Art. 455.
(Efficacia della sentenza di rettificazione).
La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
(Efficacia della sentenza di rettificazione).
La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.