Art. 13. (Decadenza dalla gestione)
Il magazziniere decade dalla gestione:
a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6;
b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilita' nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;
c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.
Il magazziniere decade dalla gestione:
a) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di esclusione previsti dall'art. 6;
b) quando ricorra nei di lui confronti uno dei casi di incompatibilita' previsti dall'art. 7 e non provveda a rimuovere l'incompatibilita' nei termini assegnatigli dall'Amministrazione;
c) quando non abbia ottenuto la cancellazione dal registro dei falliti entro due anni dalla sentenza dichiarativa del fallimento;
d) quando abbia riportato condanna che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici per un periodo superiore a due anni.