Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, in particolare avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il tribunale deve limitare l'esame alla verifica della corrispondenza tra il fatto per il quale si procede e la fattispecie criminosa, e non può estenderlo alle valutazioni di merito circa la fondatezza degli elementi di fatto addotti dall'accusa.
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- 1. Misure cautelari, giudizio di legittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 marzo 2016
- 2. Sequestro, siti web, rivelazione atti d’ufficio della P.A., sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/02/2007, n. 12906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12906 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
ваніль edie
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
129 06 /0 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE b SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/02/2007
SENTENZA
N. 1961 2.001 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA
1. Dott. MORGIGNI ANTONIO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
" N. 036348/2006 2.Dott. ESPOSITO ANTONIO
" 3. Dott. ZAPPIA PIETRO
et 4.Dott. AMBROSIO ANNAMARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
di MILANO TRIB. LIBERTA'
nei confronti di:
N. IL 25/07/1932 1) ZR RO JACK
avverso ORDINANZA del 24/07/2006
di MILANO TRIB. LIBERTA'
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ESPOSITO ANTONIO Consolo che Mamm lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. be P. r.dieta il mi ملکول انه del ricordo lette la memoria difensive defortate is 34. 4. 07
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i difensor Avv. OSSERVA
La Procura delle Repubblica di Milano procede nei confronti di CC CK
ZR siccome indagato per i reati previsti:
A. All'art. 216 comma 2, e 295, comma 3 Tuld (contrabbando aggravato) perché,
celandosi dietro la società estera ILIKI YACHTING LIMITED, abete sede nelle Isole Vergini Britanniche, illecitamente importava nel territorio doganale della Comunità europea l'imbarcazione denominata “ILIKI VIII", nei confronti della quale CC CK ZR risulta essere l'effettivo proprietario,
mentre la società off-shore ILIKI YACHTING LIMITED è di fatto una mera società di comodo, appositamente interposta quale strumento funzionale a consentire allo stesso ZR disingannare il fisco, conseguendo un illecito guadagno derivante dal mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA all'importazione (imposta pari a € 4.000.000,00, a fronte del pagamento del corrispettivo per la costruzione della “ILIKI VIII” pari a €
20.000.000,00)
B. All'art. 12-quinquies, comma 1, D.L. 8.6.1992, n.306 conv. Con modif. in
L.7.8.1992, n.356 (trasferimento fraudolento di valori) perché, con l'intento di eludere le disposizioni di legge in materia di contrabbando, interponendo fittiziamente la società estera ILIKI YACHTING LIMITED, con sede nelle
Isole Vergini Britanniche, il ZR si è reso responsabile del mancato pagamento dei diritti doganali e dell'IVA all'importazione (imposta pari a €
1 4.000.000,00 a fronte del pagamento del corrispettivo per la costruzione di
ILIKI VIII pari a € 20.000.000,00) conseguendone un illecito guadagno.
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 24.7.06, ha accolto la richiesta di riesame presentata ed ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23.6.06 dal GIP presso il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. ed ha conseguentemente disposto la restituzione della imbarcazione ILIKI VIII alla società
ILIKI YACHTING LIMITED, per la ritenuta carenza del "fumus commissi delicti"
in relazione alle ipotesi di reato poste a base del provvedimento di sequestro relative ai delitti di cui ai capi A) e B).
Ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale ordinanza il P.M. deducendo
"violazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) c.p.p."
Ha precisato il ricorrente che le condizioni di applicabilità delle misure cautelari personali non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali;
né
consegue che il controllo del giudice del riesame, in relazione alle misure reali, non può investire la "concreta" fondatezza dell'accusa, ma deve limitarsi a verificare la sussistenza della "astratta" possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.
Ebbene, il Tribunale del Riesame, non si era limitato a prendere atto dell'astratta possibilità di sussumere i fatti delittuosi all'indagato e a verificare la mera difformità
tra fattispecie reale e fattispecie legale, ma aveva proceduto invece alla verifica "in concreto" della tesi accusatoria, non curandosi del fatto che ciò non gli era consentito.
2 Ha richiamato in proposito il PM ricorrente numerose decisioni della Corte di
Cassazione che, anche a Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che "in materia di riesame di un provvedimento di sequestro il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale della libertà non può trasformarsi in una accertamento preventivo della sussistenza del reato che forma oggetto di accertamento del procedimento principale, per quanto il potere di riesame anche nel merito comporti la possibilità di verificare l'antigiuridicità del fatto come descritto nel provvedimento di sequestro. Tale verifica, però, deve essere compiuta su un piano di astrattezza, nel senso cioè che essa non può investire la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, ma solo la configurabilità di quel fatto come reato."
Chiede, pertanto, il PM ricorrente l'annullamento della impugnata ordinanza.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto con conseguente annullamento della ordinanza impugnata. Il Tribunale ha innanzitutto ritenuto che “l'assunto dell'interposizione fittizia realizzata dal MAZREKU concon la fraudolenta interposizione della società ILIKI YACHTING LIMITED pare poggiare su elementi contraddittori e su conclusioni forzate, in buona parte smentite dalle indagini svolte dalla PG che, allo stato, non valgono a dimostrare l'assunto in questione"
Per sostenere tale conclusione il tribunale si dilunga per alcune pagine (pagg. 3-5
dell'ordinanza): a) ad analizzare l'attività della società ILIKI YACHTING LIMITED
e dei rapporti, anche economici, di tale società con l'indagato il quale, sulla base di un rapporto di mandato intercorso con la predetta società, avrebbe svolto,
3 в nell'interesse di questa, un'attività di collaborazione e di rappresentanza”, b) a valorizzare una "procura pacificamente rilasciatagli" che, invero, il PM ritiene "di per se stessa inattendibile, in quanto prodotta esclusivamente dalla parte, priva di data certa e sconosciuta ai legali rappresentanti dei cantieri navali” CODECASA a cui era stata commissionata la costruzione della imbarcazione;
c) ad esporre la storia di tale
"yacth" e i suoi spostamenti per ritenere ininfluente o, comunque, giustificata, sia
"una certa disponibilità dell'imbarcazione da parte dell'indagato" sia la circostanza che "la barca era stata ormeggiata presso un'area portuale la cui gestione era affidata alla s.p.a. "Porto di Lavagna", società amministrata dal ZR”
In sostanza il tribunale esamina una serie di elementi per dare ad essi una valutazione di merito, contrastante con quella data dall'accusa al fine di escludere la sussistenza di una condotta di "interposizione fittizia” ritenuta, invece, sussistente dal PM e dal
GIP ai fini dell'adozione della misura cautelare reale.
Ancora, il Tribunale ha affermato che "gli stessi elementi valorizzati nel provvedimento di sequestro non paiono, di per sé, significativi per poter ritenere che il ZR, che pacificamente svolge varie attività professionali su scala internazionale, possa essere considerato, allo stato, come fiscalmente residente in
Italia per avere qui la sede principale dei suoi affari e interessi ai sensi dell'art. 43
c.c."
Per giungere a tale conclusione i giudici del riesame hanno ricostruito le vicende anagrafiche dell'indagato “nato in [...], cittadino statunitense con dimora in
Florida, pacificamente iscritto all'anagrafe del comune di Lugano nel 1994, proveniente da Cassina dei Pecchi ove era stato residente negli anni 1992-93,
nominato console di Albania in Lugano"
Nella lunga motivazione del provvedimento i giudici hanno completamente sminuito il valore in indiziario degli elementi portati dal PM (ivi compresi i rapporti
-
dell'indagato con Istituti di Credito Italiano, e l'amministrazione di alcune società in
Italia ivi compresa la s.p.a. "Porto di Lavagna" avente sede in Milano) - a sostegno della asserita circostanza, (rilevante nel caso di specie), che, "l'indagato aveva in
Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi, oltre che la propria dimora abituale", contrapponendo altri elementi (o(o altre argomentazioni) che
"controbilanciavano" i primi.
In conclusione, il Tribunale del riesame ha esaminato in maniera analitica e dettagliata tutti gli elementi di fatto portati dall'accusa e dalla difesa, procedendo arbitrariamente ad una valutazione di merito circa la fondatezza di tali elementi e pervenendo ad un giudizio che eccede il controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale.
Così argomentando, i giudici del riesame hanno violato il principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità, anche a S.U., secondo cui "in sede di riesame del sequestro, il Tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere
5 i di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica.
Pertanto, il Tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. S.U., 20 novembre 1996 - 29 gennaio 1997, n.
23).
Ed, inoltre: "Il controllo del giudice del riesame non può investire, in relazione alle misure cautelari reali, la concreta fondatezza di un'accusa, ma deve limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato" (Cass., S.U., 25 marzo 1993 - 23 aprile 1993, n. 4).
Ed, ancora: “In tema di sequestro preventivo, la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di
Cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo
6
! alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi" (Cass., S.U.,
23 febbraio 2000 - 4 maggio 2000, n. 7).
Ed, infine: “In tema di riesame del sequestro, l'accertamento sulla sussistenza del fumus commissi delicti va compiuta sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti al fine di verificare se essi consentono in una prospettiva di ragionevole-
probabilità – di inquadrare l'ipotesi formulata dall'accusa in quella tipica" (Cass.,
sez. III, 11 giugno 2002 - 4 novembre 2002, n. 36538).
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di Milanoper nuovo esame che dovrà tener conto del principio di diritto enunciato.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, in C.C., il 14/02/2007
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dr. Antonio Esposito) DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 MAR 2007 IL-
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