Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari reali, la competenza funzionale a provvedere sulla richiesta di sequestro preventivo del P.M. ex art. 321 cod. proc. pen. dopo l'esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio appartiene al g.u.p., anche se l'udienza preliminare deve ancora svolgersi, in quanto la competenza si radica nel momento in cui è presentata la richiesta cautelare e non quando la stessa viene decisa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/2015, n. 14109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14109 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE ARo - Presidente - del 12/03/2015
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 560
Dott. ALMA Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 53977/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De AR VE e De MO RO;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 13/11/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto ARa Carrelli Palombi di Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. STABILE Carmine che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito per i ricorrenti l'avv. Alaio Antonio che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 29/9/2014 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli disponeva, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., commi 2 e 3 bis e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies nell'ambito del procedimento nei confronti, tra gli altri, di De AS VE e De MO RO, indagati dei reati di cui agli artt. 416, 629 e 644 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 il sequestro preventivo di due immobili intestati a De AS VE e di cinque immobili intestati a De MO RO nonché di somme di denaro già oggetto di sequestro probatorio.
1.1. Avverso tale provvedimento proponevano istanza di riesame De AS VE e De MO RO, contestando dal un lato la competenza del giudice per le indagini preliminari ad emettere il provvedimento, per essere stato il procedimento già passato al giudice per l'udienza preliminare e per non avere avuto contezza il giudice per le indagini preliminari dei due interrogatori resi dagli indagati dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. nonché, da un altro lato, per essere il disposto sequestro del tutto sproporzionato rispetto ai presunti vantaggi ed interessi usurai.
1.2. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 22/10/2014, respingeva l'istanza proposta, confermando il provvedimento impugnato.
2. Ricorrono per Cassazione De AS VE e De MO RO, a mezzo del loro difensore, sollevando il seguente motivo di gravame:
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In primo luogo fanno rilevare che alla data dell'emissione del provvedimento di sequestro da parte del Giudice per le indagini preliminari il procedimento era già stato assegnato al giudice dell'udienza preliminare, essendo già stata, in seguito alla richiesta del Pubblico Ministero, fissata l'udienza preliminare;
rappresenta al riguardo l'assenza, nel provvedimento impugnato, di un benché minimo accenno al contenuto degli interrogatori difensivi resi dai ricorrenti ed alla loro produzione documentale. Si lamentano poi del travisamento e dell'omessa valutazione della prova documentale offerta dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondato il motivo proposto. È anzitutto necessario, in via preliminare, chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali e reali. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in materia di misure cautelari il sindacato di legittimità che compete alla Corte di Cassazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza la possibilità di verificare la corrispondenza delle argomentazioni alle acquisizioni processuali, essendo interdetta in sede di legittimità una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione (sez. U. n. 6402 del 30/4/1997, Rv. 207944). Ed in particolare in materia di misure cautelari reali, il giudizio di legittimità risulta ancora più circoscritto, in quanto cade in un momento processuale, quale quello delle indagini preliminari, caratterizzato dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni;
ciò comporta che in sede di legittimità non è consentito verificare la sussistenza del fatto reato, ma soltanto accertare se il fatto contestato possa astrattamente configurare il reato ipotizzato;
si tratta, in sostanza, di verificare un controllo sulla compatibilità fra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una delibazione prioritaria dell'antigiuridicità penale del fatto (sez. U. n. 6 del 27/3/1992, Rv. 191327; sez. U. n. 7 del 23/2/2000, Rv. 215840; sez. 2 n. 12906 del 14/2/2007, Rv. 236386). Venendo alle questioni specifiche sollevate con il ricorso, quanto all'aspetto relativo alla competenza del Giudice per le indagini preliminari ad emettere il decreto di sequestro preventivo, deve rilevarsi che, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (sez. 1 n. 180 del 19/1/1993, Rv. 193515; sez. 1 n. 40524 del 2/10/2008, Rv. 241707), condivisa dal Collegio, il giudice competente a pronunciarsi nel merito, cui fa riferimento l'art. 321 c.p.p., comma 1, è, prima dell'esercizio dell'azione penale, il giudice per le indagini preliminari e, successivamente, il giudice che procede, cioè quello che ha la disponibilità degli atti. Certo, una volta distinte le funzioni di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare a seguito della separazione delle rispettive funzioni disposta dal R.D. n. 12 del 1041, art. 7 ter (cd. Ordinamento giudiziario) nel testo introdotto dall'art. 6 d. Igs. n. 51 del 1998, il mancato rispetto delle relative attribuzioni si risolve in una violazione delle regole in materia di competenza funzionale;
a ciò consegue che, una volta formulata la richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero, la competenza ad emettere il provvedimento in materia di misure cautelari reali appartiene, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, al giudice competente a pronunciarsi nel merito,
cioè il giudice dell'udienza preliminare, anche se l'udienza preliminare deve ancora svolgersi (sez. 6 n. 3047 del 3/7/2000, Rv. 220756). Tale fase processuale deve, però, essere individuata facendo riferimento al momento in cui la richiesta è stata avanzata dal Pubblico Ministero e non con riferimento al momento in cui deve intervenire la decisione (sez. 1 n. 5609 del 22/1/2008, Rv. 238867);
orbene nel caso di specie la richiesta di sequestro preventivo è stata certamente avanzata nella fase delle indagini preliminari e, quindi, a norma dell'ultimo periodo dell'art. 321 c.p.p., comma 1, competente a provvedere sulla stessa era il giudice per le indagini preliminari.
Quanto poi al mancato esame da parte del giudice di alcuni atti, nel provvedimento impugnato, i giudici di Napoli, rilevata l'apoditticità delle affermazioni difensive reiterate nel ricorso per Cassazione, hanno evidenziato come dagli atti fosse emerso che il giudice, prima di emettere il decreto di sequestro preventivo nei confronti degli attuali ricorrenti, aveva avuto modo di apprezzare il mutato quadro accusatorio in conseguenza dell'esclusione di De MO ER dall'elenco degli imputati;
segnatamente viene dato atto che nei confronti di quest'ultimo era stata rigettata la richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero ed era stata esclusa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 individuata nella finalità di agevolare il clan di Monteruscello.
Deve, ancora, precisarsi che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. U n. 25932 del 29/5/2008, Rv. 239692; sez. 5 n. 43068 del 13/10/2009, Rv. 245093). Va ancora evidenziato che il sequestro è stato disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies trattandosi di beni dei quali è consentita la confisca;
ed appunto l'art. 12 citato prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per una serie di reati fra i quali l'art. 644 cod. pen., la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, ove sia provata, da un lato, l'esistenza di una sproporzione fra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica ed il valore economico di detti beni e da un altro lato che non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza dei suddetti beni (sez. U n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226491). Ed ancora più specificamente si è affermato che sono legittimamente confiscabili, a norma del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies i beni e le altre utilità di cui il condannato per determinati reati non possa giustificare la provenienza, senza che rilevi se tali beni siano o meno derivanti dal reato per cui è stata pronunciata condanna, avendo il legislatore posto una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, superabile peraltro attraverso una giustificazione circa la legittimità della loro provenienza da parte dei soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità dei beni;
ed ai fini dell'assolvimento di tale onere, da un lato non è sufficiente che sia fornita la prova di un rituale acquisto, essendo necessario che i mezzi impiegati per il relativo negozio derivino da legittime disponibilità finanziarie;
dall'altro non si richiede che gli elementi allegati siano idonei ad essere valutati secondo le regole civilistiche sui rapporti reali, possessori o obbligazionari, ma solo che essi, valutati secondo il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, dimostrino una situazione diversa da quella presunta, il che certamente non implica sufficienza di prospettazioni meramente plausibili, ma neppure coincide con un concetto di rigorosa prova (sez. 6 n. 1087 del 26/3/1998, Rv. 211955; sez. 5 n. 3682 del 12/1/2011, Rv. 249711). Ora con riferimento al caso di specie ed in relazione al motivo di ricorso proposto, la Corte territoriale ha fornito motivazione, priva di illogicità o contraddizioni e basata su considerazioni di fatto che non possono essere riviste in sede di legittimità, in ordine agli elementi che hanno consentito di ritenere provata un evidente proporzione fra il reddito dichiarato dagli attuali ricorrenti, gravemente indiziati, fra l'altro, di attività usurarie accompagnate da minacce e violenze di carattere estorsivo per ottenere il pagamento dei prestiti, e le loro possidenze in immobili e denaro.
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015