Sentenza 16 novembre 2018
Massime • 1
L'art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen. non impone al giudice del riesame l'indicazione di qualsiasi elemento ritenuto favorevole dal difensore, né la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori, essendo gli ulteriori elementi assorbiti nella valutazione complessiva del giudice che, rilevati i gravi indizi, applica la misura cautelare.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2018, n. 8236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8236 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2018 |
Testo completo
08236-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 41432/2018 Adriano Iasillo Presidente Luigi Fabrizio Mancuso CC 16/11/2018 - PP Santalucia R.G.N. 34269/2018 AN Centofanti Relatore - Raffaello Magi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/07/2018 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RO Gaeta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Giancarlo Pittelli e Alfredo Gaito, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., con l'ordinanza in epigrafe confermava la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p., in data 12 giugno 2018, nei confronti, tra l'altro, di PP AR, in relazione al delitto di concorso, a titolo di istigatore e mandante, nell'omicidio di AN GA, consumato in Gioia Tauro il 26 dicembre 2012, e nei connessi reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo;
fatti aggravati, tra l'altro, dal metodo mafioso e dalla relativa finalità di agevolazione. Secondo la prospettazione accusatoria, recepita dal Tribunale, il contestato omicidio materialmente perpetrato da ID EN e AL AR, che avevano esploso contro la vittima più colpi di pistola calibro 38, attingendola al volto e al torace, e causandone così il decesso era stato premeditato ed era sorretto dal motivo abietto di vendicare il pregresso tentativo, posto in essere anche da GA, di uccidere lo stesso PP (detto «Nuccio») AR.
2. Più precisamente, il delitto era al centro della c.d. faida di Gioia Tauro, I che aveva visto contrapposte le famiglie PR (legata alla cosca LI) e AR (legata alla cosca OL). La faida si era aperta con l'uccisione di ZO PR, avvenuta l'8 luglio 2011 ad opera di ZO RI, nipote di LE AR, all'esito di un pestaggio ai danni di RI, guidato dallo stesso PR e condotto anche da PP RG. RI era stato, per questo omicidio, irrevocabilmente condannato dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria alla pena di dodici anni di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Tale vicenda aveva dato luogo a seguiti sanguinosi. In data imprecisata, tra il settembre e l'ottobre 2011, ZO RI era rimasto vittima di un tentativo di omicidio, per il quale si procedeva a carico di IO PR, padre di ZO, e altri, attinti dalla misura della custodia cautelare in carcere, parimenti oggetto del procedimento di riesame definito con l'ordinanza in epigrafe. Il 14 dicembre 2011 era avvenuto il tentato omicidio ai danni di PP AR (fratello di LE), sopra menzionato. Di tale fatto erano stati imputati IO PR e RG (in concorso con GA e con PP PR, medio tempore assassinati, come subito si dirà), assolti entrambi in primo grado. IO PR era stato viceversa condannato, in sede di gravame, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, la cui sentenza era stata tuttavia annullata con rinvio, da questa Corte, in data 14 marzo 2018, per violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria, e stante la necessità di una motivazione rafforzata dell'eventuale affermazione di penale responsabilità, seguita all'assoluzione di primo grado. Il 26 febbraio 2012 era avvenuto l'omicidio di PP PR, fratello di IO. Di esso erano stati imputati l'odierno indagato, con ZO e TO AR, ID EN, NT e AN ZO UR. Questi ultimi (dopo l'annullamento, in sede cautelare, dell'ordinanza di custodia in carcere ad opera di questa Corte) erano stati assolti dalla Corte di assise di Palmi, per non aver commesso il fatto;
la pronuncia era divenuta irrevocabile. I AR e EN (dopo analogo annullamento da parte della Corte di legittimità) erano .stati parimente assolti, in primo e secondo grado, pendendo sulle loro posizioni il giudizio di legittimità a seguito di ricorso proposto dal pubblico ministero. Il 20 dicembre 2012 si verificava l'omicidio GA, oggetto della odierna cognizione. L'11 gennaio 2013 seguiva, da ultimo, il tentato omicidio di IO PR. Secondo il Tribunale reggino, tali fatti criminosi avevano matrice comune, essendo essi caratterizzati da una sorta di «botta e risposta», che si inseriva nella difficile vicenda familiare, segnata dalla separazione coniugale tra ZO PR e NA AR, decisa dalla donna a cagione dell'indole odiosamente violenta e particolarmente vessatoria del marito.
3. Le dinamiche successive all'omicidio di ZO PR, reato all'origine della faida, erano ricostruite tramite le propalazioni dei collaboratori di giustizia. Dopo il fatto, la famiglia PR si attivava alla ricerca del responsabile, resosi latitante. PP PR offriva denaro alla famiglia AR in cambio della consegna di ZO RI, e, di fronte al rifiuto di tale offerta, la medesima famiglia intraprendeva la «linea dura»; su tale scelta e sulle sue scaturigini, il - tentato omicidio di PP AR da un lato, e, per reazione, l'omicidio di PP PR riferivano i collaboratori AN AR, CE - ND e RO ES ZA. La reazione dei AR non si arrestava, perché di seguito si registravano un danneggiamento ai danni della stazione di carburanti gestita dalla famiglia PR (settembre 2012), l'omicidio GA e il tentato omicidio di IO PR, GA era pienamente inserito nel contesto criminale in discorso, contiguo al gruppo dei PR. Egli aveva partecipato all'agguato ai danni di ZO RI (sfociato nell'omicidio di ZO PR) e aveva partecipato al tentato omicidio di PP AR. 3 4. GA era stato ritrovato poco dopo le 3.00 del mattino della giornata di AN AN (anno 2012), privo di vita, all'interno della vettura Fiat Punto, di proprietà del fratello TO, in sosta sul lato sinistro della strada ove abitava con la famiglia, con il motore acceso, la freccia» di destra attivata e il finestrino, lato passeggero, abbassato. All'interno del marsupio, in uso alla vittima, era rinvenuta una fotografia, raffigurante l'effigie di ZO PR. L'azione omicidiaria era stata videoripresa da telecamere presenti nella zona. Le immagini mostravano l'arrivo della Fiat Punto, seguita da un fuoristrada Mitsubishi Pajero e da un'altra vettura;
l'accostamento della prima al marciapiede di sinistra;
l'affiancamento del fuoristrada e il momento dell'esplosione dei colpi. Il fuoristrada aveva il faro anteriore sinistro maggiormente inclinato verso il basso, e la targa ben riconoscibile. Per tale via esso veniva identificato come appartenente a ZA PA, moglie di TO AR, fratello di PP, e in uso alla famiglia. Ecco dunque, per il Tribunale del riesame, un primo dato oggettivamente certo. Il veicolo, su cui era un sicario, era riconducibile al nucleo familiare;
il dato era incontroverso, e mai i AR avevano allegato l'utilizzo del veicolo stesso ad opera di terzi soggetti. AN AR aveva riferito di aver appreso, direttamente da AL AR, con cui aveva condiviso un periodo di detenzione, che questi era a conoscenza sia della riunione di famiglia, interna ai PR, in cui si era deciso, non senza contrasti, di sferrare l'attacco ai AR, sia dell'identità di coloro I che avevano attentato alla vita di PP, tra i quali era compreso GA, riconosciuto dalla vittima allora designata. CE ND aveva riferito di aver appreso da OC (Sina) CO, moglie di PP PR, all'indomani dell'uccisione di quest'ultimo, che questi era stato uno degli autori del tentato omicidio di PP AR, e che aveva agito «pressato» da IO PR, dopo che erano falliti i tentativi di riappacificazione, quest'ultima sollecitata anche dai LI (che non volevano la guerra» con i AR); nonché di avere appreso dalla stessa CO che i AR avevano, a questo punto, «studiato» i movimenti del coniuge, e che la sua morte era una ritorsione, autorizzata dai OL, al ferimento di PP AR. RO ES ZA, de relato da NI OL (classe '89) e da NI OL (classe '90), aveva offerto analoga ricostruzione dell'andamento della faida, pur senza specificazioni in ordine all'identità soggettiva dei soggetti via via coinvolti negli episodi delittuosi. Le propalazioni erano convergenti, indipendenti, specifiche, dotate ciascuna di aspetti di originalità. Diverse e autonome erano le fonti di conoscenza, ben identificate;
fonti privilegiate perché a conoscenza diretta dei fatti. I collaboratori erano attendibili, e soggettivamente credibili, come specificamente argomentato. Il secondo dato indiziario era dunque costituito dal pieno coinvolgimento di GA negli episodi antecedenti della faida.
5. Quanto all'individuazione di mandanti ed esecutori del relativo omicidio, era dal Tribunale sottolineato uno specifico passaggio del racconto di AR, in cui questi riportava l'affermazione di AL AR, secondo il quale, ad uccidere GA, erano stati lui stesso e il nipote, potendo con ciò riferirsi o a ZO AR, figlio di TO, o a ID EN, genero di TO AR (non al figlio di PP AR, perché, quando intendeva parlare di lui, il riferimento era specifico). Nel racconto di AR, AL AR aveva anche riferito del grido di disperazione, pronunciato da GA subito prima di essere assassinato. Il Tribunale passava quindi in rassegna le dichiarazioni dei collaboratori AN Rocco ER e TO EM. Il primo parlava per scienza diretta, avendo dato ausilio al gruppo di fuoco poche ore dopo la consumazione dell'omicidio. AL AR e ID EN si erano presentati di mattina, al suo ristorante, chiedendo di poter fare la doccia perché avevano appena ucciso un ragazzo;
essi avevano timore che fosse riconosciuto il fuoristrada Pajero, appartenente ad TO AR, suocero di EN. AL AR disse che la sua famiglia era in guerra con i PR e aggiunse che gli omicidi ai danni di questi ultimi erano stati commessi dai AR. Tali dichiarazioni, precise e specifiche, provenienti da soggetto credibile e attendibile (sul punto il Tribunale a lungo argomentava), si incrociavano perfettamente con quelle di AR. EM, tra l'altro, aveva riferito in merito ad un dialogo intercorso, nella parte conclusiva dell'anno 2012, tra i EL PP e TO AR, nel corso del quale quest'ultimo diceva di avere qualcuno sotto stretta osservazione, ricevendo dall'interlocutore, in risposta, l'indicazione che di ciò si stavano occupando «ID e AL», i quali non avrebbero sbagliato. EM aveva dunque ascoltato «in diretta», in epoca pressoché coincidente con l'omicidio GA (il periodo prenatalizio del 2012), l'organizzazione dell'omicidio, attraverso i pedinamenti della vittima e lo studio dei suoi movimenti, nonché aveva ascoltato il mandato preciso, duro e inequivoco di colui cui spettava l'ultima parola, per lo spiccato rilievo che aveva all'interno della famiglia, anche perché sicuramente battezzato>> come 'ndranghetista, ossia PP 5 AR, che aveva anche scelto, per le loro capacità criminali, gli esecutori materiali (il fratello AL e EN). Di EM erano pure convalidate credibilità ed attendibilità. A completare il quadro indiziario stavano talune intercettazioni, telefoniche e ambientali, confluite in atti, che scolpivano i timori per la propria incolumità, nutriti da GA nei mesi antecedenti la sua uccisione;
tant'è vero che, presso la residenza universitaria del giovane, in Messina, sarebbe stata poi rinvenuta una pistola, evidentemente da lui procurata a fini di difesa. E stavano intercettazioni, in ambientale, riguardante i membri della famiglia AR, genericamente in linea con la complessiva ricostruzione dei fatti.
6. Secondo il Tribunale, il compendio indiziario illustrato era dotato del requisito della gravità. Il movente dell'omicidio GA era chiarissimo. Esso non poteva dirsi incrinato dall'assoluzione dei tre EL AR, e di ID EN, con riferimento all'omicidio di PP PR, perché le relative pronunce di merito, seppur tra loro conformi, erano tuttora al vaglio della Corte di legittimità. E non poteva dirsi incrinato dall'annullamento con rinvio, ad opera della Suprema Corte, della condanna riportata da IO PR, essendo la vicenda ancora in ogni caso sub iudice, e l'esistenza della faida essendo dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio, al di là delle responsabilità individuali nell'attentato ai danni di PP AR. Gli esecutori materiali andavano individuati in AL AR e ID EN, attinti dalle tre chiamate (AR, ER e EM) sopra sintetizzate, pienamente convergenti e perfettamente riscontrate, vicendevolmente e in rapporto alle acquisizioni tutte in atti. L'ideatore e mandante era PP AR, indicato da EM come colui al quale non solo veniva fatto rapporto dal fratello TO, in epoca coincidente con il periodo dell'omicidio GA, ma che aveva impartito il diktat» circa la scelta degli esecutori materiali. AR era colui cui spettava l'ultima parola, in relazione alla posizione rivestita, ed era assolutamente inverosimile che il capo famiglia, vittima diretta di un tentativo di uccisione, non partecipasse, con ruolo direttivo, al progetto diretto, nel quadro di generale prevaricazione sul gruppo contrapposto, e di specifica vendetta personale, all'eliminazione fisica dei suoi responsabili. La vendetta si era diretta, in particolare, contro gli esponenti del clan avversario (i EL PR e GA), raggiunti dagli esiti positivi dell'esame STUB, disposto nel procedimento per il tentato omicidio di PP AR;
esiti, tuttavia, resi noti dopo gli attentati ai loro danni, onde la deduzione che la certezza della loro responsabilità non potesse che derivare dal riconoscimento visivo, che solo la vittima del crimine scatenante» poteva avere operato.
7. In ultimo, il Tribunale specificamente argomentava sui profili circostanziali del reato e sulle esigenze cautelari, ravvisate nel pericolo d'inquinamento probatorio e nel pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.
8. Ricorre PP AR per cassazione avverso l'ordinanza testé evocata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Alfredo Gaito. L'atto di ricorso articola due motivi.
8.1. Con il primo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al presupposto applicativo della misura costituito dai gravi indizi di colpevolezza. L'ordinanza impugnata inquadra l'omicidio di causa nel contesto della faida, inaugurata dall'omicidio di ZO PR, cui, per ritorsione, sarebbe seguito l'attentato alla vita dell'odierno indagato, il quale, per ritorsione contrapposta, avrebbe ordinato di uccidere i responsabili dell'attentato stesso, uno dei quali identificato, appunto, in GA. Ad una tale identificazione, e alla sottesa ricostruzione del tentato omicidio di PP AR, sarebbe stata così dedicata un'ampia parte del provvedimento giudiziale in verifica, avendo quest'ultimo assunto tale antefatto ad indispensabile presupposto e movente dell'azione criminosa di causa. In tal modo, tuttavia, il thema probandum, rappresentato dall'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei riguardi di AR, quale istigatore dell'omicidio GA, sarebbe mutato, e di fatto letteralmente sostituito dallo scenario probatorio del tentato omicidio AR e dalla sua analisi. E allora il ragionamento giudiziale entrerebbe in diretta contraddizione con gli esiti assolutori del relativo processo nei confronti di tutti gli imputati, mentre il solo IO PR risulterà poi condannato in sede di gravame, con pronuncia purtuttavia annullata dalla Suprema Corte per vizio di motivazione. Ecco che il movente omicidiario non potrebbe essere individuato nello smentito concorso di GA nella vicenda criminosa che ne costituirebbe antefatto. Di più, PP AR, al pari dei EL e di EN, è stato assolto in sede di merito, con doppia pronuncia conforme, dall'imputazione di concorso nell'omicidio di PP PR, che di quell'antefatto, e di quel movente, avrebbe rappresentare il primo contrapposto sviluppo. Le citate assoluzioni avrebbero imposto, quanto meno, un obbligo di motivazione rafforzata, inadempiuto. 7 Cadrebbe così il pilastro indiziario, rappresentato dal pieno coinvolgimento di PP AR negli episodi salienti della faida. Il dato indiziario ulteriore, costituito dall'autovettura, sarebbe del tutto neutro rispetto al ricorrente, accusato di concorso morale. E la Suprema Corte - nella sentenza pronunciata, in ambito cautelare, in relazione al procedimento per l'omicidio di PP PR avrebbe già ammonito sull'impossibilità di fondare - la prova del ruolo di mandante esclusivamente sulla plausibilità, e possibile esistenza, del movente. Le dichiarazioni dei collaboratori AR, ER e EM sarebbero inidonee ad integrare il debole quadro indiziario. AR, dichiarante de relato da AL AR, scagionerebbe addirittura l'indagato ricorrente, poiché la riferita affermazione di quest'ultimo, correttamente interpretata, coinvolgerebbe nel delitto solo lui stesso e il nipote, e non l'intera famiglia (evocata invece per l'omicidio di PP PR). ER non avrebbe rilasciato dichiarazioni accusatorie dalla portata individualizzante rispetto all'indagato ricorrente, e comunque l'ordinanza impugnata avrebbe disatteso, con motivazioni illogiche, le obiezioni inerenti la tardività del narrato. Le dichiarazioni di EM, riferite al pedinamento di un soggetto non identificato, in tesi ordinato da PP AR in vista della sua eliminazione fisica, sarebbero state al di là di ogni altra incongruenza arbitrariamente, e senza - - evidenza alcuna, ricondotte alla persona di GA.
8.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in ordine al presupposto applicativo della misura costituito dalle esigenze cautelari. Il rischio di inquinamento probatorio sarebbe stato desunto dal mero contesto criminale di riferimento, e senza la specifica indicazione degli atti investigativi da compiere, e del relativo termine. Ciò si tradurrebbe nella nullità dell'ordinanza impugnata. Il rischio di recidiva sarebbe meramente assertivo, a fronte del tempo trascorso (dal fatto e dalla richiesta stessa di misura, antecedente la sua concessione di quindici mesi) e della protratta detenzione in regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen. La presunzione di adeguatezza, posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., implicherebbe comunque la sussistenza di esigenze cautelari attuali e concrete, non ravvisabili neppure nel timore di rappresaglie legate all'uccisione, nel dicembre 2014, di altro componente della famiglia (LE AR), che ormai avrebbero avuto tutto il tempo di dispiegarsi.
9. Ricorre altresì, nell'interesse di PP AR, il difensore di fiducia, avvocato Giancarlo Pittelli. L'atto di ricorso articola tre motivi.
9.1. Con il primo si deduce la violazione di legge processuale. difensive avevano evidenziato ineludibili incongruenzeLe memorie ricostruttive, con particolare riferimento alle condotte di proiezione esterna del mandato omicidiario. Sul punto EM aveva fatto riferimento ad un incontro avvenuto in casa dell'indagato ricorrente, poco dopo la sua dimissione ospedaliera dopo il ricovero conseguente al subito attentato. In tale incontro, avvenuto tra i EL PP e TO AR, si sarebbe fatto riferimento ad una non meglio specificata attività di controllo e di osservazione nei confronti di persona destinata, nell'interpretazione del collaboratore, ad essere eliminata. Nella medesima occasione, il collaboratore avrebbe ricevuto incarico, da AL AR, di procacciare un'autovettura, una motocicletta e una pistola con il silenziatore;
in esecuzione dell'incarico, EM aveva fatto rubare una Fiat AN di colore giallo. Ebbene, la dimissione ospedaliera risaliva al 30 dicembre 2011, e il furto della AN al febbraio 2012, in epoca assai antecedente l'omicidio GA, che non poteva dunque considerarsi a tale accadimenti correlato. Nessuna autonoma valutazione avrebbe speso, al riguardo, il giudice del riesame, incorrendo in nullità processuale.
9.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. In punto d'individuazione del movente, elemento che non potrebbe da sé solo fondare la responsabilità, le argomentazioni dell'ordinanza impugnata sarebbero resistite dagli esiti giudiziari assolutori già ricordati nel ricorso dell'avvocato Gaito;
onde l'illogicità delle argomentazioni medesime. Quanto all'attribuzione del mandato, sarebbe appunto smentita la stretta connessione cronologica tra tale evento e l'esecuzione dell'omicidio GA. Il resoconto del collaboratore era dunque semmai riferibile ad altra pianificazione criminosa, non rientrando nella comune esperienza che quest'ultima possa essere anticipata di un tempo così lungo. Il mandato non potrebbe poi essere riferito alla sola posizione verticistica dell'indagato ricorrente.
9.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione. Mancherebbe ogni riscontro individualizzante rispetto all'unica propalazione in sé specifica, quella di EM, non potendo esso essere ravvisato nel movente, nella posizione verticistica e in nessun altro dato istruttorio esistente agli atti. 9 10. Gli atti di ricorso sono stati rispettivamente illustrati da tempestive memorie. In entrambe si sottolinea come il Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, nell'impugnare in Cassazione l'assoluzione delle persone accusate dell'omicidio di PP PR, abbia collocato il colloquio tra TO e PP AR, ascoltato da EM, tra la fine dell'anno 2011 e l'inizio del 2012, e l'abbia posto a dimostrazione del mandato ad uccidere lo stesso PR, e non GA. Di qui l'assoluta equivocità del relativo dato indiziario, centrale per l'accusa nel procedimento odierno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Viene anzitutto all'attenzione del Collegio il primo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato Pittelli, con cui è dedotta la nullità dell'ordinanza impugnata per difetto di «autonoma valutazione», da parte del giudice del riesame, in rapporto a specifiche criticità del racconto del collaboratore EM in tema di conferimento del mandato omicidiario, oggetto di sottolineatura nelle memorie difensive. Il motivo è manifestamente infondato, e ciò già sulla base del rilievo per cui, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la prescrizione della G necessaria «autonoma valutazione» degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento (introdotta dalla legge n. 47 del 2015 nel corpo dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.) rileva solo rispetto al provvedimento del giudice per le indagini preliminari, e comunque rispetto all'ordinanza genetica, mentre i vizi della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale in sede di riesame sono censurabili solo nei limiti previsti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270737-01; Sez. 2, n. 9203 del 16/12/2016, dep. 2017, Arcomano, Rv. 269338-01). A tale ultimo proposito, invero, da un lato l'ordinanza impugnata spiega in modo inappuntabile come EM non abbia mai sostenuto che l'acquisto della AN chiesto a lui da AL AR, dopo l'uscita dall'ospedale di - Nuccio», avvenuta a fine 2011 -fosse collegato al delitto GA;
e, d'altra parte, l'ordinanza stessa colloca il colloquio tra TO e Nuccio>> AR -da EM origliato, che costituisce il principale elemento a carico, e su cui più oltre si tornerà - in ben altra data, quella di fine anno 2012, prossima all'omicidio GA e con esso compatibile. Più in generale, occorre in questa sede ribadire, a proposito delle insufficienze motivazionali ulteriori denunciate nei due atti di ricorso in 10 riferimento al quadro della gravità indiziaria apprezzato in sede di riesame, come la legge processuale non imponga all'omonimo giudice l'indicazione di qualsiasi elemento che sia ritenuto favorevole dal difensore, ovvero la confutazione di qualsivoglia argomento difensivo di cui appaia manifesta l'irrilevanza o la non pertinenza, restando circoscritto l'obbligo motivazionale alla disamina di specifiche allegazioni difensive oggettivamente contrastanti con gli elementi accusatori (Sez. 6, n. 3742 del 09/01/2013, Ioio, Rv. 254216-01; Sez. 2, n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760-01; Sez. 6, n. 13919 del 28/02/2005, Baccarini, Rv. 232033-01); restando gli elementi ulteriori assorbiti nell'apprezzamento complessivo che il giudice de libertate opera nel rilevare i gravi indizi e nell'applicare, su tale base, la misura cautelare (Sez. 4, n. 34911 del 10/06/2003, Hernandez, Rv. 226289-01). L'ordinanza impugnata si rivela aderente a tali principi, essendo essa pervenuta alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine alle elevate imputazioni provvisorie, all'esito della compiuta analisi delle pertinenti emergenze investigative, non atomisticamente apprezzate (per la correttezza di tale metodo v., da ultimo, Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), e non senza essersi fatta compiutamente carico, come nitidamente emergerà in prosieguo, dei rilievi difensivi che rivestivano carattere di decisività; come pure di quelli comunque inerenti il compendio dichiarativo al procedimento acquisito, e nei motivi di ricorso specificamente evocati, riguardanti la pretesa tardività del narrato del collaboratore ER le obiezioni al riguardo essendo - -nonché l'interpretazione dellestate espressamente e logicamente confutate parole di AL AR, raccolte da AR, parimenti persuasiva e validamente illustrata. -il2. Tali ultime considerazioni introducono la disamina dei motivi di ricorso primo dell'atto a firma dell'avvocato Gaito, il secondo e il terzo dell'atto a firma dell'avvocato Pittelli che, direttamente investendo il tema della gravità- indiziaria, possono essere congiuntamente esaminati. In ordine a tale tema l'ordinanza impugnata presenta una trama argomentativa ricca e articolata, che- valorizzando in modo coerente i dati fattuali allo stato dimostrativi, in relazione al giudizio di qualificata probabilità che è richiesto nella fase cautelare (ex pluribus, Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172-01), del coinvolgimento di PP AR nell'ideazione e programmazione dell'omicidio di causa supera il vaglio di legittimità.
2.1. AR è attinto, infatti, dalla chiamata in reità proveniente dal collaboratore EM, la cui genuinità e attendibilità non è dal ricorrente 11 specificamente contestata, avente ad oggetto un accadimento caduto sotto la sua osservazione diretta, vale a dire il colloquio, intercorso tra l'indagato e il fratello TO, costituente parte essenziale del compendio indiziario. In esso, nella non implausibile lettura offerta dal giudice di merito, l'indagato appare come il «regista» di un'azione omicidiaria il cui obiettivo, per la collocazione temporale del dialogo e in rapporto alle programmate modalità di esecuzione, è credibilmente identificabile in GA. Sull'elemento temporale si concentrano in effetti le censure di parte ricorrente, che obietta in ordine all'esatta datazione della conversazione origliata. Non soltanto quest'ultima epoca sarebbe incerta sulla base del racconto di EM, ma sarebbe la stessa pubblica accusa nel parallelo» processo - sull'omicidio di PP PR, pendente davanti la Corte di cassazione ad essersi detta convinta che il dialogo tra i due EL fosse avvenuto circa un anno prima, avendolo ivi addotto a dimostrazione del conferimento del mandato omicidiario riguardante PR (assassinato nel febbraio 2012) anziché GA. L'obiezione è allo stato agevolmente superabile, in quanto a fronte della compiuta argomentazione del Tribunale del riesame, sulla riferibilità al dicembre 2012 della conversazione in discorso sta il fatto che PP AR è - stato assolto, all'esito del giudizio di merito a cognizione piena, dall'imputazione di avere ideato e ordinato l'uccisione di PP PR, restando così escluso che la medesima conversazione possa, cronologicamente, a tale delitto ricondursi e venendo, di riflesso, avvalorata la ricostruzione testé avversata. Vero è che la richiamata sentenza di assoluzione non è ancora definitiva, e tuttavia soccorre qui il principio della necessaria «fluidità» del contenuto delle investigazioni (da ultimo, Sez. 5, n. 4158 del 18/09/2014, dep. 2015, Perego, Rv. 262169-01), essendo evidente che l'odierno accertamento cautelare sarebbe sempre suscettibile di rivisitazione, in senso all'indagato favorevole, ove si accertasse in altra sede e con efficacia di giudicato la riferibilità al delitto - - PR del mandato omicidiario di causa.
2.2. L'ordinanza impugnata non si è peraltro sottratta al compito di individuare i necessari riscontri esterni individualizzanti rispetto alle dichiarazioni accusatorie di EM, tali cioè da attribuire capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse;
ferma restando, è opportuno ribadire, la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598-01; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683- 12 01; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Scalia, Rv. 264213-01; Sez. 5, n. 18097 del 13/04/2010, Di Bona, Rv. 247147-01). Il primo fondamentale riscontro è stato, ineccepibilmente, individuato nello specifico movente, costituito in senso ampio dalla collocazione del crimine nel contesto della faida familiare sopra ampiamente descritta, e nello specifico dalla reazione vendicativa e punitiva rispetto all'episodio di essa che vide PP AR come vittima, ossia il tentativo di uccisione posto in essere ai suoi danni nel dicembre 2011. E' noto che la causale del reato se non può costituire elemento indiziario principale, né può consentire di superare le discrasie di un quadro di elementi ritenuto di per sé non convincente può viceversa assumere un ruolo rafforzativo e di riscontro di indizi già acquisiti, quando questi, all'esito dell'apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale di insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta appunto dal movente, chiari e convergenti nella loro univoca significazione (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226094-01; Sez. 1, n. 813 del 19/10/2016, dep. 2017, Lin, Rv. 269287-01; Sez. 1, n. 17548 del 20/04/2012, Sorrentino, Rv. 252889-01). Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata, nei passaggi relativi al movente, adducendo che esso sarebbe caducato dall'esito largamente assolutorio del processo intentato a seguito del tentato omicidio suddetto (per il quale resta ancora sub iudice la sola posizione di IO PR, peraltro attinta da una pronuncia di questa Corte che rimarca le criticità del quadro individuale di responsabilità). La censura deve essere tuttavia disattesa, giacché il Tribunale del riesame ha evidenziato in modo inappuntabile come indipendentemente - dalla maggiore o minore solidità e robustezza del quadro probatorio delle responsabilità singole, rispetto ai diversi episodi criminosi della faida - l'esistenza di quest'ultima non sia seriamente dubitabile. Che i AR ritenessero GA del quale, peraltro, non è stata propriamente sancita l'assoluzione, - essendo stata invece nei suoi confronti adottata pronuncia di non doversi procedere per sopravvenuto decesso coinvolto nel tentato omicidio di «Nuccio>> - è affermazione allo stato adeguatamente suffragata, e tanto basta ad integrare, nel contesto della faida, un solido movente, di natura familiare ma anche direttamente personale. Nota anzi il Tribunale reggino, con ragionamento logicamente consequenziale, come la certezza, in capo a PP AR, di tale coinvolgimento, indipendentemente da ogni risultanza investigativa o processuale, non potesse che derivare dalla constatazione immediata, che dal solo diretto interessato poteva naturalisticamente essere attinta. 13 2.3. L'essere l'odierno indagato l'esponente di vertice della famiglia AR circostanza che, di per sé sola, non sarebbe idonea a conclamare - il concorso morale nelle azioni criminose da essa portate avanti, ma che può valere, a determinate condizioni, a fini di riscontro (Sez. 6, n. 30402 del 20/04/2010, Emmanuello, Rv. 248022-01; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233086-01; Sez. 5, n. 11914 del 03/07/2003, dep. 2004, Riina, Rv. 228215-01) costituisce nella specie elemento di corroborazione- ulteriore, correttamente valorizzato in sede di riesame. Nel contesto dato, ove l'offesa era stata recata direttamente all'esponente apicale, senza il suo «placet» la ritorsione criminale non avrebbe realisticamente potuto avere corso, né essa avrebbe potuto dirigersi con altrettanta precisione nei confronti di quanti quell'offesa iniziale avessero posto in atto. Ecco che movente anche personale, e posizione verticistica, si saldano in un unicum logico, che costituisce valido sostegno e rafforzamento dell'elemento indiziario fondamentale.
2.4. Si è, dunque, in presenza di un apparato motivazionale rigoroso e coerente, privo di aporie logiche, che resiste allo stato, sul punto della gravità indiziaria, alle doglianze avanzate nei motivi in scrutinio, nella rimanente parte incentrati su una non ammessa rilettura in fatto delle risultanze processuali e che devono per l'effetto essere giudicati infondati.
3. Resta da vagliare il secondo motivo dell'atto di ricorso sottoscritto dall'avvocato Gaito, da giudicare manifestamente infondato. In relazione al contestato reato di omicidio, aggravato dal metodo e dal fine di agevolazione mafiosi, vige la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari;
e, in tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, né gli ulteriori pericula libertatis previsti dalla legge, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664) ed essendo in realtà sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale, testé delineato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti elementi di prova contraria, certo non identificabili nell'avvenuta pregressa sottoposizione dell'odierno indagato al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis 14 Ord. pen. o nel decorso di un lasso di tempo dall'omicidio che, oltre a non essere in sé ampio, è caratterizzato dalla prosecuzione delle azioni criminose riconducibili alla faida.
4. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 16/11/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente AN Centofanti Adriano Iasillo AlienoJesills 20- DEPOSITATA IN CANCELLERIA 25 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 15