Sentenza 29 giugno 2021
Parere definitivo 27 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03461/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3461 del 2016, proposto da BR PP e BR AN EL, rappresentati e difesi dall’Avv. Lorenzo Bruno Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Procida, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;
nei confronti
CE IN, n.q. di amministratore di sostegno di NO AN EL, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a) - del permesso di costruire in sanatoria n. 19/2015 (conosciuto solo in data 20.5.2016 a seguito di istanza di accesso ex art. 22 della legge n. 241/90), con il quale è stata definita positivamente la domanda di condono edilizio prot. n. 3000/95 inoltrata al Comune di Procida in data 01 marzo 1995;
b) - del parere di compatibilità paesaggistica prot. n. 1911 del 28 gennaio 2015, richiamato nel provvedimento impugnato sub a);
c) - del provvedimento n. 47 del 5 maggio 2016 (conosciuto solo in data 5 maggio 2016 a seguito di istanza di accesso ex art. 22 della legge n. 241/90), con il quale il Responsabile Unico del Procedimento Paesaggistico presso il Comune di Procida ha rilasciato in favore della sig.ra EL NO AN l’autorizzazione paesaggistica per l’apertura di un varco carrabile lungo il viale, erroneamente definito “prolungamento di via Garibaldi”, sul falso presupposto che tale titolo avesse natura endoprocedimentale e non necessitasse di una ricognizione di tutti gli atti e della verifica della legittimazione della medesima sig.ra NO AN a richiedere l’apertura del varco sul detto viale, in effetti di proprietà dei ricorrenti;
d) - della nota prot. n. 5259 del 14 maggio 2015, richiamata nel provvedimento impugnato sub c), con la quale la Soprintendenza B.A. E P. del Comune e della Provincia di Napoli ha espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/04 all’apertura del varco carrabile oggetto dell’autorizzazione n. 47/2016;
e) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compresi - se e per quanto occorra – sia la nota prot. n. 6700 del 5 maggio 2016, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Paesaggistico del Comune di Procida ha ritenuto rilasciare l’autorizzazione paesaggistica n. 47/2016, sul rilievo che “l’autorizzazione paesaggistica, quale atto endoprocedimentale, non costituisce di per sé titolo edilizio idoneo all’esecuzione delle opere, bensì il presupposto per il rilascio del permesso di costruire” e considerato che “eventuali diritti reclamati devono essere valutati nel più ampio procedimento urbanistico”, sia il rapporto della P.M. di Procida prot. 7702 del 19 maggio 2016, con cui si attesta erroneamente la conformità dei lavori in corso ai titoli rilasciati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione nel giudizio riassunto della controinteressata;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 4492 del 29 giugno 2021;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 2111 del 14 marzo 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa VA NI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 4 luglio 2016 e depositato il successivo 27 luglio, i germani BR PP e BR AN EL – proprietari in Procida di immobili contigui siti lungo via Garibaldi (foglio 11, p. lle 582, 803 e n. 100) - chiedevano l’annullamento, unitamente agli atti connessi: a) del permesso di costruire rilasciato in sanatoria ex l. 724/1994 n. 19/2015 (asseritamente conosciuto solo in data 20 maggio 2016 a seguito di istanza di accesso ex art. 22 della legge n. 241/90), con il quale era stata definita positivamente la domanda di condono edilizio prot. N. 3000/95 presentata dai controinteressati (1 marzo 1995), loro vicini, per la sopraelevazione di un preesistente edificio; b) del parere di compatibilità paesaggistica prot. n. 1911 del 28 gennaio 2015, richiamato nel provvedimento sub a); c) del provvedimento n. 47 del 5 maggio 2016 di rilascio, in favore dei medesimi vicini di cui sopra, dell’autorizzazione per la realizzazione di un varco carrabile lungo la “prosecuzione di via Garibaldi”; d) della nota prot. N. 5259 del 14 maggio 2015 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli aveva espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica per l’apertura del varco carrabile sub c).
2. - Premessa la vicinitas (i.e. il rapporto di stabile collegamento con la limitrofa proprietà), i ricorrenti articolavano, a sostegno del gravame, due distinte censure. Con un primo motivo, relativo agli atti di cui sopra sub a) e b) sostenevano: 1) l’insussistenza dei presupposti per il rilascio del condono, non essendo state le opere ultimate entro la data normativamente prevista (31 dicembre 1993) dall’art. 39 comma 1, l. 724/1994; 2) l’illegittimità della medesima sanatoria in quanto sprovvista del “prescritto autonomo provvedimento definitivo di chiusura del provvedimento paesaggistico” e del prescritto certificato di idoneità statica nonché in ragione dell’omesso riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria di cui alla nota del 31 ottobre 2003. Con il secondo motivo, relativo agli atti di cui sopra sub c) e d), i ricorrenti sostenevano invece l’illegittimità dei provvedimenti perché: a) rilasciati “sul falso presupposto che il viale fosse pubblico” anziché di proprietà privata (circostanza che avrebbe privato di legittimazione i richiedenti); b) rilasciati per interventi ripetitivi dell’abusività dell’immobile cui accedevano; c) privi di “qualsivoglia valutazione tecnico discrezionale riguardo alla compatibilità dell’intervento assentito con il vincolo paesaggistico gravante sul territorio”.
3. – Si costituivano in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, (5 settembre 2016), e la controinteressata NO AN (19 ottobre 2016), quest’ultima eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva, comunque, l’integrale rigetto. Non si costituiva, invece, il resistente Comune di Procida. Il giudizio era definito con sentenza n. 4492 del 29 giugno 2021 dichiarativa (A) dell’irricevibilità delle censure relative agli atti sub a) e b) (in quanto tardive, per come eccepito dalla controinteressata nella propria memoria di costituzione) e (B) dell’improcedibilità delle censure relative agli atti sub c) e d) (alla luce della chiusura del “varco carrabile” intervenuta nelle more del giudizio). Quanto al primo capo (A), i germani BR proponevano appello, prestando, per il resto (B) acquiescenza alla decisione. Con sentenza n. 2111 del 14 marzo 2025 il Consiglio di Stato riformava la decisione in parte qua e, ritenuta la tempestività del gravame, lo rinviava a questo T.A.R. ex art. 105, comma 1 c.p.a. ai fini della decisione nel merito.
4. - Con ricorso notificato il 20 maggio 2025 e depositato l’indomani i germani BR riassumevano quindi il giudizio riproponendo le medesime censure di cui all’originario ricorso, seppur circoscritte al primo motivo, relativo al permesso di costruire in sanatoria ex l. 724/1994 n. 19/2015 ed al sotteso parere di compatibilità paesaggistica prot. n. 1911 del 28 gennaio 2015, ivi richiamato (vd. supra , par. 2 nn. 1) e 2)).
5. – Si costituiva nel giudizio riassunto la sola controinteressata (30 giugno 2025) a mezzo del proprio amministratore di sostegno, rimanendo invece contumaci le altre parti del giudizio. Con memoria del 18 luglio 2025, la controinteressata eccepiva nuovamente l’irricevibilità e l’inammissibilità del gravame, di chi chiedeva, comunque, nel merito, l’integrale rigetto.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso previa discussione, era trattenuto in decisione.
7. - Vengono all’esame del Collegio, dopo il rinvio operato dal Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a. con la sentenza n. 2111 del 14 marzo 2025, le due (residue) censure con cui i ricorrenti, germani proprietari di distinte particelle adiacenti (n. 582, 803 e 100, foglio 11) site lungo la Via Garibaldi nel Comune di Procida, contestano la legittimità del permesso di costruire rilasciato in sanatoria ex l. 724/1994 ai controinteressati, loro vicini, per la sopraelevazione di un esistente fabbricato. In tali termini sinteticamente circoscritto il perimetro della decisione, ritiene il Collegio potersi prescindere dall’esame delle eccezioni (ri) proposte dalla controinteressata nelle proprie difese (30 giugno 2025 e 18 luglio 2025), stante l’evidente infondatezza del ricorso.
7.1. – Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti sostengono anzitutto la mancanza del requisito di ultimazione delle opere abusive entro la data del 31 dicembre 1993, previsto, ai fini della condonabilità, dall’art. 39 comma 1, l. 724/1994. Tale circostanza sarebbe dimostrata, in effetti: dai rilievi planimetrici effettuati in situ nel 1989 dal Tecnico comunale, attestanti un’abusiva sopraelevazione di soli mq 65 circa “inferiore, dunque, a quella attuale pari a metri quadrati (84.00+3.40) 87.40”; dall’accatastamento, nel 1994, del manufatto abusivo per una consistenza di quattro vani, “perfettamente corrispondente al rilievo effettuato dal T.C. nel 1989”; dalla domanda di condono (1 marzo 1995) recante la richiesta di sanatoria di una superficie maggiore (mq 70). Detto altrimenti, siccome nella prima denuncia al catasto del 1994, la consistenza dell’immobile sarebbe stata di “quattro vani” e quindi corrispondente a quanto rilevato dal tecnico comunale nel 1989 che aveva individuato una superficie complessiva di mq 65, sarebbe dimostrato che tra il 1994 e l’avvenuta presentazione della domanda di condono (1995) l’immobile sarebbe stato modificato, con l’incremento volumetrico poi richiesto ed assentito a sanatoria (di mq 70). Senza contare che, all’attualità, la superficie dell’immobile condonato sarebbe in effetti pari a mq 87,40. In tali termini riassunto, il motivo non convince, non emergendo in alcun modo dagli atti di causa (ivi inclusi gli allegati alla perizia di parte, depositata il 14 giugno 2017) l’esatta corrispondenza, posta a base della doglianza, tra quanto rilevato, in termini di superficie, il 3 novembre 1989 dal tecnico comunale (mq 65,28 ricavati dalla moltiplicazione di 9,60 m x 6,80 m, vd. planimetria allegata alla perizia, al. n. 8) e l’accatastamento del 1994. Conseguentemente, non v’è prova, in atti, dell’intervenuta modificazione (con aumento della superficie complessiva da mq 65,28 a mq 70,00) oltre la data del 31 dicembre 1993 e prima della presentazione della domanda di condono (1 marzo1995) delle opere da sanare. Il primo motivo di ricorso va quindi respinto.
7.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano l’illegittimità della sanatoria in quanto sprovvista del “prescritto autonomo provvedimento definitivo di chiusura del provvedimento paesaggistico”, richiamando, in proposito, la disciplina di cui all’art. 146 D.lgs. 42/2004. In proposito, va anzitutto chiarito che, in via generale, “nell’ambito del procedimento di condono edilizio per opere realizzate su immobili sottoposti a vincolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso” ai sensi della disciplina eccezionale di cui all’art. 32, comma 1, della L. n. 47 del 1985 (applicabile al caso di specie, alla luce del rinvio operato dal comma 1 dell'art. 39 della L. n. 724 del 1994) “non trovando applicazione l’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004 in materia di autorizzazione paesaggistica” (T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, Sent., (data ud. 16/04/2025) 04/08/2025, n. 5836). Tanto chiarito, e rilevato che il Comune di Procida ha acquisito, oltre al parere positivo della Commissione per il paesaggio, anche il parere (positivo con prescrizioni) della Soprintendenza territorialmente competente, il provvedimento si presenta immune dal vizio lamentato. Il motivo di ricorso va quindi respinto.
7.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti si dolgono dell’omessa acquisizione del “prescritto certificato di idoneità statica”. Il motivo è infondato: pacifico ed incontestato che l’opera da condonare non supera i 450,00 mc (ha infatti una volumetria pari a mc 280,00), non era richiesta, ai fini del condono, la produzione del certificato di idoneità statica (art. 35 della Legge n. 47/1985). Anche il terzo motivo va pertanto respinto.
7.4. – Con il quarto ed ultimo motivo, i ricorrenti si dolgono, infine, del rilascio della sanatoria nonostante l’omesso riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria notificata il 31 ottobre 2003 al dante causa della controinteressata (SA NO AN) e l’espressa menzione, ivi contenuta, che, in difetto, la domanda di sanatoria sarebbe stata dichiarata improcedibile ex art. 39, comma 4, l. 724/94. Il motivo è infondato, non rinvenendosi in atti (né in allegato al ricorso o alla perizia depositata, ovvero altrove) copia della nota [asseritamente] notificata [il 31 ottobre 2003] al sig. SA NO AN, dante causa della controinteressata, [con] espressa richiesta del Dirigente del Servizio Tecnico Comunale di integrazione della domanda di condono prot. n. 3000/95 con tutta la documentazione mancante”; né di tale richiesta, peraltro di estremi (prot. e data) sconosciuti ed indirizzata a soggetto diverso dalla controinteressata titolare dell’istanza di condono, è traccia nel titolo in sanatoria che invero dà atto dell’intera istruttoria espletata. Alla luce di tali elementi e difettando in giudizio la prova dell’inoltro della richiesta istruttoria per come allegata dai ricorrenti, la doglianza è infondata e come tale va respinta.
7.5. – Conclusivamente il ricorso, per come riassunto in esito al rinvio disposto dal Consiglio di Stato ex art. 105 c.p.a., è infondato e va respinto.
7.6. – Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della peculiarità della controversia. Nessuna statuizione è dovuta sulle spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla sulle spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
VA NI AM, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NI AM | EL TA |
IL SEGRETARIO