Articolo 455 del Codice civile
Articolo 402Articolo 420
Versione
19 aprile 1942
Art. 455.

(Efficacia della sentenza di rettificazione).

La sentenza di rettificazione non puo' essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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