Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 3047
CASS
Sentenza 3 luglio 2000

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A seguito delle modificazioni introdotte nell'art. 7 - ter R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. ordinamento giudiziario) ad opera dell'art. 6 d lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, che ha distinto nettamente le funzioni del giudice delle indagini preliminari da quelle del giudice dell'udienza preliminare, il mancato rispetto delle relative attribuzioni si risolve in una violazione delle regole in materia di competenza funzionale, ne consegue che, una volta formulata la richiesta di rinvio a giudizio e, quindi esercitata l'azione penale da parte del pubblico ministero, la competenza a emettere provvedimenti "de libertate", pur se l'udienza preliminare debba ancora svolgersi, appartiene esclusivamente al giudice della udienza preliminare e non al giudice per le indagini preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/07/2000, n. 3047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3047
    Data del deposito : 3 luglio 2000

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