Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 50458
CASS
Sentenza 16 maggio 2017

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Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in rapporto agli artt. 5 e 7 CEDU, della disciplina delle misure di sicurezza personali, sotto il profilo della sostanziale duplicazione della pena detentiva, attesa l'ontologica differenza tra le misure di sicurezza, che si connotano per la perspicua funzione special-preventiva, volta ad evitare il riacutizzarsi delle spinte a delinquere di un soggetto socialmente pericolo resosi autore di un fatto di reato o di un fatto dalla legge allo stesso equiparato, e la pena, avente finalità anche retributive e special-preventive.

Commentari4

  • 1Art. 216 - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 679 - Misure di sicurezza
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Misure di sicurezza (art. 679) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza, quale giudice specializzato, in materia di misure di sicurezza e di accertamento della pericolosità sociale del soggetto; ciò …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 novembre 2020 (r.o. n. 12 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà …

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  • 4Corte costituzionale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 50458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50458
Data del deposito : 16 maggio 2017

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