Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2004, n. 65
CASS
Sentenza 25 ottobre 2004

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Il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice sussiste anche nel caso in cui il comportamento elusivo sia stato posto in essere in relazione ad un provvedimento cautelare successivamente divenuto inefficace ai sensi dell'art. 669-novies cod. proc. civ., in quanto oggetto della tutela è l'autorità della decisione giudiziaria. (In motivazione la Corte ha specificato che il divieto di eludere il provvedimento perdura fino a quando il giudice lo dichiari inefficace ai sensi dell'art. 669-novies cod. proc. civ. oppure lo revochi).

Il provvedimento cautelare con cui il giudice civile inibisce, per concorrenza sleale, l'uso di un marchio attiene alla tutela della proprietà industriale e intellettuale, per cui il comportamento diretto ad eluderne l'esecuzione integra il reato previsto dall'art. 388 comma secondo cod. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2004, n. 65
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 65
    Data del deposito : 25 ottobre 2004

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