Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 14682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14682 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 4682 02 LA COR E SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA - Presidente Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Dott. Fabio MAZZA Consigliere : Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA elettivamente LO GE, : CASSAZIONE, difeso CORTE SUPREMA DI pressoo dall'avvocato DOMENICO NATALE, giusta delega in atti;
F - ricorrente 性 •
contro
MULTIASS ASSICURAZIONI S.p.A., in nome della CONSAP 1 (già I.N.A.) Gestione Autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, in persona del direttore Alberto Lunghi, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI dall'avvocato GE DEL BORRELLO,2002 LUCATTONI, difeso 481 giusta delega in atti;
1 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N/374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) Oggetto risarcimento dana R.G.N. 17532/99 Cron. 34208 Rep. Ud.20/02/02 controricorrente - nonchè
contro
CASO' GE, ACCORINTI GIUSEPPE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 20/98 del Giudice di pace di A TROPEA, emessa il 3/12/1998, depositata il 31/12/98; RG.113/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. 1 in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 15.6.1989 CI NG conveniva in giudizio davanti al pretore di Tropea la Multiass ass.ni, per il risarcimento dei danni subìti dalla sua autovettura Fiat. 126 tg.CZ-321993 in data 6.2.1985, allorchè trovandosi parcheggiata in Zungri, era stata investita dalla A 112 tg. CZ-289032 di proprietà e con- dotta da IN EP, danni quantificati in L.
1.500.000. Con sentenza 24.1.94 il pretore dichiarava il di- fetto di legittimazione passiva della Multiass, in quanto non era stata convenuta in nome e per conto 2 dell'INA-Fondo di garanzia. Con successivo atto di citazione del 22.4.96 e 20.4.96 la CI conveniva in giudizio davanti al giudice di pace la Multiass in nome e per conto del G. F.G.V., nonchè il dr. Angelo Rizzo quale commissario liquidatore della PAN ass.ni e IN EP, qua- le responsabile del danno. Il giudice adito disponeva il rinnovo della citazione nei confronti della Multiass in nome dell'INA-G.A.F.G., ma non avendovi l'attrice provveduto nei termini assegnati, il relativo giudizio era dichiarato estinto. Con citazione 16.9.97 l'attrice riproponeva la do- manda nei confronti della Multiass.ass.ni, in nome dell'INA-G.A-F.G., della Pan Ass.ni in persona del com- missario liquidatore dr. Angelo Caso, e di IN EP. La Multiass, costituitasi in giudizio, proponeva l'eccezione di giudicato per non avere l'attrice propo- sto appello avverso la sentenza del pretore di Tropea del 24.1.94 e contestava la responsabilità dell'IN EP. Il giudice adìto con sentenza n. 20 del 3.12.98, dep. il 31.12.98, ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta con l'atto di citazione 16.9.97 per l'intervenuto giudicato del pretore di Tropea e ha 3 rigettato la richiesta risarcitoria della CI, che ha condannato alle spese di lite. Ricorre per cassazione la CI, con unico moti- vo. Resiste soltanto la Multiass, con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazio- e falsa applicazione degli artt. 324 cpc, 2947,2938 e ne 1310 e segg.c.c., nonchè insufficiente e contradditto- ria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3,4 e 5 cpc. e più particolarmente nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Si sostiene quanto alla dichiarata inammissibilità dell'azione per il giudicato formatosi sulla sentenza del pretore di Tropea del 24.1.94, che comunque la me- desima non ha efficacia preclusiva, trattandosi di pro- nuncia meramente processuale e non di merito, per giun- ta emessa tra parti diverse rispetto a quelle di cui al presente giudizio, si sostiene, quanto alla asserita prescrizione del diritto, che la medesima non è mai ma- turata, stante la sussistenza di più atti interruttivi (rinnovata richiesta risarcitoria alla Multiass Ass.ni e al Commissario liquidatore della Pan Ass.ni del 7.6.94,16.5.95 e lettera di risposta della Multiass del 21.2.95; citazione del 16.4.96); che l'avvenuta inter- ruzione nei confronti di uno solo degli obbligati, trattandosi di responsabilità solidale, ha effetto an- che nei confronti degli altri responsabili del danno;
che, comunque, la prescrizione non è stata mai accepita dal convenuto costituitosi nè poteva essere rilevata di ufficio. Il ricorso va accolto. Si versa, infatti, nel caso di motivazione assolutamente apparente, basata su af- fermazioni prive del supporto motivazionale e in con- trasto fra di loro, di tal che non è possibile indivi- duare l'iter logico-giuridico seguito dal giudice. Ne consegue la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice di pace di Tropea anche per la decisione sulle spese del presente giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Tropea. Così deciso in Roma addì 20.2.02. Cons. rel.९ Il Presidente Ѵильно Диба JERS PLC Depositata in Cancellería Oggi, 16.10.02 IL CANCELLIER CT Dott.ssaManja Aiello