Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 25217
CASS
Sentenza 4 maggio 2016

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La declaratoria di abitualità nel delitto di cui all'art. 103 cod. pen., da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, può intervenire anche nei confronti di soggetti che si trovano in uno stato di espiazione di una pena detentiva, essendo, peraltro, necessaria una rigorosa verifica, da parte del Magistrato di sorveglianza, della pericolosità sociale del soggetto detenuto, anche tenendo conto della lontananza nel tempo della data di scadenza della pena detentiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto della richiesta di dichiarazione di delinquenza abituale, rilevando che la notevole lontananza nel tempo della scadenza del titolo esecutivo non consentiva - avuto riguardo alla personalità del condannato e alle emergenze concrete - di formulare un giudizio di attualità della pericolosità sociale).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2016, n. 25217
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25217
Data del deposito : 4 maggio 2016

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