Sentenza 12 gennaio 2011
Massime • 1
In tema di confisca, ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. con modif. in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illecita accumulazione non è assoluta, con la conseguenza che qualora l'imputato abbia giustificato la legittima provenienza del bene sequestrato, indicando una fonte proporzionata di reddito astrattamente lecita, è illegittima la confisca del predetto bene in assenza di riferimenti a fatti storici che dimostrino concretamente l'illiceità del reddito proveniente da tale fonte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2011, n. 3682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3682 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 12/01/2011
Dott. ROTELLA Mario - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 47
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 12253/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT AR N. IL 15/06/1936;
2) IL PP N. IL 19/11/1943;
avverso la sentenza n. 2827/2005 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per inammissibilità dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. MORMINO A. e TRICOLI R. F. per Impastato e PARRINO per IR.
PREMESSO IN FATTO
1 - Impastato NA (moglie di IP GI) e IR GI (che aveva fatto da prestanome ed amministrato beni di ER AN ed altri, in accordo con IP) ricorrono ciascuno contro sentenza della Corte di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del GUP dell'11.2.05 di condanna per reato associativo di mafia ad a. 4 rec. ciascuno, ha qualificato il fatto della Impastato concorso esterno ai sensi dell'art. 110 c.p. e art.416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6 e revocato l'ordine di restituzione di beni immobili e titoli sequestrati a IR ed a sua moglie LL TT, disponendone la confisca. La Corte di appello ha rigettato gli appelli degl'imputati per diversa qualificazione del fatto quale favoreggiamento personale, esclusione di aggravanti ed in punto di pena.
2 - Il ricorso della AT (Avv. A. Mormino) denuncia:
1 - violazione di legge (artt. 444 e 448 c.p.p.) e vizio di motivazione, perché la Corte di merito non ha accolto la richiesta di pena concordata già respinta dal GUP, non ostacolata dalla richiesta consecutiva che si procedesse con rito abbreviato, senza rilevare che, ai sensi dell'art. 448, la rinnovazione della richiesta non è preclusa dalla scelta del rito abbreviato e motivare il rigetto;
2 - mancanza di motivazione degli elementi dimostrativi di responsabilità della ricorrente;
3 - inosservanza dell'art. 378 c.p. - contraddittorietà della motivazione perché pur affermandosi l'imputata "longa manus del marito" detenuto, da cui riceveva ordini, non si prova che contribuisse alla sussistenza ed all'operatività del sodalizio, tante che nulla le si riferisce all'epoca in cui il marito era libero;
4 - mancata concessione delle genetiche, alla ricorrente costretta senza alternative, mentre è illogico ritenere che il suo primo interrogatorio, nel quale negava le contestazioni, infici la credibilità del successivo in cui ha offerto giustificazioni attendibili, come ritenuto dallo stesso P.M. nell'accordarsi con lei sulla pena.
3 - Il ricorso di IL (Avv. B. Parrino) denuncia:
1 - vizio di motivazione circa il ruolo associativo attribuito al ricorrente, ritenendo che, quale prestanome di IP, abbia agito per lungo tempo per consolidare e rafforzare il patrimonio di "Cosa Nostra". Esclusa apoditticamente la tesi difensiva, il vizio è evidente dal senso arbitrario attribuito a conversazioni intercettate circa le due villette di via Cannolicchio, come pure circa le quote della società Costa rossa. La Corte di appello ritiene che IR sapesse che le villette appartenevano a AN. Ma il suo solo rapporto con IP non dimostra l'affectio societatis ed il rilievo di assenza di elementi offerti in senso inverso o emergenti dagli atti inverte l'onere della prova;
2 - inosservanza della L. n.356 del 1992, art. 12 sexies - vizio di motivazione. Il G.U.P., pur riconoscendo in materia l'inversione dell'onere di dimostrare la provenienza lecita dei beni, aveva ritenuto compatibili gli acquisiti d'immobili (due appartamenti del Residence Conturrana di S. Vito lo Capo) con il reddito lecito del ricorrente proveniente, tra il 1985 ed 1993, dalla CO.MI.PAS.. La Corte di appello ha riformato perché la società, del cartello ANAS, era favorita negli appalti. Ma ha operato presunzione che, pur ancorata all'art. 416 bis, si pone in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e difesa. Al riguardo, difatti, con sentenza n. 856/04 del Tribunale di Palermo ha affermato che la COMIPAS partecipava al cartello solo nel periodo tra il 1997 ed il luglio 2000, epoca in cui l'attività era compiuta da LL RM ex socio del ricorrente che, dagli inizi del 98 non faceva più parte della società e non era perciò imputato o indagato.
RITENUTO IN DIRITTO
1 - Il ricorso per la AT è infondato.
Il 1^ motivo lo è manifestamente, perché la richiesta concordata di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non accolta dal G.U.P., includeva le attenuanti generiche, poi non concesse. Ed il Giudice di appello, respingendo la richiesta di generiche, ha all'evidenza perciò stesso dato conto dell'esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell'art. 448 c.p.p.. Il 2^ motivo risulta premessa dialettica del seguente. All'evidenza la Corte, verificate analiticamente le prove emerse in particolare da intercettazioni, sostanzialmente ineccepite dall'imputata, ha spiegato perché condivideva le vantazioni di fatto del G.U.P.. Non poteva perciò travisare che, riconoscendo di nuovo che la Impastato, rendendosi tramite tra il marito detenuto e gli intranei in libertà, a partire da AN, aveva reso contributo alla vita dell'associazione. E, poiché lei risultava invece estranea, l'ha qualificata concorrente ai sensi dell'art. 110 c.p., nel rispetto di S.U. Carnevale, cui si rapporta il ricorso. A tal fine, non rileva che il periodo accertato del suo contributo si limiti al tempo in cui il marito era detenuto, ne' il suo operato si può qualificare favoreggiamento, ipotesi che si confina nell'aiuto prestato al reo per eludere le investigazioni, posto che ha fatto sì che il vincolo di mafia del marito con coloro con cui curava i rapporti si mantenesse vivo.
Il ricorso non rapporta poi la giustificazione di sostenuta costrizione a canone legale. La confonde con una deviazione del costume di famiglia, che pregna la cultura di mafia.
Oltre è merito. Ed il 4^ motivo è del tutto non consentito. La Corte, premesso il rilievo analitico del comportamento della ricorrente, ha adottato l'Indice della capacità a delinquere. E non può il Giudice di legittimità escluderlo o ritenerlo subvalente ad indici diversi offerti dalla parte, che postulano ripetuta e alternativa lettura delle emergenze.
2 - Il 1^ motivo per IL è non consentito e manifestamente infondato. Ripropone la tesi di fatto di carenza di prova e travisa che, chi è dimostrato simulatore, deve lui offrire spiegazione attendibile di incompiuta consapevolezza di quanto celato. Il criterio adottato dai Giudici di merito, insostituibile in sede di legittimità, è in tal caso ovvio ben più che riconoscibile: chi si grava di intestazione fittizia di un bene altrui, si intende all'esterno consapevole della persona cui realmente pertiene. Difatti se viene meno, per qualsiasi causa, l'eventuale intermediario della simulazione, deve sapere a chi rendere ragione del bene. E nella specie era tenuto a renderla al latitante ER AN. Il 2^ motivo è fondato. La presunzione di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies non è assoluta. Pertanto, se l'imputato ha giustificato l'acquisto, indicando una fonte proporzionata di reddito astrattamente lecita, non si può disporre confisca del bene senza riferimento a fatti storici, che dimostrino in concreto illecito il reddito proveniente da tale fonte.
E nel caso dei due immobili in discorso la sentenza ha disposto la confisca, senza rapportare storicamente in maniera inconfutata, l'asserto d'illiceità della fonte di reddito (appalti di mafia) al momento dell'acquisto.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla confisca confronti dei due appartamenti del Residence Contunana di San Vito lo Capo di IR GI, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta i ricorsi nel resto e condanna Impastato NA al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011