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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 260/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER IN, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2631/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1923/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17694027 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.1923/2025, pronunciata l'11/03/2025 e depositata il
13/03/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di pagamento n.17694027 emesso da Area Sr.l. concessionario per la riscossione relativo ai contributi consortili vantati dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali relativo all'anno 2023.
L'appellante eccepiva la Nullità dell'avviso di pagamento per carenza di motivazione ed insufficiente precisazione dei presupposti impositivi e per mancanza del beneficio derivante dalle opere di bonifica.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica appellato.
Si costituiva la società Area S.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante lamentava la carenza di “elementi precisi che consentano l'identificazione del terreno oggetto della pretesa tributaria e, soprattutto, i criteri in base ai quali il Consorzio è giunto a determinare il carico iscritto a ruolo”, nonché la mancanza di beneficio, sia diretto che indiretto, dall'opera del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali. Lo stesso Consorzio, secondo il contribuente, non aveva provato di aver svolto alcuna opera di bonifica nella zona in cui si trova l'immobile oggetto del tributo.
Nell'avviso di pagamento, che contiene i dati dell'immobile soggetto a contributo, incluso nel perimetro di contribuenza, è indicato espressamente che “La quota del contributo è stata calcolata in base al piano di riparto dei centri di costo approvati annualmente”.
Nell'atto, inoltre, è specificata l'avvenuta predisposizione ed approvazione del Piano di Classifica, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Calabria con delibera n.196 del 04/05/2017.
Le ultime pronunce della Suprema Corte di Cassazione, riguardanti i contributi consortili, sono conformi nello stabile che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste. (una su tutte Sent. n. 10494/2022)
Le conclusioni cui è giunta la parte appellante, che riteneva l'assenza del presupposto del beneficio idraulico, sono generiche e non sono sufficienti a contrastare, in maniera puntuale, quanto indicato nel piano di classifica.
La stessa parte non ha fornito alcuna prova dell'assenza del beneficio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ER IN, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2631/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali Del Cosentino
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1923/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 2 e pubblicata il 13/03/2025
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17694027 QUOTA CONSORTIL 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la sentenza n.1923/2025, pronunciata l'11/03/2025 e depositata il
13/03/2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di pagamento n.17694027 emesso da Area Sr.l. concessionario per la riscossione relativo ai contributi consortili vantati dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini
Settentrionali relativo all'anno 2023.
L'appellante eccepiva la Nullità dell'avviso di pagamento per carenza di motivazione ed insufficiente precisazione dei presupposti impositivi e per mancanza del beneficio derivante dalle opere di bonifica.
Non si costituiva il Consorzio di Bonifica appellato.
Si costituiva la società Area S.r.l.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'appellante lamentava la carenza di “elementi precisi che consentano l'identificazione del terreno oggetto della pretesa tributaria e, soprattutto, i criteri in base ai quali il Consorzio è giunto a determinare il carico iscritto a ruolo”, nonché la mancanza di beneficio, sia diretto che indiretto, dall'opera del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali. Lo stesso Consorzio, secondo il contribuente, non aveva provato di aver svolto alcuna opera di bonifica nella zona in cui si trova l'immobile oggetto del tributo.
Nell'avviso di pagamento, che contiene i dati dell'immobile soggetto a contributo, incluso nel perimetro di contribuenza, è indicato espressamente che “La quota del contributo è stata calcolata in base al piano di riparto dei centri di costo approvati annualmente”.
Nell'atto, inoltre, è specificata l'avvenuta predisposizione ed approvazione del Piano di Classifica, approvato dal Consiglio Regionale della Regione Calabria con delibera n.196 del 04/05/2017.
Le ultime pronunce della Suprema Corte di Cassazione, riguardanti i contributi consortili, sono conformi nello stabile che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste. (una su tutte Sent. n. 10494/2022)
Le conclusioni cui è giunta la parte appellante, che riteneva l'assenza del presupposto del beneficio idraulico, sono generiche e non sono sufficienti a contrastare, in maniera puntuale, quanto indicato nel piano di classifica.
La stessa parte non ha fornito alcuna prova dell'assenza del beneficio. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 233,00 oltre ad oneri ed accessori se dovuti con distrazione se richiesta.