Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
Sono legittimamente confiscabili a norma dell'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 i beni e le altre utilità di cui il condannato per determinati reati non possa giustificare la provenienza, senza che rilevi se tali beni siano o meno derivanti dal reato per cui è stata pronunciata condanna, avendo il legislatore posto una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, superabile peraltro attraverso una giustificazione circa la legittimità della loro provenienza da parte dei soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità dei beni. Ai fini dell'assolvimento di tale onere, da un lato non è sufficiente che sia fornita la prova di un rituale acquisto, essendo necessario che i mezzi impiegati per il relativo negozio derivino da legittime disponibilità finanziarie; dall'altro non si richiede che gli elementi allegati siano idonei ad essere valutati secondo le regole civilistiche sui rapporti reali, possessori od obbligazionari, ma solo che essi, valutati secondo il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, dimostrino una situazione diversa da quella presunta, il che certamente non implica sufficienza di prospettazioni meramente plausibili, ma neppure coincide con un concetto di rigorosa prova. (Fattispecie in tema di usura). (Vedi Corte cost., sent. n. 18 del 1996).
Commentario • 1
- 1. IL CASO TARANTO. Costituzione di parte civile degli enti territoriali e la risarcibilità del danno ambientale.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL CASO TARANTO. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEGLI ENTI TERRITORIALI E LA RISARCIBILITÀ DEL DANNO AMBIENTALE*. Avv.VALERIA GALASSO Avv. VALERIA LO SAVIO Avv. BARBARA ANDRIOLI Introduzione In materia di danno ambientale, diversi sono stati gli interventi che si sono susseguiti nel tempo al fine di assicurare un'evoluzione normativa interna nel rispetto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea. Nel quadro dell'evoluzione della disciplina ambientale, ha rappresentato oggetto di maggior dibattito, tutt'ora in atto, il tema relativo al risarcimento del danno ambientale e legittimazione a promuovere l'azione risarcitoria nel processo penale. Da questo punto di vista, si vedrà come la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1998, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigì D'Asaro Presidente del 26.3.98
1. Dott. Francesco Romano Consigliere ORDINANZA
2. " RU Oliva " N. 1087
3. " Nicola Milo " REGISTRO GENERALE
4. " Giuliana Ferrua " N. 46629/97
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da BO CA nato in [...] il [...] e da BO RC nato in [...] l'[...] avverso l'ordinanza emessa il 20/11/97 dal Tribunale di Trento. Visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Ferrua Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. L. Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso Motivi di ricorso e ragioni della decisione
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trento - nell'ambito di un procedimento a carico di BO CA e BO RC, indagati per usura - disponeva, con decreto 17.2.97, sequestro "di tutte le somme in valuta italiana o straniera, depositate in titoli di credito, azioni, titoli di debito pubblico, pronti contro termine, depositi su libretti di risparmio o su conti correnti di corrispondenza e di tutti i documenti - anche in copia autentica - relativi alle operazioni di cui sopra, intestati individualmente o congiuntamente o cointestati o intestati a ditte o società e sui quali possano operare: BO CA, BO RC, BO OR, BO IL, De FI IA CR. Su richiesta del P.M. il Gip presso il Tribunale di Trento, con provvedimento 28.2.97, disponeva il sequestro preventivo "su tutti i beni immobili e valori o comunque ed in qualunque forma depositati intestati o cointestati" ai predetti indagati e "su quelli intestati ai loro prossimi congiunti (BO IL, BO OR, De FI IA IS) nonché alle società di cui gli stessi siano soci".
Il Tribunale di Trento, in sede di riesame, con ordinanza 14.3.97, dichiarava l'inefficacia del decreto emesso dal P.M. perché non convalidato e revocava il sequestro disposto dal Gip in ordine agli immobili ed ai conti intestati alla s.r.l. Spazio ed alla s.a.s. S. RC, confermando nel resto l'adottata misura.
La Cassazione, a seguito di ricorso proposto dagli indagati e dal P.M., con sentenza 12.6.97, annullava il suddetto provvedimento con rinvio ed ordinava trasmettersi gli atti al Tribunale di Trento per nuovo esame.
Riteneva la Corte Suprema, in accoglimento del gravame dell'organo dell'accusa, che erroneamente il decreto emesso dal P.M. fosse stato qualificato come "decreto di sequestro preventivo" e quindi dichiarato inefficace per difetto di convalida: tale interpretazione era in contrasto con l'intestazione, il contenuto e la motivazione del provvedimento che ne sancivano la natura probatoria. Con riguardo al sequestro preventivo disposto dal Gip, per la parte confermata dal Tribunale, la Cassazione, esaminando l'impugnazione dei BO reputava che correttamente il giudice del riesame avesse affermato che era mancata da parte di questi ultimi la prova loro incombente della lecita provenienza dei beni ex art. 12 sexies L.306/92; ciò posto, rilevava che non era stata invece, valutata la sproporzione tra i beni in questione ed i redditi dichiarati dagli indagati: sussisteva dunque sul punto carenza di motivazione. Con riferimento infine alla disposta parziale revoca della usura preventiva veniva segnalato che il Tribunale, come dedotto dal P.M., si era basato su spiegazioni ritenute "plausibili" prescindendo dalla prova che in realtà gli indagati avrebbero dovuto fornire per quanto concernente i relativi beni.
Il Tribunale di Trento, giudicando in sede di rinvio, con ordinanza 20.11.97, rigettava le istanze di riesame, formulate da BO RC e BO CA, contro i provvedimenti di sequestro 17.2.97 e 28.2.97.
Tale ultima decisione è stata ora impugnata con ricorso per Cassazione dagli indagati in base alle infradescritte deduzioni. A) in ordine al sequestro probatorio.
I. Violazione dell'art. 253 c.p.p. per essere stato disposto sequestro di beni e valori "che non possano qualificarsi corpo di reato e la cui acquisizione non è necessitata da alcuna esigenza probatoria". Totale assenza di motivazione sul punto. Le censure sono inammissibili.
Con riguardo a tale misura il procedimento incidentale ebbe ad oggetto esclusivamente la questione della mancata convalida: pertanto l'annullamento della decisione del Tribunale del riesame imponeva al giudice del rinvio esclusivamente di pronunciarsi sul punto attenendosi a quanto indicato dalla Cassazione circa la qualificazione del sequestro de quo.
In particolare va considerato che gli indagati, nell'avanzare istanza di riesame del provvedimento del P.M., si limitarono ad eccepirne l'inefficacia sotto il profilo della suddetta omessa convalida: ciò risulta in termini inequivocabili dalla richiesta 6.3.97 e dalla memoria 14.3.97. Ne deriva che, nell'ambito del procedimento incidentale così instaurato, è preclusa ogni discussione sulla ricorrenza delle condizioni legittimanti la misura stessa, mai contestate sulle quali quindi si è formato una sorta di giudicato. B) In ordine al sequestro preventivo.
II. Mancanza e manifesta illogicità di motivazione sull'asserita sussistenza di sproporzione tra beni sequestrati e reddito dichiarato;
violazione dell'art. 12 sexies L. 356/92 per omessa considerazione dei condoni effettuati, dei singoli periodi d'imposta, dell'attività di impresa degli indagati, della pertinenza di beni ai diversi soggetti coinvolti.
Il motivo è inammissibile.
Il Tribunale ha correttamente ravvisato la ricorrenza del parametro della sproporzione di cui al cit. art. con riferimento ai dichiarati redditi, così come postulato da tale norma, segnalando all'uopo che tali redditi erano irrisori. Sul punto la denuncia dei ricorrenti - che peraltro non contestano il giudizio sulla dichiarazione de qua - si risolve in apodittica affermazione circa un diverso contesto in base a dati genericamente invocati ed asseriti, non indicandosi quali specifiche emergenze, idonee ad inficiare il quadro valutato, sarebbero state sottoposte in sede di merito all'esame del giudicante, con riferimento alle quali possa ora denunciarsi omessò esame.
III. Violazione dell'art. 12 sexies L. 356/92 per esservi mantenuto il sequestro sui beni entrati nel patrimonio degli indagati in epoca precedente al fatto contestato.
IV. Violazione dell'art. 12 sexies L.356/92 per essersi mantenuto il sequestro su beni delle società nonostante le giustificazioni fornite.
In subordine: eccezione di illegittimità costituzionale del cit. art. qualora lo stesso dovesse interpretarsi nel senso che il soggetto indagato per il reato di usura debba dare piena prova circa la legittima provenienza dei beni sequestrati.
VII. Violazione dell'art. 321 c.p.p. per omessa verifica del nesso di pertinenzialità tra beni e reati contestati.
Tali motivi - che possano essere congiuntamente esaminati - sono infondati.
L'art. 321 c. 2 c.p.p. autorizza il giudice "a disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca": con riguardo a siffatta ipotesi non è richiesta la sussistenza dei presupposti di cui al comma I, essendo dunque sufficiente, sulla base degli elementi indicati dall'accusa, la configurabilità, anche solo in linea astratta, di un reato e la possibilità che le cose da sottoporre alla misura siano suscettibili di confisca (Cass. 17.3.94 n. 00 151 RV 198258; Cass. 25.1.95 n. 4114 RV 200854; Cass.
7.6.95 n. 1022 RV 201943).
Il sequestro preventivo di quanto sopra non presuppone dunque alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disposizione dei beni medesimi, i quali - proprio perché confiscabili - sono di per sè oggettivamente pericolosi: ne' rileva che si versi in tema di confisca, facoltativa od obbligatoria e neppure che si tratti di confisca prevista dall'art. 240 c.p. Il riferimento operato dall'art.321 c. 2 c.p.p., alla luce dell'ampia dizione letterale e della ratio della norma si palesa, invero, relativo ad ogni ipotesi di confisca prevista dall'ordinamento e non già limitato all'istituto di cui all'art. 240 c.p. (Cass. 28.5.96 n. 0 1600 RV 205428). Quest'ultimo, d'altro canto, non costituisce il paradigma unico ed esclusivo a cui debba adeguarsi ogni previsione in materia, rientrando nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto delle disposizioni costituzionali, introdurre ipotesi di confisca anche fuori dei limiti contemplati dall'art. 240 c.p. (come si è verificato in materia doganale, valutaria, di armi, di ordine pubblico, di stupefacenti, di prevenzione).
Di conseguenza deve affermarsi che il giudice ex art. 321 c. 2 c.p. è facoltizzato a sottoporre a sequestro preventivo i beni rispetto ai quali l'art. 12 sexies D.L. 306/92 prevede la confisca, a prescindere da qualsiasi accertamento concreto sulla possibilità di collegare a detti beni aggravamento delle conseguenze del reato o commission di ulteriori reati.
Venendo all'esame del citato art. 12 sexies D.L. 306/92 (conv. in L.356/92), introdotto dall'art. 2 D.L. 399/94 (convertito in L. 501/94)
- rubricato significatamente: "ipotesi particolari di confisca" - si rileva che il legislatore ha ivi sancito che, in caso di condanna per determinati reati, tassativamente specificati, tra i quali appunto l'usura "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica".
In tal modo si è inteso colpire beni caratterizzati dalla menzionata sproporzione senza distinguere se essi siano o meno derivanti dal reato per cui è stata riportata condanna, ponendo una presunzione di illecita accumulazione patrimoniale superabile peraltro da giustificazione offerta dai soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità dei beni, circa la loro legittima provenienza. Siffatto onere comporta necessità di indicare in modo adeguato e circostanziato le cause cui ricollegare gli incrementi patrimoniali all'uopo allegando elementi che - pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari - siano idonei a superare la presunzione. Tanto premesso risulta che il Tribunale, contrariamente all'assunto del ricorrente, non era tenuto nel caso concreto, giudicando sulla legittimità di sequestro operato a carico di indagati per usura ai sensi del combinato disposto degli artt. 321 c. 2 c.p.p e 12 sexies L. 356/92, ad accertare il nesso di pertinenza tra i beni oggetto della misura ed il reato, non rilevando neppure la data dell'acquisto degli stessi (e ciò a prescindere dal fatto che, comunque, nell'impugnato provvedimento si fa riferimento a sostanziale contestazione del P.M. relativa ad epoca anteriore alle acquisizioni, contestazione in effetti individuabile nella richiesta del 20.10.97 dell'organo dell'accusa).
In particolare, per quanto concerne tutti i beni sequestrati, salvo quelli facenti capo alla s.r.l. Spazio ed alla s.a.s. S. RC, va sottolineato che già la Cassazione, nella sentenza di annullamento 12.6.97, ebbe ad evidenziare che correttamente il giudice del riesame aveva ritenuto non fornita dagli indagati la dimostrazione di lecita provenienza: sotto codesto profilo dunque la questione avrebbe potuto essere oggetto di ulteriore verifica solo alla luce di nuovi allegati dati, atti a determinare rivalutazione del precedente quadro. Non emergendo (nè essendo stata invocata in ricorso) attività difensiva in tal senso, la questione è superata.
Con riguardo ai beni delle sopra menzionate società la Corte Suprema nell'annullare la revoca del relativo sequestro ha rilevato che contraddittoriamente erano state ritenute decisive dal giudice del riesame talune spiegazioni pur definite semplicemente "plausibili" ed al contempo che non era stata valutata la omessa giustificazione circa il possesso dei fondi necessari per determinati acquisti. Il Tribunale era pertanto tenuto a procedere a nuovo esame della situazione anche alla luce di eventuali nuove allegazioni fornite dagli indagati: ciò al fine di accertare se in realtà sussistessero elementi tali da vincere la presunzione di cui all'art. 12 sexies L. 356192. Orbene, non risulta dal provvedimento impugnato che in sede di rinvio siano state operate nuove allegazioni e gli stessi ricorrenti non specificano in alcun modo come avrebbero adempiuto all'onere a loro carico;
in realtà essi sembrano sostenere la sufficienza di plausibili spiegazioni, già ritenute, sul punto, inidonee dalla Corte Suprema. In particolare va ricordato che a sostegno della legittima provenienza di un bene non è sufficiente la prova di rituale acquisto, essendo necessario che i mezzi impiegati per il relativo negozio si palesino derivare da legittime disponibilità finanziarie (Cass. 26.10.96 n. 0 5202 RV 205739). In base a quanto esposto diviene quindi irrilevante la questione di legittimità costituzionale posta con riferimento all'art. 12 sexies L. 356/92 secondo cui questo - se interpretato nel senso che il soggetto a cui viene addebitato il reato di usura debba fornire piena prova circa la legittima provenienza dei beni - sarebbe elusivo dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 48/1994 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 12 quinquies c. 2 L. 356/92 e succ. mod.
Invero, la norma di cui si discute non pone un qualificato onere probatorio che, considerati i rapporti cui attiene, dovrebbe essere civilisticamente regolato. Essa si limita a postulare "giustificazione" e cioè allegazione di elementi che, valutati, secondo il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice, dimostrino una situazione diversa da quella presunta: il che certamente non implica sufficienza di prospettazioni meramente plausibili, ma neppure coincide con un concetto di rigorosa prova.
Per le ulteriori questioni di legittimità sollevate sub. III in relazione agli artt. 3, 24, 27, 42, 97 della Costituzione basterebbe considerare che non sono state indicate specifiche ragioni dell'asserito contrasto, il quale del resto è già stato escluso dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 18/1996. Può altresì segnalarsi che anche questa Corte ebbe a pronunciarsi in tal senso, pur a fronte di precise impostazioni difensive. (Cass. 28.5.96 n.0 1600 RV 205428). Così, con riguardo al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., è indubbia la non omogeneità della comune situazione di chi ha disponibilità di denaro o beni sproporzionati alle capacità di reddito e quella derivante dalla previsione della confiscabilità solo in relazione a soggetti condannati per determinati reati. Nè sussiste violazione dell'art. 24 Cost. Va, intatti, tenuto ben distinto il problema della legittimità della misura cautelare da quello degli accertamenti relativi alla possibilità e doverosità della confisca. Orbene la giustificazione dell'interessato per scongiurare il provvedimento ablativo può essere data per tutto il corso del procedimento, fino alla sentenza. Inoltre, la persona cui i beni sono stati sequestrati in ogni tempo è legittimata a contestare il provvedimento cautelare ed a provare l'inesistenza dei suoi presupposti chiedendo la revoca della misura, con l'ulteriore possibilità di proporre appello avverso la decisione del giudice, a norma dell'art. 322-bis c.p.p. (cit. Corte Cost. n. 18/1996). In relazione all'art. 27 Cost., a prescindere dal non pacifico problema della sua applicabilità alle misure di sicurezza patrimoniali, si rileva che la presunzione posta dall'art. 12 sexies non è a carattere assoluto ed inoltre che essa è stabilita in base a presupposti razionalmente idonei a sostenerla (cfr. Corte Cost. n. 18/1996), rappresentati dalla condanna per tassative e ben delineate fattispecie delittuose, funzionali e connesse a facile ed illecito arricchimento. Tale profilo evidenzia che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la norma de qua non prescinde dal reato contestato.
In ordine all'eccezione riferita all'art. 42 Cost. si ribadisce che la tutela costituzionale della proprietà concerne la proprietà legittimamente acquisita. La previsione di confisca, limitata a beni la cui legittima provenienza il soggetto non sia in grado di giustificare, non contrasta con il precetto primario. Il diritto di proprietà non è inviolabile (v. Cass. 1^ n. 6185, Pipitone, M. 167764) e la sua tutela non può equipararsi a quella della libertà personale: un onere di giustificazione della provenienza dei beni è quindi compatibile con i principi costituzionali.
Nè è dato comprendere in che modo la norma violerebbe l'art. 97 della Costituzione. Manifestamente infondata è infine l'impostazione difensiva per cui l'art. 12 sexies DL 399/94, dopo l'intervento della legge 108/96, non potrebbe più trovare applicazione nei termini che si sono sopra illustrati. Al proposito va richiamato l'art. 6 della suddetta legge in materia di usura che espressamente fa salve, senza limite alcuno, le disposizioni di cui all'art. 12 sexies cit. D.L.
V - Violazione dell'art.12 sexies L. 356/92 per omessa valutazione della documentazione fornita relativa alla legittima provenienza dei beni della s.r.l. Spazio.
Il motivo è inammissibile in quanto non risulta - a fronte dell'onere che spettava agli indagati (come espressamente affermato nella sentenza 12.6.97 di annullamento della Cassazione) di giustificare "il possesso di fondi necessari per l'acquisto del primo suolo da parte della S.r.l. Spazio e per la costruzione delle 16 casette" - quale effettive produzione ed allegazioni siano state all'uopo operate. D'altro canto è valido il principio enunciato sub. IV con riguardo all'esigenza che la giustificazione investa non i negozi di acquisto in sè, ma la provenienza dei fondi impiegati. VI - Violazione degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies L.356/92 per essere stato confermato in dispositivo il sequestro di tutti i beni delle società, pur precisandosi in motivazione che la misura era limitata alla "quota parte" degli indagati. La denuncia è inammissibile per mancanza di interesse, spettando, in realtà, la censura in questione ai titolari delle altre quote.
Nell'ambito di tale motivo si è poi dedotto che erroneamente il Tribunale aveva confermato il sequestro con riguardo ai beni della società S. RC, ai quali non si riferiva l'annullamento della Cassazione.
La doglianza è infondata.
La Cassazione ebbe infatti ad accogliere il ricorso del P.M. con riguardo a tutti i beni per i quali il sequestro preventivo era stato revocato: ciò si ricava dalla globale critica contenuta nella relativa sentenza alle ragioni adottate dal Tribunale con riguardo ai beni di entrambe le società. D'altro canto a contrastare l'assunto del ricorrente v'è la considerazione che, se l'annullamento non avesse riguardato anche quanto disposto in ordine ai beni della s.a.s. S. RC, lo stesso sarebbe stato pronunciato "limitatamente" a quelli della S.r.l. Spazio.
Concludendo, secondo le svolte argomentazioni, i ricorsi devono essere respinti con condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998