Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2014, n. 4158
CASS
Sentenza 18 settembre 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini preliminari ed espressa a mezzo di trasmissione televisiva, grava sul giornalista il dovere - proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni - di raccontare i fatti senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendogli consentite aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nell'ascoltatore facili suggestioni, in spregio del principio costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato e a fortiori dell'indagato sino a sentenza definitiva; né tale cautela può essere attenuata dall'emissione di un'ordinanza cautelare, la quale rappresenta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare nell'ascoltatore il convincimento della colpevolezza dell'indagato.

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della trasmissione televisiva, la competenza territoriale deve essere stabilita, in applicazione dell'art. 30, comma quinto, della legge n. 223 del 1990, nel foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere del reato di diffamazione, ancorché non si tratti dei soggetti indicati nell'art. 30, comma primo, della medesima legge ossia del concessionario privato, della concessionaria pubblica o della persona da loro delegata al controllo della trasmissione.

Integra il delitto di diffamazione aggravata dall'attribuzione di un fatto determinato la condotta del giornalista che, nel corso di una trasmissione televisiva, rivolga a soggetti sottoposti ad indagini preliminari e a misura custodiale gli epiteti di 'assassinì e 'bastardì, senza specificare che si tratta di indagini in corso e, pertanto, di impianto accusatorio necessariamente destinato a ricevere ulteriori vagli, trattandosi di espressioni che contengono in sé una 'definitività' di giudizio di disvalore nei confronti delle persone offese, inconciliabile con la cautela che deve caratterizzare la fase delle indagini preliminari, e che deve essere fondamentalmente preordinata ad impedire premature ricostruzioni, analisi e giudizi e, pertanto, a non indulgere in narrazioni e valutazioni in chiave 'colpevolistà.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Cronaca giudiziaria, doveroso racconto asettico (Cass. 19102/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 maggio 2025

    Qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, il criterio della verità si risolve nella necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non solo sotto il profilo della mera correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto quello, sostanziale, della complessiva rappresentazione dell'intero contesto investigativo, che deve essere condotta, costantemente, nel rispetto della necessaria presunzione di non colpevolezza. Tanto più nella delicata fase delle indagini preliminari, dove - proprio in ragione della fluidità e dell'ontologica incertezza del contenuto delle investigazioni - è doveroso un …

     Leggi di più…

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO Propongono ricorso per cassazione D.G. Concita e F. Claudia avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania in data 30 giugno 2015 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna della prima in ordine al reato di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e la seconda del reato di diffamazione aggravato. L'accusa mossa alla giornalista è quella di avere pubblicato un articolo sul quotidiano l'Unità del 27 aprile 2010 (pagina 4) attraverso il quale - nel dare notizia dell'esecuzione di un'ordinanza coercitiva eseguita nei confronti della querelante per il reato di associazione per delinquere e violazione della normativa sull'immigrazione - offendeva la …

     Leggi di più…

  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Milano ha rimesso la questione relativa alla competenza territoriale, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., nel processo a carico di Riccardo F. e Alessandro D.G. per il reato di diffamazione aggravata. Gli imputati, rispettivamente, F., quale autore e D.G. quale conduttore della trasmissione televisiva "Le Iene", sono accusati di aver trasmesso un servizio televisivo, il 24 maggio 2022, dal titolo "Speciale Le Iene, delitto Garlasco, la verità di Alberto Stasi", in cui si offendeva la reputazione di Stefania C., insinuando un suo coinvolgimento nell'omicidio di Chiara Poggi. 1.1. Il Tribunale, investito della questione …

     Leggi di più…

  • 4Diffamazione: non punibile il giornalista che pubblica per errore la notizia di un rinvio a giudizio
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023

    La massima In tema di cronaca giudiziaria, non integra un'ipotesi di diffamazione a mezzo della stampa la divulgazione di una notizia d'agenzia riportante l'erronea affermazione che taluno sia stato raggiunto da richiesta di rinvio a giudizio anziché da avviso di conclusione delle indagini preliminari, dal momento che, in tal caso, la divergenza tra quanto propalato e l'effettivo stato del procedimento costituisce una mera inesattezza su un elemento secondario del fatto storico, che non intacca la verità della notizia principale, secondo cui il procedimento, nella prospettiva della pubblica accusa, è approdato ad una cristallizzazione delle risultanze d'indagine funzionale alla sua …

     Leggi di più…

  • 5Diffamazione: non sussiste l'esimente della critica se si aggredisce solo la sfera morale altrui
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 agosto 2023

    La massima In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio dei diritti di critica e di satira politica nel caso in cui le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto scriminata la condotta di un sindaco che, nel corso del consiglio comunale dedicato alla discussione dello strumento di pianificazione paesaggistica regionale, aveva criticato l'operato della responsabile dell'Ufficio Tecnico di …

     Leggi di più…
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 18/09/2014, n. 4158
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4158
Data del deposito : 18 settembre 2014

Testo completo