Sentenza 4 maggio 2016
Massime • 1
La declaratoria di abitualità nel delitto di cui all'art. 103 cod. pen., da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetti che si trovano in uno stato di espiazione di una pena detentiva, essendo, peraltro, necessaria una rigorosa verifica, da parte del Magistrato di sorveglianza, della pericolosità sociale del soggetto detenuto, anche tenendo conto della lontananza nel tempo della data di scadenza della pena detentiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto della richiesta di dichiarazione di delinquenza abituale, rilevando che la notevole lontananza nel tempo della scadenza del titolo esecutivo non consentiva - avuto riguardo alla personalità del condannato e alle emergenze concrete - di formulare un giudizio di attualità della pericolosità sociale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 25217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25217 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2016 |
Testo completo
25 2 17/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza camera di consiglio del 04/05/2016 Registro generale n. 33338/2015 Sentenza n.1605/2016- Composta dai Consiglieri: Dott. NC Maria Silvio Bonito Presidente Dott. Rosa Anna Saraceno Dott. Palma Talerico Dott. Aldo Esposito Dott. Alessandro Centonze Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano nei confronti di: 1) GI CO NC, nato l'[...]; Avverso l'ordinanza n. 10075/2014 emessa il 07/05/2015 dal Tribunale di sorveglianza di Milano;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. NC Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
B RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 15/06/2015 il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Milano il 07/05/2015, con la quale veniva dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla richiesta, formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, finalizzata all'emissione della declaratoria di delinquenza abituale di CO NC GI ex art. 103 cod. pen. e alla correlata applicazione di una misura di sicurezza. Nel caso in esame, l'originario provvedimento di non luogo a provvedere del Magistrato di sorveglianza di Milano era stato adottato sul presupposto che la data di scadenza della pena definitiva scontata dal GI era lontana nel tempo, risultando individuata nel 23/06/2022, con la conseguente impossibilità di procedere alla valutazione della pericolosità sociale del condannato richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Tali conclusioni discendevano dal fatto che, in conseguenza della riforma dell'Ordinamento penitenziario introdotta dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, non era più possibile ipotizzare che gli effetti del giudizio sulla pericolosità sociale del condannato fossero svincolati dall'esecuzione della misura di sicurezza nei suoi confronti. In questa cornice ermeneutica, il Tribunale di sorveglianza di Milano, in sede di rigetto del reclamo, evidenziava che una tale sfasatura, funzionale e temporale, non era più concepibile nel nuovo sistema penitenziario, che imponeva di collegare il giudizio di pericolosità sociale del condannato a tutti gli effetti processuali correlati. Tale collegamento comportava l'inapplicabilità della misura di sicurezza quale conseguenza automatica dell'accertamento negativo del magistrato di sorveglianza in ordine all'esistenza o alla persistenza della pericolosità sociale del condannato.
2. Avverso tale ordinanza il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 666, commi 2 e 6, cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'emissione della declaratoria di delinquenza abituale di CO NC GI e della correlata applicazione di una misura di sicurezza, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Milano con un percorso incongruo e manifestamente contraddittorio. Si deduceva, in particolare, che il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva sovrapposto il momento deliberativo riguardante la valutazione della pericolosità sociale del condannato - che presentava un carattere ricognitivo della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge con riferimento alla dichiarazione di delinquenza abituale di cui all'art. 103 cod. pen. con quello esecutivo afferente alla misura di sicurezza, che dovevano essere mantenuti t necessariamente separati. Ne conseguiva che la declaratoria richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano doveva essere effettuata sulla base di un giudizio di pericolosità sociale del GI espresso a prescindere dal momento dell'esecuzione della misura di sicurezza, il quale avrebbe costituito l'oggetto di un successivo giudizio di attualità della stessa pericolosità sociale, da effettuarsi in concomitanza 0 nell'imminenza dell'espiazione. Ne discendeva che lo stato di detenzione del condannato doveva essere ritenuto incompatibile esclusivamente con l'esecuzione della misura di sicurezza, ma non impediva la ricognizione sull'esistenza dei presupposti di pericolosità sociale stabiliti dalla legge per la sua applicazione nei confronti del delinquente abituale. Queste ragioni processuali imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. In via preliminare, deve rilevarsi che non è contestata, nella vicenda in esame, l'esistenza del presupposto di legge per la declaratoria di abitualità a delinquere del condannato CO NC GI, ai sensi dell'art. 103 cod. pen., rappresentato dalle plurime condanne per reati non colposi emesse nei suoi confronti. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, nel dare atto della mancanza di contestazione sul punto, precisava che, nel caso di specie, ostava alla dichiarazione di abitualità nel delitto e alla conseguente applicazione della misura di sicurezza nei confronti del GI, così come richieste dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nell'istanza originaria, la lontananza nel tempo della scadenza del titolo esecutivo, individuata nella data del 23/06/2022, che impediva di ritenere attuale ogni valutazione della pericolosità sociale del condannato. In questo ambito, deve evidenziarsi che il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano pone la questione di diritto riguardante la possibilità di formulare un giudizio sulla pericolosità sociale del condannato sul presupposto della sua condizione di delinquente abituale e in- 3 funzione dell'emissione di una misura di sicurezza nelle ipotesi in cui costui, come nel caso in esame, sconti una pena in regime detentivo, la cui scadenza risulti notevolmente lontana nel tempo. In questa cornice, il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto incontroverso che la data di scadenza della pena in esecuzione era notevolmente lontana nel tempo, con la conseguente impossibilità di procedere alla valutazione della pericolosità sociale del GI in termini di attualità di tale condizione soggettiva. Tale sfasatura cronologica, secondo il Tribunale di sorveglianza di Milano, incideva negativamente sulla valutazione dell'abitualità a delinquere del condannato, attesa la notevole distanza cronologica dell'originaria richiesta rispetto alla conclusione della scadenza della pena detentiva in corso di esecuzione, tenuto conto della personalità e della capacità a delinquere del condannato che venivano analiticamente vagliate. Secondo tale condivisibile approccio ermeneutico, la declaratoria di abitualità nel delitto di cui all'art. 103 cod. pen. è inscindibile dall'applicazione o dalla prosecuzione di una misura di sicurezza, costituendo l'abitualità un profilo imprescindibile del giudizio di pericolosità del condannato, da valutare in termini di attualità sulla base dei poter discrezionali di cui il Magistrato di sorveglianza dispone. Ne consegue che, poiché nelle ipotesi di concorso di pena detentiva e di misura di sicurezza, quest'ultima si applica dopo l'esecuzione o l'estinzione della prima, la notevole distanza cronologica dalla conclusione della pena detentiva costituisce una condizione che, tenuto conto degli elementi valutabili discrezionalmente dal Magistrato di sorveglianza, può ostare alla valutazione anticipata della sussistenza o della permanenza dell'abitualità a delinquere del condannato (cfr. Sez. 1, n. 267, del 02/07/2003, Rago, Rv. 227639; Sez. 1, n. 4730, del 02/10/1998, Guidone, Rv. 211884).
2. In questo contesto processuale, occorre ribadire che la dichiarazione di delinquenza abituale, dalla quale deriva l'applicazione di una misura di sicurezza, può intervenire anche nei confronti dei soggetti che si trovano in uno stato di espiazione della pena detentiva, essendo espressione di un orientamento ermeneutico consolidato quello affermatosi in tema di misure di prevenzione, secondo cui: «La misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è applicabile anche nei confronti di persona detenuta, sicché, dovendosi distinguere tra momento deliberativo e momento esecutivo della misura di prevenzione e attenendo la sua incompatibilità con lo stato di detenzione del proposto unicamente alla esecuzione della misura stessa, questa può avere inizio solo quando tale stato venga a cessare, ferma restando la possibilità per il soggetto di chiederne la revoca, per l'eventuale venire meno B 4 della pericolosità in conseguenza dell'incidenza positiva sulla sua personalità della funzione risocializzante della pena» (cfr. Sez. U, n. 10281, del 25/10/2007, Gallo, Rv. 238658). Questi principi, dunque, trovano applicazione anche nella materia delle misure di sicurezza, risultando fondati sui medesimi presupposti ermeneutici ed essendo finalizzati al perseguimento degli stessi obiettivi di neutralizzazione dei soggetti socialmente pericolosi, così come previsto dall'art. 205, comma secondo, n. 3, cod. pen. Tuttavia, una tale soluzione ermeneutica non può essere applicata automaticamente, a prescindere dalla valutazione della posizione processuale del condannato e dalla distanza della richiesta di declaratoria di delinquenza abituale dalla scadenza del titolo esecutivo. Non è possibile, in altri termini, porre irragionevolmente sullo stesso piano le ipotesi in cui la scadenza risulta particolarmente lontana nel tempo - analogamente al caso in esame dalle - ipotesi in cui tale scadenza sia semplicemente lontana o addirittura prossima;
né è possibile esprimere un giudizio di pericolosità sociale del condannato prescindendo dalla sua personalità, dalla sua capacità a delinquere e dalle sue pregresse esperienze criminali, che dovranno essere vagliate dal Magistrato di sorveglianza nell'esercizio dei poteri discrezionali di cui dispone. Questa Corte, del resto, ha già affermato il principio secondo cui, in tema di misure di sicurezza, deve escludersi ogni automatismo applicativo collegato alla condizione detentiva del condannato, presupponendo il giudizio di pericolosità sociale l'esercizio di poteri di valutazione discrezionali da parte del Magistrato di sorveglianza, che devono essere esercitati nel rispetto dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 23 aprile 1974, n. 110 (cfr. Sez. 1, n. 46986 del 29/11/2007, Santoro, Rv. 238317; Sez. 1, n. 46938 del 17/11/2004, Savoca, Rv. 230192). Ne discende che, pur non rappresentando il regime detentivo del condannato una condizione ostativa rispetto all'esame o al riesame della sua pericolosità sociale, tale giudizio deve essere condotto dal Magistrato di sorveglianza nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, sui quale si impone una verifica rigorosa. Tali poteri discrezionali dovranno essere esercitati, nell'ambito del procedimento di sorveglianza, non in termini di astratta valutazione della pericolosità sociale del condannato, ma tenendo conto della sua personalità e degli elementi concreti idonei a connotarla, tra i quali la lontananza nel tempo della scadenza della pena detentiva certamente costituisce un dato altamente significativo che, se correttamente valutato, impedisce di ritenere incongruo il giudizio espresso. 10 5 In questa cornice ermeneutica, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha fatto corretta applicazione di tali principi, non sovrapponendo il momento deliberativo sulla pericolosità del condannato connesso alla declaratoria di delinquenza abituale richiesta al momento esecutivo della misura di sicurezza, ma ritenendo correttamente che la notevole lontananza nel tempo della scadenza della pena detentiva patita dal GI individuata nella data del 23/06/2022 tenuto conto della personalità del condannato e delle emergenze concrete non consentiva di formulare un giudizio di attualità della pericolosità sociale.
3. Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza il 15/06/2015 deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 04/05/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente NC Maria Silvio Bonito Alessandro Centonze Monito Alenteme DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6