Sentenza 22 gennaio 2008
Massime • 2
II mancato rispetto delle attribuzioni del G.i.p. e del G.u.p. costituisce violazione delle regole in materia di competenza funzionale, sicché una volta presentata dal P.M. la richiesta di rinvio a giudizio, la competenza ad emettere i provvedimenti cautelari appartiene al G.u.p., in quanto giudice che procede ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., anche se l'udienza preliminare non si sia ancora tenuta. (In motivazione, la S.C., richiamando l'art. 6 D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51 che ha separato le funzioni di G.i.p. e G.u.p., ha osservato che pur essendo unitario l'ufficio del giudice per le indagini preliminari e avendo la distinzione tra G.i.p. e G.u.p. natura tabellare, una volta incardinato il procedimento, i magistrati che sono chiamati a pronunciarsi su quella vicenda processuale, rispettivamente in qualità di G.i.p. o di G.u.p., restano individuati come tali).
Ai fini dell'individuazione del giudice competente all'adozione dei provvedimenti in tema di misure cautelari, occorre far riferimento al momento in cui la richiesta di applicazione di misura cautelare è avanzata dal P.M. e non al momento della decisione del giudice, sicché, se la richiesta è avanzata al G.i.p. durante le indagini preliminari, tale organo resta competente a decidere anche se nelle more il P.M. ha esercitato l'azione penale e gli atti materialmente si trovino davanti al G.u.p..
Commentario • 1
- 1. Processo penale a carico di minorenni: per il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato la competenza spetta al giudice collegiale (Corte di…Giuseppe Ortolani · https://www.diritto.it/ · 20 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2008, n. 5609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5609 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 22/01/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 120
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 030365/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GI SA N. IL 29/09/1979;
avverso ORDINANZA del 16/07/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Iacoviello chiedeva il rigetto del ricorso.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale del riesame di Napoli rigettava l'istanza di riesame avanzata da AG SA in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP della stessa città per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Preliminarmente rigettava una questione processuale relativa alla incompatibilità funzionale del GIP ad emettere la misura in quanto era già stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, osservando che l'incompatibilità tra GIP e GUP era questione che non incideva sulla capacità del giudice e doveva essere fatta valere solo come motivo di ricusazione. Entrava poi nel merito della questione e osservava che sussistevano gravi indizi sia in relazione alla sussistenza dell'associazione a delinquere sia in relazione alla partecipazione del AG, consistenti nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nei risultati di intercettazioni telefoniche. Avverso la decisione presentava ricorso l'indagato e deduceva violazione dell'art. 279 c.p.p. e contraddittorietà della motivazione. Osservava che il tribunale aveva dato una risposta incongruente alla eccezione di incompetenza funzionale all'emissione della misura che nulla aveva a che fare con la disciplina di cui all'art. 37 c.p.p.. Nel merito osservava che la motivazione era carente sui gravi indizi di colpevolezza.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato, anche se con motivazione diversa da quella adottata dal tribunale del riesame. Deve infatti preliminarmente osservarsi che, una volta distinte le funzioni di GIP e GUP a seguito della separazione delle funzioni effettuato dalla L. n. 51 del 1998, art. 6, il mancato rispetto delle relative attribuzioni costituisce violazione delle regole in materia di competenza funzionale. Infatti pur essendo vero che all'interno degli uffici la differenziazione è di natura tabellare, appartenendo i magistrati allo stesso ufficio, una volta incardinato il procedimento, tabellarmente sono individuati i magistrati, persone fisiche, che sono chiamati a pronunciarsi in quella vicenda processuale ora come GIP ora come GUP;
ne consegue che, una volta formulata la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., la competenza ad emettere i provvedimenti cautelari appartiene al giudice che procede ai sensi dell'art. 279 c.p.p. e cioè al GUP, anche se l'udienza preliminare deve ancora svolgersi (Sez. 6^ 3 luglio 2000 n. 3047, rv. 220756). Deve, però, ricordarsi che ai sensi dell'art. 279 c.p.p. il giudice che procede deve essere individuato alla luce del giudice che possiede materialmente gli atti, ma, prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede sempre il GIP.
Tale fase processuale deve essere individuata con riferimento al momento in cui la richiesta viene avanzata dal P.M. e non con riferimento al momento della decisione e nel caso di specie, mentre la richiesta di emissione della misura cautelare è stata depositata il 19 marzo 2007 al GIP, la richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata il 24 marzo 2007 e il decreto di fissazione dell'udienza preliminare il 26 marzo 2007; ne consegue che correttamente la richiesta di misura cautelare è stata esaminata dal GIP, visto che nel momento in cui è stata avanzata non era ancora stata esercitata l'azione penale.
Quanto al motivo relativo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è del tutto generico e aspecifico, per cui, in presenza di una motivazione congrua ed analitica sulle fonti di prova e sulle esigenze cautelari, ne deve essere dichiarata l'infondatezza. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008