impositiva.
Non è controverso tra le parti che non sia Controparte_1
proprietaria del box n. 20 e del traliccio n. 15, la cui ubicazione sul suolo
(asseritamente) pubblico costituisce il presupposto impositivo della pretesa creditoria vantata da nei confronti dell'appellata. Pt_1
Il dato risulta in primo luogo dal contratto di sublocazione intercorso tra l'odierna appellata e la in data 2 gennaio Controparte_3
Part 2012, in forza del quale la locatrice , dichiarandosi proprietaria di un'area in Monte Cavo Vetta, dava atto che sulla stessa insistevano numerosi “installazioni radio televisive costituite da tralicci in ferro, antenne radiotelevisive e ripetitori”, manufatti dalla stessa installati “in loco” precedentemente alla sottoscrizione del contratto di locazione e di sua proprietà; tanto premesso, la suddetta società aveva concesso in godimento a “quota parte del prefabbricato Controparte_3
distinto con il N. 15… oltre l'utilizzo del traliccio posto in prossimità del detto fabbricato” , dando espressamente atto del fatto che tali manufatti erano utilizzati anche da altri emittenti per le relative trasmissioni, e che stessa società con nota del 15 aprile 2003 si era dichiarata Parte_2
proprietaria esclusiva dell'area in questione (si rimanda ai documenti del fascicolo di primo grado di . Controparte_1
r.g. n. 7 Il dato risulta pure dall'assenza di un atto concessorio specifico, in favore della odierna appellata, in relazione ad un'area che risulta essere stata oggetto di cessione dal in favore di tale società nel Pt_1 Parte_2 lontano anno 1991.
Tanto premesso in fatto, in applicazione dei principi esposti, deve ritenersi che il soggetto passivo della Cosap non sia individuabile nell'odierna appellante. Tale soggetto non appare dunque potersi ritenere la concessionaria “di fatto” del bene pubblico, posto appunto che, parafrasando la richiamata pronuncia della S.C., non si tratta del soggetto che ha instaurato “la relazione materiale con il bene pubblico”, ma di soggetto che ha beneficiato 'a posteriori', in forza di un rapporto obbligatorio con l'originario occupante, ovvero con affittuaria della stessa, “del risultato dell'attività espletata da chi occupa lo spazio pubblico” ritraendone tra l'altro il relativo beneficio economico, e cioè il corrispettivo della concessione in godimento dei manufatti alle varie emittenti radiotelevisive che li utilizzano per le rispettive trasmissioni.
In altro termini, si ritiene che il soggetto passivo dell'imposizione sia il soggetto che ha posto originariamente in essere l'occupazione di suolo pubblico, restando poi irrilevante, a tal fine, il fatto che il bene cui inerisce l'occupazione sia stato successivamente concesso in godimento a terzi, ad esempio in forza di un contratto di locazione (come nel caso specie), a titolo derivativo e sulla base di pattuizioni “inter partes” cui l'amministrazione è estranea (in argomento, Cass., 27.7.2012, n. 13482; nello stesso senso, seppure con riguardo alla Tosap, Cass., 21.12.2007, n.
27049).
La S.C.C., con ordinanza 17296/19 ha così osservato in caso analogo, sempre relativo ad impianto tele/radiofonico di proprietà di un soggetto, ma utilizzato da altro soggetto, in assenza di contratto o concessione all'uopo:
“….
7. Il presupposto del canone così quantificato è, anche nell'ambito della norma in analisi, la realizzazione di occupazioni permanenti di spazi pubblici, mediante cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi. Deve pagare il Cosap, cioè, chi realizza l'occupazione e quindi assume di diritto o di fatto la veste di concessionario all'uso speciale ed esclusivo del bene pubblico.
8. Il ricorrente, infine, sostiene che la diversa natura giuridica della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap) e del Cosap
r.g. n. 8 (puntualizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite n.61 del 7/1/2016) non determinava alcuna conseguenza, visto che comunque tanto il canone, quanto la tassa, sono basati sul medesimo presupposto di fatto, ossia
l'occupazione di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile [….]”.
La conclusione è del resto congruente con la considerazione che gli stessi manufatti concessi un uso ad ovvero, come detto, il box Controparte_1
20 e traliccio n. 15, ubicati in Monte Cavo Vetta, sono utilizzati da numerose altre emittenti per le rispettive esigenze. Il dato, oltre che dal contratto di sublocazione sopra menzionato, risulta dalla svolta c.t.u. del primo grado, dalla quale emerge che tutti i prefabbricati ed i tralicci insistenti nell'area per cui è causa (e per quanto qui interessa, quello di cui al n. 15) sono stati concessi in uso ad una pluralità di emittenti, che utilizzano contemporaneamente i suddetti manufatti per le rispettive trasmissioni radiotelevisive, dal che pure discende la conclusione dell'incongruenza di addebitare ad una sola di esse (per l'intero) il corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'area che il assume Pt_1 essere di sua proprietà.
L'uso del manufatto edificato su suolo asseritamente pubblico, dunque, non è affatto “esclusivo”, in capo all'odierna appellante, come invece ritenuto dalla S.C. al fine dell'individuazione del rapporto di concessione “di fatto” con l'ente pubblico, il che pure concorre a sostenere l'interpretazione qui prospettata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene la Corte che difetti il presupposto soggettivo necessario ai fini dell'imposizione del canone, posto appunto che il soggetto che ha realizzato materialmente l'occupazione dell'area e che è proprietario dei relativi manufatti, e che dunque potrebbe in ipotesi assumere la veste di concessionario presunto dell'uso, non è l'odierna appellante.
1.Ma anche quanto agli ulteriori motivi di gravame, costituiti dall'accertamento della natura non patrimoniale o demaniale pubblica dell'area di sedime delle installazioni in oggetto, si rileva che una recente sentenza della Suprema Corte resa in caso analogo relativo ad una altra emittente radiofonica (la n.29455 del 26.12.2024.), ha statuito che
“il non può richiedere il pagamento Parte_1 del COSAP agli editori radiofonici per l'uso di Monte Cavo Vetta, un sito di proprietà privata cruciale per la trasmissione radiotelevisiva.
r.g. n. 9 posto nel territorio del Comune di in località Monte Cavo Parte_1
Vetta, dal quale gli impianti radiotelevisivi servono un'area di circa
5.000.000 utenti… Da un quarantennio la società privata proprietaria dell'area (proprietà confermata anche da specifiche e risalenti sentenze di Cassazione) aveva definito con i vari soggetti utenti e/o manutentori, contratti di locazione per l'utilizzo dei box e dei tralicci multiutenti sui quali si trovano gli impianti d'antenna… L'accoglimento del primo motivo di ricorso, sopra indicato aveva reso inutile l'esame dei plurimi ulteriori.”.
Dopo pronunciamenti alterni in primo e secondo grado, la Cassazione – per la prima investita della questione- in accoglimento del ricorso della società titolare di un'emittente radiofonica nazionale, ha stabilito infatti che la richiesta del non fosse fondata, non avendo l'ente stesso Pt_1 provato la decisiva appartenenza delle aree in questione al demanio comunale o al proprio patrimonio indisponibile.
Anche in relazione agli ulteriori presenti motivi di gravame, il presente appello deve considerarsi infondato.
Spese di lite del grado secondo soccombenza, come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n.7482/2021, R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al rimborso, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 670,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
3. dà atto dell'obbligo di parte appellante ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 22/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 10