Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 117 Cost., quest'ultimo in rapporto agli artt. 5 e 7 CEDU, della disciplina delle misure di sicurezza personali, sotto il profilo della sostanziale duplicazione della pena detentiva, attesa l'ontologica differenza tra le misure di sicurezza, che si connotano per la perspicua funzione special-preventiva, volta ad evitare il riacutizzarsi delle spinte a delinquere di un soggetto socialmente pericolo resosi autore di un fatto di reato o di un fatto dalla legge allo stesso equiparato, e la pena, avente finalità anche retributive e special-preventive.
Commentari • 4
- 1. Art. 216 - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavorohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 679 - Misure di sicurezzahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Misure di sicurezza (art. 679) Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 666 comma 3, 678 comma 1 e 679 comma 1 nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica (Corte costituzionale, sentenza 135/2014). Costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato l'attribuzione della competenza funzionale alla magistratura di sorveglianza, quale giudice specializzato, in materia di misure di sicurezza e di accertamento della pericolosità sociale del soggetto; ciò …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 2 novembre 2020 (r.o. n. 12 del 2021), la Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà …
Leggi di più… - 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 50458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50458 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
50458-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DE 16/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Presidente - SENTENZA Dott. N. 1767/2017 Dott. VINCENZO SIANI - Rel. Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO ESPOSITO N. 39571/2016 - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. LUIGI BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AN AN N. IL 23/12/1969 avverso l'ordinanza n. 294/2016 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO, del 28/06/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA CHE HA CHIESTO LA DECLARATORIA DI IN AMMISSIBILITA DRC RICORSO, CON L'EMISSIONE DELE STATUIZOM CONSEQUENZIALE. 2 Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 28 giugno 4 luglio 2016, il Tribunale di sorveglianza d Campobasso ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di AN EL PI avverso l'ordinanza resa il 24 maggio 2016 dal Magistrato di sorveglianza di Campobasso che, aperto il procedimento ex officio, aveva dichiarato il EL PI delinquente abituale e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata di anni due. Il Magistrato di sorveglianza, a fondamento del provvedimento, aveva osservato che: sussistevano diversi precedenti per reati commessi dal EL PI fra il 1995 e il 2010; si era rilevata inoltre la sua condanna alla pena di anni sei di reclusione e delitti di rapina, lesioni, violenza e minaccia pubblico ufficiale;
inoltre erano emerse due condanne rispettivamente a mesi tre e mesi otto di arresto per violazione della misura di prevenzione a lui applicata;
sussisteva in atti rapporto di polizia in cui si riferiva che il EL PI era solito accompagnarsi a pregiudicati, era stato avvisato oralmente, non si era ravveduto, non disponeva di lavoro regolare, aveva più volte violato le prescrizioni degli arresti domiciliari consumando il reato di evasione e viveva di proventi illeciti, nonostante fosse abile al lavoro;
la Casa circondariale di Larino, con rapporto del 16 novembre 2015, aveva riferito del passato di tossicodipendenza del EL PI, con ricovero in comunità terapeutica in regime di detenzione domiciliare, durante il quale egli aveva manifestato condotte ostili e minacciose verso gli operatori di quella struttura;
sussistevano pertanto tutte le condizioni per dichiararlo delinquente abituale. Nell'appello proposto il EL PI aveva preliminarmente sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa che legittimava l'applicazione della misura di sicurezza della casa di lavoro, siccome trattavasi di misura simile alla pena detentiva ed esplicava effetti. penetranti ed incisivi per il destinatario di esse, nonostante non avesse commesso alcun reato, con sua susseguente sottoposizione alla valutazione prognostica per la verifica del pericolo della reiterazione di condotte criminose. Quanto al merito, egli aveva lamentato l'eccessività della misura di sicurezza applicata rispetto all'attuale grado di pericolosità desumibile dagli elementi effettivamente agli atti, essendo egli piuttosto affetto da gravi patologie, anche psichiatriche, oltre che caduto nei comportamenti delittuosi per la sua condizione di tossicodipendente, di per sé non sintomatica di pericolosità sociale. Il Tribunale non ha condiviso le doglianze emettendo la decisione di rigetto.
2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del EL PI 2 con cui si è chiesto l'annullamento della stessa, previa adozione del provvedimento di sospensione della sua esecutività, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo è dedotta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 228 cod. pen., con riferimento al rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata e di applicazione della misura di sicurezza detentiva personale. Il provvedimento impugnato era erroneo nella parte in cui non aveva sospeso gli effetti dell'ordinanza e, in via subordinata, non aveva applicato la più tenue misura di sicurezza della libertà vigilata. Inoltre l'elaborazione interpretativa aveva chiarito che non era ammissibile la dichiarazione di abitualità nel delitto ove non sussistesse un'attuale e concreta pericolosità sociale, sicché era necessario il riesame di pericolosità quando la misura di sicurezza doveva essere posta in esecuzione. E il giudizio di pericolosità sociale non andava fatto in via teorica ed astratta ma in relazione ad elementi certi, non ipotetici, per cui ogni valutazione compiuta poteva risultare smentita al momento del completamento dell'espiazione della pena da parte del condannato. In via sistematica, era da ritenere poi che l'abolizione della pericolosità presunta avrebbe dovuto necessariamente comportare la verifica in concreto della pericolosità del delinquente abituale. In definitiva, la dichiarazione di abitualità non poteva essere pronunciata ogniqualvolta si verificava la formale esistenza dei requisiti, ma occorreva pur sempre valutare l'evoluzione della personalità del soggetto, non potendo il decidente ancorarsi solo alla quantità e alla gravità dei reati commessi. In tal senso non era stata data risposta al quesito relativo alla funzione rieducativa della pena applicata ad un soggetto che, successivamente alla lunga carriera criminale, aveva finalmente la possibilità di iniziare un serio percorso di recupero e rieducazione, come del resto dimostravano gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario e contemplanti misure alternative alla detenzione. Se, invece, si privilegiava l'automatismo nell'applicazione dell'istituto della abitualità nel delitto, si finiva per avallare un regime preclusivo di una serie di benefici senza ragione, in sostanziale contrasto con il principio rieducativo della pena fissato dall'art. 27 Cost. Di conseguenza, importante era la valutazione prognostica da parte del giudice sulla scorta di elementi concreti che, in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., si proiettasse all'attualità ed al futuro per verificare la dedizione al delitto del reo: e nel caso in esame i giudici di merito avevano operato una valutazione del tutto prematura rispetto alla verifica della pericolosità sociale all'attualità del EL PI non prendendo in considerazione il trattamento penitenziario e gli eventuali benefici, mentre, in ogni caso, avrebbe dovuto 3 essere instaurato anche un procedimento per il riesame della pericolosità stessa.
2.2. Con il secondo motivo si prospetta mancanza della motivazione in punto di determinazione sull'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale non aveva neppure preso in esame l'istanza di sospensione avanzata in modo contestuale all'appello, rendendo al riguardo una motivazione apparente, basata su clausole di stile. Ciò aveva fatto sì che, nelle more della definizione del procedimento, il EL PI versasse in gravi condizioni di salute senza poter richiedere visite e consulenze psichiatriche al fine della valutazione della necessità di iniziare le opportune terapie. Tenuto conto, invece, della natura dei reati, legati alla sua tossicodipendenza, la dichiarazione di abitualità nel delitto non avrebbe dovuto mantenere la sua efficacia esecutiva, ma essere sospesa: su questi aspetti la motivazione mancava del tutto. Si trattava di vizio che aveva determinato la nullità del provvedimento impugnato, dipendente da una insanabile incompletezza.
2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione delle norme in materia di ordinamento penitenziario e degli artt. 25 e 117 Cost. La disciplina regolatrice delle misure di sicurezza detentive della casa di lavoro e della colonia agricola è da ritenersi in contrasto innanzitutto con l'art. 25 Cost. Il terzo comma di questo precetto costituzionale sancisce il principio di legalità anche per tali misure, mentre le due suddette misure di sicurezza, non solo replicano i contenuti della pena detentiva, ma sono applicabili a tempo indeterminato. E, nel caso in cui tale misura sia stata disposta dal Magistrato di sorveglianza con provvedimento sostanzialmente amministrativo a soggetto in stato di libertà, costui si trova a scontare una nuova pena non determinata nel quantum e non correlata alla colpevolezza e ad una condanna, in aggiunta alla pena espiata: si tratta, nella sostanza, di una frode delle etichette. La precedente sentenza della Corte costituzionale numero 110 del 1974 è stata seguita dalla riforma dell'ordinamento penitenziario che ha esteso all'internato la disciplina prevista per il detenuto: si è determinata così un'anomalia anche dal punto di vista formale in violazione dei principi di tassatività, nonché di legalità, con i suoi vincoli in ordine alla durata, al divieto di applicazione retroattiva ed all'ancoraggio alla colpevolezza individuale. Quanto alla violazione dell'art. 117 Cost., norma interposta rispetto alle fonti internazionali, essa veniva in rilievo in relazione agli artt. 5 e 7 CEDU, che non tollerano la disciplina interna relativa alle misure di sicurezza detentive ed anche la disciplina di cui all'art. 231, comma secondo, cod. pen. nella parte in cui consente la trasformazione della libertà vigilata nella misura di sicurezza 4 detentiva della casa di lavoro.
2.4. Con il quarto motivo, è prospettata la violazione dell'art. 6 T.U.E., dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e dell'art. 50 della Carta Di Nizza, nonché degli artt. 5 e 7 CEDU, già richiamati. Le prime due norme escludono che si possa essere giudicati e puniti due volte per lo stesso fatto. L'art. 5 CEDU non contempla nessuno dei casi di legittima privazione della libertà personale dei cittadini europei a cagione di misure di sicurezza del tipo della casa di lavoro, potendo esso, al limite, giustificare la misura di sicurezza della casa di cura e custodia. L'art. 7 CEDU, che tutela il principio nullum crimen sine lege, nemmeno può tollerare la misura di sicurezza della casa di lavoro, in quanto non correlata alla colpevolezza dell'internato, soprattutto con riferimento al provvedimento di cui all'art. 231, secondo comma, cod. pen., che invece legittima l'aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata con quella della casa di lavoro, in ipotesi di trasgressione degli obblighi connessi alla stessa libertà vigilata, senza la commissione di un altro reato.
4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso osservando che: l'articolazione dei motivi, per come strutturata, non consente l'enucleazione delle singole doglianze con conseguente determinazione della inammissibilità dell'impugnazione, non essendo annoverata fra le attribuzioni del giudice di legittimità quella di rielaborare l'impugnazione stessa per estrarre dal coacervo indifferenziato delle doglianze quelle suscettibili di esame;
nel caso di specie i motivi sono anche aspecifici, atteso che con essi il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato;
non è comunque dato ravvisare errori di diritto, né vizi logici, né travisamento della prova, bensì la compiuta valutazione dei fatti esaminati, a cui il giudice di legittimità non può contrapporre un'interpretazione di segno diverso;
essendo il ricorso inammissibile, non possono esaminarsi neanche le questioni di costituzionalità prospettate, senza preciso riferimento alle norme oggetto della denuncia di contrasto con la Costituzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene che l'impugnazione sia in parte infondata ed in parte basata su censure non ammissibili, per cui essa, nel suo complesso, va rigettata.
2. Il Collegio rileva che il Tribunale di sorveglianza ai motivi di gravame 5 proposti dal EL PI ha replicato, in primo luogo, che la questione di legittimità costituzionale sollevata con l'appello era stata prospettata in modo generico, senza nemmeno l'indicazione delle norme addotte come contrarie a Costituzione, né i parametri costituzionali di riferimento, e che, in ogni caso, la ricostruzione sistematica delle misure di sicurezza, specificata nel provvedimento, portava alla conclusione che la previsione e l'applicazione delle misure di sicurezza in generale e della casa di lavoro in particolare non si prestavano a censure di costituzionalità che non fossero non manifestamente infondate, anche per le misure di sicurezza essendo operante il principio di legalità, ex art. 25, comma 3, Cost. ed i giudici di merito hanno evidenziato, inoltre, che la dichiarazione di delinquenza abituale integrava uno dei titoli che imponevano l'applicazione della misura di sicurezza. Quanto al merito, l'ordinanza impugnata ha ritenuto infondato l'appello, alla stregua della serie di delitti per i quali il EL PI aveva riportato condanna, del carico pendente per sottrazione e danneggiamento di beni sequestrati, per il quale lo stesso aveva subito condanna in primo grado, e del tenore estremamente negativo del rapporto del 12 dicembre 2015 della Polizia di Stato di Afragola quanto al comportamento del medesimo soggetto, qualificato come persona estremamente pericolosa, in modo tale da turbare la tranquillità sociale, priva di scrupoli e capace di commettere qualsiasi reato e solita associarsi a persone pregiudicate. Assodata tale situazione, inoltre, alla considerazione dei comportamenti delittuosi e più in generale antigiuridici pregressi si era affiancata la prognosi di reiterazione di condotte criminose da parte del EL PI fondata sugli univoci elementi contenuti nella relazione dell'equipe della Casa circondariale di Chieti in data 5 ottobre 2015, nel rapporto informativo in data 29 ottobre 2015 rassegnato dal Direttore della Casa circondariale di Chieti, nella relazione U.E.P.E. del 16 novembre 2015 e nella relazione proveniente il 31 maggio 2016 dalla Casa circondariale di Isernia, seguita da altra relazione del 21 giugno 2016: stanti questi univoci dati, l'appello non poteva essere accolto e nello stesso tempo andava rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata.
3. Posto quanto precede, il punto da cui muovere l'analisi dell'impugnazione è quello secondo il quale la declaratoria di abitualità nel delitto di cui all'art. 103 cod. pen., da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetti che si trovano in uno stato di espiazione di una pena detentiva, essendo, peraltro, necessaria una rigorosa verifica, da parte del Magistrato di sorveglianza, della pericolosità 6 sociale del soggetto detenuto, anche tenendo conto del tempo eventualmente intercorrente sino alla data di scadenza della pena detentiva (Sez. 1, n. 25217 del 04/05/2016, Gioia, Rv. 266980). A mente dell'art. 109 cod. pen. la dichiarazione di abitualità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza. L'art. 216 cod. pen. prescrive che coloro i quali sono stati dichiarati delinquenti abituali sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro e l'art. 217 cod. pen. fissa la durata minima di tale misura di sicurezza per i delinquenti abituali in quella di anni due. Naturalmente, come è insito nello stesso sistema della misure di sicurezza e come stabilisce l'art. 69 Ord. pen., con riferimento all'assegnazione del relativo compito al Magistrato di sorveglianza, la concreta esecuzione della misura di sicurezza esige l'esame e, quando occorra, il riesame della pericolosità del soggetto destinatario di essa. In sostanza, la dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza: sicché, mentre essa è soggetta ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 cod. pen., la misura di sicurezza è invece revocabile (ex artt. 206 e 207 cod. pen.), posto che anche in tal caso essa deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione mu fre (art. 109, primo comma, cod. pen.), ¡ in base alla verifica della pericolosità sociale. Resta fermo il fatto, dunque, che nell'ipotesi di declaratoria di delinquenza abituale l'applicazione della misura di sicurezza deve essere ordinata previo - accertamento che colui che ha commesso il fatto sia persona socialmente pericolosa (essendo stata da tempo, in forza dell'art. 31 I. n. 663 del 1986, abrogata la norma che sanciva la pericolosità sociale presunta, ossia l'art. 204 cod. pen.). Poi, dal dettato dell'art. 216 cod. pen. si trae univocamente che nei confronti della persona delinquente abituale (oppure delinquente professionale o per tendenza), della quale sia stata acclarata la persistente pericolosità sociale, va applicata la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro. Anche tale misura di sicurezza deve trovare, in ogni caso, senza alcuna applicazione pregiudicata da mero automatismo, la sua giustificazione precisamente nell'accertata pericolosità sociale del condannato. E - -il punto non può non essere rimarcato l'accertamento di tale pericolosità sociale è riservato alla sfera cognitiva esclusiva del giudice di merito il quale è chiamato a decidere sul tema considerando, oltre al reato nella sua oggettività, anche ogni altro elemento principale ed accessorio (così Sez. 1, n. 14014 del 09/03/2011, Ciccarelli, Rv. 249866). 7 Per altro verso, il motivato accertamento della persistente pericolosità sociale del condannato, nella fattispecie in esame, regolata dalla indicata norma, è stato dal giudice di merito giustificato in guisa tale da ritenere improponibile in concreto un qualsivoglia apprezzamento in senso riduttivo di tale pericolosità, tale da far emergere la teorica possibilità di rideterminare la tipologia di misura di sicurezza personale considerata. Quindi, come ogni misura di sicurezza, anche quella applicata al EL PI esige la persistente pericolosità sociale dell'interessato per dispiegare i suoi effetti, con conseguente potere-dovere del giudice di procedere al riesame di tale pericolosità secondo quanto dispone l'ordinamento.
4.1. Assodato ciò, quanto al primo motivo è rilevante osservare che il EL PI, con l'atto di appello, aveva contestato, oltre alla costituzionalità della misura di sicurezza della casa di lavoro, la sola eccessività dell'applicazione della relativa misura di sicurezza, non revocando in contestazione l'avvenuta integrazione, affermata dal primo giudice, delle condizioni legittimanti la pronuncia avente ad oggetto la declaratoria di delinquenza abituale nei suoi riguardi e nemmeno, in punto di principio, l'avvenuto riscontro della sua persistente pericolosità sociale effettuato dal Magistrato di sorveglianza, contestando piuttosto l'apprezzamento della sua intensità. Ciò nonostante, il Tribunale ha svolto specifiche notazioni anche in tema di conferma dell'evenienza delle condizioni giustificative della dichiarazione di abitualità: e sul tema della sussistenza delle suddette condizioni, l'impugnazione in questa sede, a parte ogni rilievo circa la sua esorbitanza dal thema decidendum oggetto di ammissibile devoluzione, risulta essere contrassegnata da prospettazioni di mero fatto relativamente alla confutazione delle condizioni stesse. Per il resto, a fronte della argomentata risposta fornita dal Tribunale di sorveglianza circa gli elementi concretamente indicativi della persistenza della sua tangibile pericolosità sociale, appare infondata la contestazione di tale approdo mossa dal ricorrente, il quale non si è confrontato in modo compiuto con la valutazione congrua e coerente effettuata nell'ordinanza impugnata. Non trova riscontro, al riguardo, la doglianza formulata dal EL PI secondo cui la dichiarazione di abitualità e l'accertamento di pericolosità sociale gli avevano precluso ingiustamente la possibilità di iniziare un serio percorso di recupero e rieducazione secondo le regole e gli strumenti dell'ordinamento penitenziario. Invero, le adeguate osservazioni contenute nel provvedimento impugnato dimostrano che a precludere tale percorso al ricorrente sono state le sue azioni 8 che, secondo il convergente senso delle fonti informative acquisite, hanno convinto i giudici di merito, oltre che a ritenere riscontrate condizioni legittimanti la sua qualifica come delinquente abituale, anche a considerare verificate l'esistenza e l'attualità della sua pericolosità sociale. Non si può, pertanto, aderire alla prospettazione con cui il ricorrente ha stigmatizzato il discorso giustificativo reso dall'ordinanza impugnata facendo carico al provvedimento di avere avallato la sua relegazione nell'ambito deteriore che caratterizza la delinquenza abituale con l'applicazione della misura di sicurezza già indicata in virtù di un mero automatismo. Al di là dell'analisi, con esito sfavorevole per il ricorrente, delle succitate questioni, il primo motivo si risolve, per le restanti articolazioni, nella sollecitazione di apprezzamenti di fatto sulla valutazione di pericolosità sociale del EL PI di segno differente da quello motivatamente esposto dal Tribunale, apprezzamenti non ammissibilmente formulabili in questa sede.
4.2. Per quanto concerne la censura relativa alla mancata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di primo grado, dedotta come illegittima già nel primo motivo e poi ripresa per esplicito nel secondo motivo, deve muoversi dal rilievo che, secondo l'art. 680 cod. proc. pen., il provvedimento in tema di dichiarazione di abitualità con il connesso accertamento della pericolosità sociale ed, in generale, il provvedimento emesso in tema di applicazione di misure di sicurezza sono immediatamente esecutivi, per cui l'appello dell'interessato non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti. Orbene, il Tribunale di sorveglianza, nel caso in esame, come emerge dal dispositivo dell'ordinanza qui in esame, ha unificato la trattazione dell'istanza di sospensione lato sensu cautelare formulata nell'interesse dell'appellante e quella del merito, istituendo il contraddittorio e pronunciando (con deposito del provvedimento a distanza di circa quaranta giorni dall'emissione dell'ordinanza di primo grado) sia in ordine all'appello e sia in ordine all'istanza di sospensiva, determinandosi per il duplice rigetto. Il ché dimostra come il Tribunale abbia deciso sull'istanza di sospensione rigettandola (e non lasciandola inevasa). avendo essa, peraltro,La contrazione della scansione procedimentale garantito la trattazione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del primo provvedimento in tempi ragionevoli non appare poter formare oggetto di ammissibile doglianza in ordine al profilo procedimentale. Quanto al contenuto della decisione sulla sospensiva, la contestuale delibazione dell'impugnazione in senso sfavorevole all'appellante ha fatto scaturire la conseguente reiezione di essa, stante la ritenuta carenza di fumus 9 alla base della medesima. D'altro canto, la dedotta conseguenza negativa della reiezione dell'istanza di sospensione, che sarebbe consistita nell'impossibilità di richiedere visite e consulenze psichiatriche al fine di poter valutare la necessità di iniziare le opportune terapie annessa all'esecuzione della misura di sicurezza in pendenza di procedimento, è restata affidata a una pura petizione di principio.
4.3. In ordine alla ventilata illegittimità costituzionale della misura di sicurezza applicata, essa, per come sollevata, con la prospettazione della sua natura sostanzialmente duplicatrice della pena detentiva, non può non ritenersi manifestamente infondata. Come lo stesso ricorrente riconosce, l'art. 25, terzo comma, Cost. contempla l'inserzione nel sistema delle misure di sicurezza e per esse stabilisce il presidio del principio di legalità, in forza del quale nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. Pertanto, risulta elevato a norma di rango costituzionale il principio, già sancito in sede codicistica dall'art. 199 cod. pen., che precisa anche l'impossibilità di sottoporre alcuno a misure di sicurezza che non sia espressamente stabilita dalla legge. Dunque, viene riservata al dettato della fonte primaria l'area dei casi, tassativi, in cui la misura di sicurezza può essere applicata e della fissazione del catalogo dei tipi di misura applicabile in relazione a ciascuna ipotesi, pure per quanto concerne le fattispecie di sostituzione o di trasformazione della misura stessa. I giudici di merito hanno, del resto, ricordato come i conditores del codice del 1930, combinando le posizioni sostenute dalla scuola positiva e da quella classica, abbiano optato per il sistema definito dualistico o del doppio binario, così da prevedere la sanzione penale tradizionale e la misura di sicurezza, ciascuna con funzione distinta. In particolare, la misura di sicurezza è chiamata ad arginare la pericolosità sociale dei soggetti che si trovino nelle condizioni precisamente tipizzate dall'ordinamento ovvero siano, in via generale, ex artt. 202-203 cod. pen., raggiunti dal presupposto oggettivo, costituito dalla commissione di un reato o di un fatto dalla legge ad esso equiparato, e dal presupposto soggettivo, dato dall'accertamento della pericolosità sociale, da compiersi mediante il rigoroso scandaglio dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di garantire la difesa sociale rafforzando la prevenzione del pericolo di reiterazione del reato da parte degli appartenenti a quelle categorie, risultati socialmente pericolosi in modo attuale. Di conseguenza, la misura di sicurezza, a differenza della pena (che ha finalità anche retributive e general-preventive), si connota per la sua precipua 10 funzione special-preventiva, volta ad evitare il riacutizzarsi delle spinte a delinquere del soggetto socialmente pericoloso, nel quadro della sua rieducazione risocializzante e, nei congrui casi, della sua cura. La necessità del riscontro del presupposto oggettivo esclude l'eventualità di impieghi arbitrari della misura di sicurezza, esigendo il previo accertamento della condotta offensiva compiuta dall'agente, essendo da escludere che essa (efficacemente qualificata come misura di prevenzione post delictum) costituisca l'esito di atti della giurisdizione assunti in senso meramente terapeutico e risocializzante, ossia senza il previo accertamento della commissione di un reato o di un fatto ad esso normativamente equiparato. E' invece pregiudiziale l'accertamento di tale presupposto ed, una volta che l'accertamento abbia avuto esito positivo, deve essere svolta l'indagine relativa agli indici stabiliti dall'art. 133 cod. pen. in relazione a cui, verificato quali e quanti fra essi assumano valore sintomatico, il giudice provvede a formulare, rispetto a quel soggetto, la prognosi del profilo di difesa preventiva in relazione al futuro, applicando in ipotesi di riscontro della pericolosità sociale e, più - specificamente, del titolo di pericolosità appurato la misura di sicurezza - tipizzata, in corrispondenza del quadro emerso, alla stregua della disciplina vigente, come evolutasi, anche in virtù dei mutamenti introdotti dalla I. n. 663 del 1986, con le garanzie procedimentali apprestate dal codice di rito vigente (artt. 679 e 680 cod. proc. pen.). La netta distinzione fra pene e misure di sicurezza, la copertura costituzionale del sistema delle misure di sicurezza e le sopra richiamate garanzie procedimentali non autorizzano ad individuare concreti sospetti di violazione dell'art. 25 Cost. da parte della disciplina vigente, vieppiù dopo che - elise le ipotesi di presunzione legale di pericolosità sociale sotto il profilo sostanziale il Giudice delle leggi (sent. n. 135 del 2014) ha irrobustito la - struttura della trattazione processuale inerente ad esse dichiarando costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica. Rileva segnalare che, a suffragio delle richiamate conclusioni caducatorie, la Corte costituzionale ha evidenziato che il procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza, che ha ad oggetto l'accertamento della concreta pericolosità sociale della persona da sottoporre alla misura, non dà luogo ad un contenzioso a carattere meramente "tecnico", rispetto al quale il controllo del pubblico 11 sull'esercizio dell'attività giurisdizionale - richiesto dall'art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo possa ritenersi non necessario alla stregua della peculiare natura - delle questioni trattate, essendo invece da ritenersi che nel procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza il thema decidendum è di interesse notevolmente elevato, in quanto la verifica della pericolosità sociale rileva ai fini della sottoposizione dell'interessato a misure di sicurezza personali che attingono anche (in primo luogo con riferimento a quelle detentive) un tasso di afflittività ragguagliabile a quella delle pene detentive. Dal ché è scaturita la conseguenza logica della necessità che le persone coinvolte nel procedimento possano chiedere lo svolgimento in forma pubblica dello stesso, avendo il giudice, in esso, l'obiettivo di esprimere un giudizio di merito suscettibile di incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale sul bene primario della libertà personale, costituzionalmente tutelata;
fermo, però, il presupposto essenziale della qualità e funzione diverse della misura di sicurezza rispetto alla pena, senza possibilità di prefigurare in diritto, con l'applicazione della prima, una indebita duplicazione della sanzione inflitta con la seconda. La conformità a Costituzione del richiamato sistema del doppio binario va, quindi, ribadita sulla scorta dell'ontologica differenza fra pene e misure di sicurezza, la quale, alla stregua del discrimen sopra richiamato, con la netta distinzione anzitutto di natura funzionale fra le stesse, non viene attenuata anche lì dove le misure di sicurezza siano di carattere detentivo. Infine, nemmeno potrebbe più argomentarsi, dalla non definibile a priori in modo assoluto durata delle misure di sicurezza (proprio perché la loro applicazione non può prescindere dalla costante verifica della permanenza della pericolosità sociale del sottoposto), l'evenienza di una sostanziale connotazione punitiva di quelle detentive, posto che, al lume del'art. 1, comma 1 quater d.l. n. 52 del 2014, conv. dalla legge n. 81 del 2014, le misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima (con la specificazione che per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 cod. proc. pen.). Pertanto, l'art. 25 Cost. non si prospetta violato dall'assetto normativo che le contempla. EL pari, non pare riscontrarsi alcuna fondatezza in ordine alla questione, per come prospettata, della violazione dell'art. 117 Cost., quale norma interposta rispetto agli artt. 5 (che sancisce, fra l'altro, il principio di legalità, per il quale nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi 12 previsti dalla legge) e 7 (che enuncia in ambito convenzionale il principio nulla poena sine lege, in virtù del quale nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale e, parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso) della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Richiamato quanto precede in ordine alla misura di sicurezza in concreto applicata, deve invero reputarsi irrilevante nel caso di specie ogni questione riguardante l'art. 231, comma secondo, cod. pen., a mente del quale il giudice, avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro. Infatti, atteso che è quest'ultima la misura di sicurezza motivatamente applicata dai giudici di merito nel caso di specie, la tenuta costituzionale del regime giuridico anche di ordine sanzionatorio relativo alla diversa misura di sicurezza della libertà vigilata non può ritenersi oggetto di doglianza ammissibile in questa sede.
4.4. Né si riscontrano nel quarto motivo diverse e condivisibili censure, svolte sempre in riferimento al quadro normativo sovranazionale già citato in precedenza, implementato dal richiamo all'art. 50 della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea (la Carta di Nizza, a sua volta oggetto del rinvio operato dall'art. 6 T.U.E.) che sancisce anche in sede U.E. l'operatività del principio del ne bis in idem (in quanto stabilisce che nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge), principio pure affermato dall'art. 4 Prot. 4 CEDU. Non può che ribadirsi come la chiara distinzione di oggetto e funzione delle pene e delle misure di sicurezza escluda la giuridica possibilità di accedere ad ogni prospettazione di duplicazione indebita del sistema sanzionatorio del singolo fatto reato. Ciò, fermo restando che le ulteriori notazioni in tema di contrarietà dell'art. 231, secondo comma, cod. pen. ai citati artt. 5 e 7 CEDU non possono avere ammissibile ingresso nel caso in esame per la ragione già chiarita. Ogni altra considerazione svolta, per quanto attinente al caso di specie, rifluisce in valutazioni di fatto relative alla posizione ed al comportamento del EL PI, non ammissibilmente veicolabili in questa sede. 13 5. Discende da tali considerazioni il rigetto dell'impugnazione. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Siani Antonella Patrizia Mazzei himazre DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 14