Articolo 13 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 12Articolo 14
Versione
28 gennaio 1958
Art. 13. (Decadenza dalla gestione)

Il magazziniere decade dalla gestione:
a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6;
b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilita' nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;
c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1958
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente