Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/02/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 27/2/2024, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; vista l'ordinanza resa all'udienza dell'11/7/2024, con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. con il deposito di note scritte;
lette le note scritte depositate in data 25/2/2025 e 26/2/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 26/2/2025 dalla parte convenuta
[...]
CP_1
lette le note scritte depositate in data 25/2/2025 da parte intervenuta CP_2
[...] pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4974 R.G. Cont. dell'anno 2021
TRA
- C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Via XXIV Maggio n.
3 - Fondi (LT) presso lo studio dell'avv. Valeria
LA ROCCA, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Vincenzo Monti n. 29 -
Latina, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
E
- C.F. in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Piazza del Viminale n. 5 -
Roma, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE INTERVENUTA
OGGETTO: contratto di somministrazione - accertamento negativo.
CONCLUSIONI: per parte attrice note del 25/2/2025 e 26/2/2025: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) Accertare l'inesistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale di somministrazione tra il Sig. Parte_1
e la società presso l'immobile di Via Saragat n. 3, e di
[...] Controparte_1
Via Pizzo della Bufala e Via Sandro Pertini, San Nicola la Strada (Napoli); 2)
Dichiarata l'inesistenza giuridica di qualsiasi rapporto contrattuale in San Nicola La
Strada, agli indirizzi di Via Saragat, Via Pizzo dalla Bufala e Via Sandro Pertini e a qualsivoglia ulteriore indirizzo, accertare l'illegittimità delle somme di pagamento intimate dalla società all'indirizzo del Sig. , Controparte_1 Parte_1
per le utenze identificate al codice cliente n. 329724127, n. 617428378, e n.
675767514, e di ogni ulteriore utenza ancorché non conosciuta, e conseguentemente dichiarare come non dovuto il complessivo importo di € 7.904,47, o ogni altro e diverso importo, in quanto inammissibile e comunque illegittimo. 3) Rigettare la pretesa riconvenzionale in quanto mai assolutamente provata e comunque illegittima sia in fatto che in diritto. 4) Condannare la società al risarcimento del CP_1
danno in favore del Sig. , che allo stato si quantifica in Parte_1 complessivi € 8.000,00, o di altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, da valutarsi in via equitativa. 5) In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario”; per parte convenuta (note scritte del 26/2/2025, richiamata la comparsa di costituzione e risposta): “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- in via pregiudiziale, autorizzare a chiamare in causa la Controparte_1
società (già , in persona del legale rappresentante Controparte_3 CP_3
pro tempore, con sede legale in Torino (TO), Largo Regio Parco n. 11 (cap. 10153), differendo all'uopo la data dell'udienza di prima comparizione al fine di consentirne la citazione in giudizio nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande ex adverso proposte, poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti nel presente atto, ovvero, in ogni caso, non provate.
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande dell'attore, accertare e dichiarare il diritto di ad essere Controparte_1
manlevata e tenuta indenne dalla (già innanzi alle Controparte_3 CP_3 domande formulate dall'attore e, in generale, innanzi alle conseguenze pregiudizievoli dell'emananda pronuncia per e, per l'effetto, Controparte_1
condannare la (già , in persona del legale Controparte_3 CP_3
rappresentante pro tempore, a rimborsare ad quanto questa Controparte_1
fosse costretta a pagare, ivi comprese le eventuali spese che dovesse sostenere;
- in via riconvenzionale: condannare parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta dell'importo complessivo di € 8.035,55, come da Controparte_1
estratto conto aggiornato (cfr. all. 21), rimasto insoluto e/o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi convenzionali di mora e, in subordine, legali dalle singole scadenze delle fatture sino all'effettivo saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre le spese generali, l'IVA e la CPA come per legge”; per parte intervenuta (note scritte del 25/2/2025, richiamata la comparsa di costituzione e risposta): “a) Rigettare la domanda di manleva proposta dalla
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio la società al fine di ottenere Controparte_1
l'accertamento giudiziale della inesistenza di alcun rapporto contrattuale di somministrazione con la predetta società, con la conseguenza di dichiarare non dovute le somme richieste dalla stessa convenuta, nonché la condanna della società al risarcimento del danno in favore di esso attore, quantificato in Controparte_1 complessivi € 8.000,00.
A sostegno della propria domanda, ha dedotto di aver ricevuto, in data
11/2/2019, un'intimazione di pagamento da parte di sulla base di Controparte_1
fatture per la fornitura di gas (n. 658861728) riferita ad un'utenza sita in via Giuseppe
Saragat (in San Nicola la Strada - CE), per complessivi € 713,53.
L'attore ritenendo di non essere intestatario di alcuna utenza, eccetto quella relativa alla fornitura di gas presso la propria residenza in Sperlonga, via Forma n. 58, dopo aver chiesto informazioni al servizio clienti e ottenuto conferma del fatto CP_1 che l'utenza fosse a lui intestata, ha provveduto a sporre denuncia/querela presso il
Comando dei Carabinieri di Sperlonga per denunciare il probabile furto d'identità subito, provvedendo contestualmente a diffidare dall'intimazione Controparte_1 di altri pagamenti riferiti a quell'utenza.
L'attore ha rilevato che, a seguito di quanto accaduto, avrebbe CP_1 insistito con il sollecito dei pagamenti relativi alle fatture di cui all'utenza sita in via
Saragat e altresì intimato a il pagamento di ulteriori fatture, Parte_1 relative ad un'utenza gas sita in via Pizzo della Bufala (San Nicola la Strada) per €
712,99, che sarebbe risultata formalmente intestata all'attore a sua insaputa.
Le richieste di pagamento da parte della società convenuta o di sue mandatarie
(società P.E.S. S.r.l. che avrebbe contattato il 10/10/2019) si sono Parte_1 susseguite nel tempo e contestualmente l'attore ha agito richiedendo l'accesso agli atti contrattuali e provveduto a disconoscere il debito esposto a suo carico.
In data 8-9 luglio 2020 la società a fronte del supposto CP_1
inadempimento del ha provveduto al distacco della corrente presso la Pt_1 residenza dell'attore. Ha aggiunto che dalle indagini svolte in sede penale è emersa l'imputazione per il reato di truffa e sostituzione di persona a carico di tale , che Parte_2 sarebbe stato residente presso l'abitazione ove si trova una delle utenze intestate a nome di sin dal 2001, rilevando altresì che dalla querela sporta è Parte_1
stato avviato il procedimento penale pendente presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, individuato con R.G. Dib. n. 2026/2021 proprio a carico di
[...]
. Pt_2
Nonostante ciò, avrebbe insistito nell'invio all'attore di Controparte_1
intimazioni di pagamento, in relazione alle forniture n. 329724127, n. 617428378 e n.
675767514 per una somma totale di € 7.904,47 provvedendo, a fronte del mancato adempimento, ad un ulteriore distacco della somministrazione di energia presso l'utenza della sua residenza.
Per le ragioni esposte, l'attore ha concluso chiedendo in primo luogo l'accertamento dell'assenza di alcun rapporto contrattuale di somministrazione tra lui stesso e la società rispetto alle utenze site in San Nicola la Strada Controparte_1
(CE), in via Pizzo della Bufala e via Saragat n. 3; ha, dunque, chiesto di dichiarare non dovute le somme avanzate da , concludendo altresì con una richiesta CP_1
di condanna della società di fornitura al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043
c.c..
1.1 Con comparsa depositata telematicamente il 29/12/2021, si è costituita in giudizio la società contestando integralmente quanto dedotto Controparte_1 dall'attore.
In particolare, dopo aver evidenziato sul piano normativo la distinzione, rispetto ai soggetti che operano sul mercato della fornitura del gas, tra le attività di distribuzione e di vendita del prodotto, e dunque, rispettivamente, tra le imprese di distribuzione e di vendita, ha sostenuto come la responsabilità per l'accaduto dovrebbe eventualmente imputarsi alla società di distribuzione del gas, identificata in
Controparte_3
Inoltre, ha sostenuto l'infondatezza delle pretese attoree sul presupposto per cui essa avrebbe legittimamente agito facendo valere pretese derivanti da un effettivo, proprio credito. Ha in particolare rilevato come l'assenza di un rapporto contrattuale dimostrabile sarebbe derivata dalla circostanza per cui la fornitura di gas in esame sia stata attivata per acquisizione della stessa sul mercato della fornitura di ultima istanza
(FUI) e successivamente sul mercato di Default (FDD).
Tali meccanismi, importando un sistema di attivazione automatica dell'utenza laddove sussistano determinate condizioni per cui i clienti si trovino senza fornitore, non prevederebbero la sottoscrizione di alcun contratto per la loro attivazione, ma verrebbero attivati automaticamente sulla base dei dati tecnici ed anagrafici forniti dal Distributore territorialmente competente.
In conseguenza di quanto rilevato, la società convenuta ha chiesto il rigetto delle domanda attoree.
Ha chiesto, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in giudizio della società di distribuzione sul presupposto che spetterebbe ad essa rispondere Controparte_3 delle contestazioni sollevate dall'attore in ordine alla correttezza dei consumi addebitati e, in generale, sulle questioni inerenti l'attivazione del FUI e della fornitura di Default.
Ha altresì avanzato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna di al pagamento in suo favore dell'importo di € 8.035,55, oltre Parte_1
interessi convenzionali di mora e, in subordine, legali dalle scadenze fino al saldo, per le fatture rimaste insolute.
1.2 Disposto con decreto del 7/1/2022 il differimento dell'udienza per permettere la chiamata del terzo in giudizio, come da istanza di parte convenuta, con comparsa depositata il 23/6/2022 si è costituita nel processo la la Controparte_3
quale ha sostenuto come la responsabilità per eventuali errori commessi nell'intestazione delle utenze per cui è causa in capo a dovrebbe Parte_1
solo imputarsi alla società di vendita del servizio di fornitura, nel caso di specie
[...]
ciò in quanto è quest'ultima che ha operato sul piano della stipula del CP_1
contratto di fornitura con il cliente finale, operazione cui sarebbe estranea, al contrario, la società di distribuzione.
Per tale ragione ha concluso chiedendo il rigetto della domanda di manleva proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto. CP_1 All'udienza dell'11/7/2023, il g.i. ha ammesso la prova per testi, formulata da parte attrice, limitatamente ai cap. 1, 2, 3 e dal cap. 16 al 19 della memoria istruttoria.
All'esito dell'udienza dell'11/6/2024, sentiti i testi Testimone_1
e è stata fissata per la decisione della causa ai sensi
[...] Testimone_2 dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 27/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c..
2. L'attore ha chiesto, in primo luogo, come detto, di Parte_1
accertare l'inesistenza di un rapporto contrattuale di somministrazione di energia elettrica tra di lui e la società in relazione alle utenze indicate Controparte_1
con i n. , n. 617428378, n. 675767514, e relative al sito di San Nicola la P.IVA_3
Strada (CE), in via Saragat n. 3 e via Pizzo della Bufala snc, e di accertare, di conseguenza, l'illegittimità della pretesa di pagamento delle somme intimate dalla società convenuta all'indirizzo dell'attore, considerando non dovuto l'importo complessivo di € 7.904,47.
La domanda di parte attrice è fondata nei termini di seguito esposti e deve pertanto essere accolta per quanto di ragione.
L'attore ha allegato di non aver mai stipulato un contratto di fornitura per le utenze indicate, né di aver mai usufruito delle stesse in alcun modo, essendo residente dal 30/5/2003 fino al 28/11/2008 in Sperlonga, in via Forma n. 3, e successivamente, dal 28/11/2018 fino all'attualità, in via Forma n. 58, come si evince anche dal certificato storico di residenza in atti.
A seguito della prima intimazione di pagamento ricevuta da parte di
[...]
in data 11/1/2019, in relazione alle utenze per cui è causa, ha CP_1
proceduto a sporgere, in medesima data, denuncia/querela presso il Comando dei
Carabinieri di Sperlonga, sospettando un utilizzo indebito dei propri dati anagrafici per l'intestazione fraudolenta, a suo carico, delle utenze in San Nicola la Strada (CE).
A fronte di numerose intimazioni di pagamento, susseguitesi nel tempo, anche per opera di varie società cui aveva nel frattempo ceduto il Controparte_1 proprio credito, l'attore ha provveduto ad integrare la prima querela sporta, in data
15/10/2019, dando rilievo alla circostanza per cui il 10/10/2019 avrebbe ricevuto un'intimazione di pagamento, da parte della P.E.S. S.r.l., in qualità di cessionaria del credito derivante dalle fatture per la fornitura del gas insolute, per una somma pari da € 5.872,83 (fatture non pagate dall'anno 2005 all'anno 2016, per la fornitura ENI
GAS di cui all'indirizzo di Via Saragat n. 1).
Ulteriore integrazione di querela è stata presentata in data 11/7/2020 a seguito dell'interruzione, presso l'abitazione di Sperlonga del Tammaro, della fornitura del servizio di energia elettrica, in ragione delle fatture insolute che l'attore ha continuato a disconoscere nel tempo e relative a servizi a lui non noti, chiedendo contestualmente ad di provvedere all'annullamento di un eventuale CP_1
contratto stipulato a suo nome.
Dalla querela dell'11/1/2019 e per le successive integrazioni, le indagini della procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere hanno condotto al rinvio a giudizio di , il quale sarebbe risultato conduttore presso l'abitazione sita Parte_2
in San Nicola la Strada, via Saragat n. 3.
Escusso a sommarie informazioni in merito ai fatti, dichiarava di Parte_2
aver avuto, e di avere al momento dell'audizione di fronte al Comando Stazione dei
Carabinieri di San Nicola la Strada, la disponibilità dell'immobile di proprietà di sua madre precisando altresì di “avere la disponibilità di tale immobile Parte_3 dall'anno 2001 ma di non averlo mai occupato e di non averlo mai ceduto a terzi, né tanto meno di aver mai stipulato alcun contratto di fornitura del GAS” (v. verbale in atti).
Tale ultima circostanza sarebbe risultata poi smentita dai rilievi eseguiti dai tecnici incaricati per l'effettuazione di sopralluogo presso l'abitazione in oggetto, dalla quale è emerso che siano stati ivi effettuati consumi per mc. 25.185.
A seguito di ulteriori indagini, è emerso che non sarebbe stata in CP_1
possesso di alcuna documentazione contrattuale attestante il rapporto instaurato con l'attore in ragione del fatto che l'attribuzione del rapporto di fornitura, alla società predetta, sarebbe stata realizzata per il tramite di servizio di default di distribuzione e di ultima istanza (v. doc. esito delega indagini della Staz. Carabinieri di San Nicola la
Strada, allegato all'atto di citazione).
Al fine, dunque, di risalire al contratto di somministrazione del servizio intestato al la Stazione dei Carabinieri delegata ha interpellato la società Pt_1
Acquirente Unico S.p.A., in Roma, che gestisce i flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, la quale comunicava che non era in possesso della copia dei contratti di fornitura-Gas e che il PDR 00352507078792, oggetto di indagini, risultava attivo dal 18/2/2003 con . (v. doc. esito delega CP_4 indagini allegato all'atto di citazione).
Avanzata richiesta in merito anche a Eni Gas e Luce, quest'ultima ha comunicato alla richiedente che il contratto in questione sarebbe stato attivo dal
5/11/2004 al 1/11/2016 a nome di , ma le ricerche svolte per Parte_1
risalire al contratto avevano fornito esito negativo.
La circostanza allegata dalla convenuta secondo la quale la CP_1
stessa non è in grado di fornire alcun supporto documentale del contratto stipulato per il servizio di fornitura in virtù delle modalità in cui la società è subentrata nel rapporto, deve ritenersi senz'altro veritiera.
Infatti, la fornitura di gas offerta da nel caso in esame, è Controparte_1
stata attivata per acquisizione della stessa sul mercato FUI e successivamente nel mercato di Default.
La fornitura ultima istanza (FUI) è un servizio istituito dall' (Autorità CP_5
di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) con la Delibera n. 418/2014/R/Gas per assicurare la fornitura del servizio anche quando il cliente resta senza fornitore.
L'articolo 31 del Testo Integrato sulla Vendita di Gas (cd. TIVG) prevede i casi in cui il cliente finale che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale ha diritto al servizio di fornitura di ultima istanza (cd. FUI).
Il servizio di fornitura di ultima istanza viene attivato quando il cliente si ritrova senza fornitore per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
È prevista l'attivazione del FUI per il caso di clienti non disalimentabili
(utenti morosi o non che operano nel servizio pubblico o privato ai quali non può essere interrotto il servizio, come avviene per le case di cura, ospedali o scuole), ma anche per il caso di clienti disalimentabili che presentano determinate caratteristiche
(si tratta di clienti domestici, condomini a uso domestico con consumi al di sotto dei
200.000 Smc/anno e soggetti non domestici e non morosi che non superano la soglia dei 50.000 Smc/anno).
In entrambi i casi (clienti non disalimentabili e clienti disalimentabili), il fornitore opera una cessazione amministrativa, cioè opera la risoluzione del contratto e non procederà più con la fatturazione per il punto di prelievo. In alcuni casi l'attivazione del servizio di ultima istanza si ha a seguito di fallimento di un precedente fornitore, per permettere la continuità nel servizio di fornitura energetica ai clienti rimasti privi di fornitore.
Il mercato di fornitura ultima istanza viene portato avanti da fornitori operanti nel settore delle utility individuati mediante una gara pubblica.
L'Acquirente Unico, seguendo le indicazioni dell'Autorità , organizza CP_5
procedure concorsuali con una cadenza biennale a seguito delle quali viene assegnato il fornitore di ultima istanza del servizio in una macroarea.
In determinati casi possono non sussistere i requisiti per l'attivazione del servizio FUI, quando il punto di riconsegna non rientra tra quelli che potenzialmente hanno diritto al servizio di fornitura di ultima istanza (grandi clienti), ovvero, in casi in cui la causa della risoluzione contrattuale non ne consente l'attivazione (es. la cessazione amministrativa è stata richiesta con riferimento a motivi legati alla morosità).
I consumatori finali che rientrano in queste ipotesi dovrebbero essere disalimentati, tuttavia non sempre è materialmente possibile realizzare la predetta disalimentazione, almeno contestualmente al termine da cui decorrono gli effetti della cessazione amministrativa.
Ciò nonostante, il cliente finale continua ad essere in condizione di prelevare materialmente gas dalla rete, senza averne più titolo.
Pertanto l'Autorità ha istituito un ulteriore servizio, erogato da distributori gas appositamente selezionati, la cui finalità è quella di garantire la sicurezza del sistema, mediante il bilanciamento dei prelievi che di fatto si verificano presso il relativo punto di prelievo, ossia la cd. “Disciplina del servizio di default”, entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2013.
Al fine di erogare il Servizio di Default, la normativa prevede che l'impresa di distribuzione possa approvvigionarsi nell'ambito del mercato del bilanciamento, usufruendo di una procedura semplificata, oppure ricorrendo ad uno o più utenti del bilanciamento, mantenendo esso stesso il ruolo di utente della distribuzione ai fini dell'applicazione della disciplina del settlement. Il servizio di Default ha durata massima di sei mesi, può interrompersi con la sottoscrizione di un nuovo contratto per la fornitura di gas, o a seguito di richiesta di disattivazione della fornitura.
Nel caso in esame, a seguito di cessazione amministrativa del servizio ad opera di un precedente fornitore, è subentrata nella fornitura per Controparte_1 il tramite dell'attivazione del FUI.
A seguito dell'invio delle intimazioni di pagamento, rimaste insolute in ragione del disconoscimento delle utenze da parte del “debitore”, CP_1
avrebbe incaricato la società di distribuzione, poi dalla stessa evocata in giudizio,
al fine di realizzare gli ordini di distacco della fornitura, non Controparte_3
andati a buon fine per inaccessibilità al misuratore, di conseguenza la fornitura è stata oggetto di attivazione del servizio di Default dal 1/1/2018 al 30/9/2018.
Procedendo poi, in data 19/11/2019, alla chiusura del rapporto con l'utente.
2.1 In atti, in virtù delle circostanze allegate, non risulta presente alcun elemento in grado di dimostrare la sussistenza di un rapporto contrattuale, sulla base del quale sono legittimamente intervenuti i servizi di ultima istanza e l'attivazione del meccanismo di Default, a carico dell'attore . Parte_1
Invero, la immediata contestazione dell'intestazione di ulteriori utenze per la fornitura di energia elettrica, oltre a quella effettivamente stipulata dal per Pt_1
l'abitazione ove ha fornito prova di risiedere dal 2003, fa ritenere come effettivamente l'attore non abbia concluso alcun rapporto contrattuale con alcuna impresa di fornitura del servizio e costituisce di ciò conferma anche l'assenza di qualsiasi documento in grado di dimostrare l'avvenuta sottoscrizione di un contratto a tali fini, da parte del Pt_1
Vero che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in materia che “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem: la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici” (Cass. civ., sez. III, 14/07/2023, n. 20267), per cui si ritiene che la prova del contratto in questione, in base al codice civile, può essere raggiunta anche mediante presunzioni ove sia ragionevole ritenere che, sulla base degli elementi agli atti, pur non essendovi un documento di formalizzazione del contratto, lo stesso sia comunque stato stipulato.
Ebbene, nel caso in esame, l'assenza di elementi da cui possa desumersi la stipula di un contratto di somministrazione per le utenze di San Nicola la Strada, unitamente alla circostanza della tempestiva contestazione del rapporto e l'avere l'attore agito prontamente denunciando alle autorità competenti il compimento di possibili illeciti a suo danno sono elementi che depongono a pieno sostegno della ricostruzione attorea sulla sua estraneità al rapporto contrattuale in esame.
2.2 Nel caso di specie l'attore ha agito, in primo luogo, per ottenere l'accertamento negativo del credito derivante dall'intestazione di utenze per la fornitura del servizio di energia elettrica.
In tal caso, “l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o
l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo” (Cass. civ., Sez. I, 25/3/2015-7/5/2015, n. 9201).
Tra le circostanze di cui l'attore riesce a fornire un prova positiva è il fatto che l'attore mai abbia risieduto nelle abitazioni cui si collegano le utenze formalmente a lui intestate.
La prova di quanto allegato è supportata non solo dall'allegazione del certificato storico di residenza dell'attore, da cui si rileva come lo stesso, nel periodo di utilizzo delle utenze, abbia risieduto in Sperlonga, in via Forma n. 3 e poi n. 58, dal maggio 2003 sino all'attualità, ma anche dall'audizione di , imputato a Parte_2 seguito dell'iniziativa penale che ha fatto seguito alle querele sporte dallo stesso
. Parte_1
Come anticipato sopra, l'indagato, sentito a sommarie informazioni dai
Carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada, delegata dalla procura presso il Tribunale di S. M. Capua Vetere, ha ammesso di aver dimorato presso l'abitazione in
San Nicola la Strada, via Saragat, di proprietà della madre sin dal 2001, e Parte_3
dalle indagini espletate sarebbe emersa la realizzazione di consumi energetici presso quell'utenza anche se negati dall'indagato.
Volge a favore della ricostruzione operata dall'attore anche la circostanza per cui, in data 8/3/2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere ha emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di , Parte_2 imputato a) del reato p. e p. dall'art. 640 c.p. perché, con artifizi e raggiri consistenti nello stipulare un contratto per la fornitura di energia elettrica n. 675767514 afferente all'immobile sito in San Nicola la Strada alla via Saragat 1 (…) con la società utilizzando i dati anagrafici e fiscali di sui consumi CP_1 Parte_1
di energia relativi al contratto fraudolentemente attivato, si procurava l'ingiusto profitto derivante dal mancato pagamento delle fatturazioni ammontante ad euro
5866,76, con pari danno per nonché b) del reato p. e p. dall'art. Parte_1
81 c.p., 494 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commesse in tempi, al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente, si sostituiva alla persona di indicandone le relative generalità, i Parte_1
dati anagrafici e fiscali nel contratto di fornitura di energia elettrica n. P.IVA_4
stipulato con la Società CP_1
A seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio è stato instaurato il procedimento penale per i fatti dedotti in giudizio rubricato al n. 2026/2021 R.G. -
1541/2020 R.G.N.R.
Dai verbali di audizione della persona offesa ( nel procedimento Pt_1
penale è emersa la conferma della mancata sottoscrizione di contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze di cui si discute, né di aver mai avuto in uso alcuna abitazione in San Nicola la Strada;
mentre non risulta, nel contempo, che l'attore medesimo abbia conosciuto o abbia mai avuto rapporti con l'imputato.
2.3 Possono essere valorizzate a sostegno della veridicità dei fatti rappresentati da parte attrice anche le testimonianze rese nel presente giudizio, all'udienza dell'11/6/2024.
Infatti, , moglie dell'attore, ha dichiarato, senza che Testimone_3
la circostanza possa esse posta in dubbio da elementi contrari emersi nel corso del presente giudizio, di conoscere il dal 2000 e che già da quel momento lo Pt_1
stesso avrebbe risieduto in via Forma, n. 58; ha ribadito che sino all'attualità ha ivi risieduto adibendo l'abitazione di Sperlonga a casa coniugale e aggiungendo che il non avrebbe mai vissuto in San Nicola la Strada. Pt_1
Dall'audizione di è emersa la conferma della residenza Testimone_2
stabile del in Sperlonga, ove anche in teste ha dichiarato di risiedere dal Pt_1
2007-2008.
Il teste ha altresì rilevato di ricordare l'episodio del distacco della corrente per le questioni con da lui conosciute tramite il racconto dello stesso attore, CP_1 ammettendo di aver costatato il distacco recandosi presso l'abitazione del Pt_1
anche offrendo assistenza nei giorni (che individua in 2/3) per cui il distacco dell'energia sarebbe durato.
Al di là dell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato
[...]
, la circostanza del rinvio a giudizio, della residenza di lui presso l'abitazione Pt_2
ove si trovavano le utenze in questione, confrontate con gli elementi acquisiti nel presente giudizio;
la contestuale assenza di allegazione di elementi da parte della società convenuta, in grado di dimostrare che il contratto per la fornitura di energia elettrica sia stato effettivamente concluso con l'attore, anche solo per fatti concludenti, e la conferma delle circostanze dedotte dall'attore anche per il tramite delle escussione dei testimoni citati in giudizio, fanno presumere come assolutamente verosimile che il non abbia mai concluso alcun contratto per la fornitura di Pt_1
energia elettrica, né con la società convenuta, né con altre, per le utenze di San Nicola la Strada (CE), luogo a lui estraneo.
Si deve, pertanto, accogliere la domanda relativa all'accertamento dell'inesistenza di un qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, dichiarando come integralmente non dovute, da , le somme richieste da Parte_1 CP_1
[...]
Sotto questo profilo, in alcun modo può escludersi la legittimazione di
[...]
che assume di essere titolare di un credito nei confronti dell'attore. CP_1
3. Quest'ultimo ha altresì chiesto la condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., che quantifica nella somma di €
8.000,00, stigmatizzando il comportamento della società per avergli cagionato un danno ingiusto determinato dalle insistite intimazioni di pagamento e conseguente al distacco della fornitura delle utenze presso la propria residenza, ciò che gli ha causato conseguenze pregiudizievoli per la mancata fruizione del servizio elettrico.
La norma citata regola la c.d. responsabilità extracontrattuale che sorge quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio, contrapponendosi alla responsabilità contrattuale, ove tale rapporto sussiste ma rimane inadempiuto.
Il fatto in grado di cagionare un danno ingiusto può individuarsi in qualsiasi azione umana, commissiva od omissiva, o un fatto materiale indipendente dalla condotta umana.
La norma richiede, inoltre, la sussistenza di un elemento soggettivo specifico, la cui definizione è mutuata dal diritto penale, ossia il dolo (art. 43 c.p.) consistente nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa o la colpa, che si sostanzia nella realizzazione di condotte negligenti, imprudenti o imperite ovvero nell'inosservanza di regole cautelari (leggi, regolamenti, ordini o discipline).
Tra il fatto illecito e il danno ingiusto deve sussistere un nesso di causalità, il quale viene identificato con applicazione di un principio sempre tratto dal diritto penale (art. 40 c.p.) con riferimento alla teoria della causalità materiale in base alla quale una condotta è causa di un evento se e solo se essa ne è condicio sine qua non, ossia condizione senza la quale l'evento non si sarebbe prodotto.
Nella responsabilità extracontrattuale la colpa dell'autore dell'illecito deve essere sempre provata da chi pretende il risarcimento, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.). Rimane a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e quindi anche la colpa dell'autore (art. 2043
c. c.).
Nella responsabilità aquiliana ciò implica la prova del fatto dannoso, del nesso di causalità e della colpa che costituisce, insieme, criterio di collegamento e di imputazione, strumento di individuazione del responsabile e di valutazione della sua condotta.
Infatti, “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass. civ., Sez VI, ord. 5/12/2017, n. 28995).
L'attore, nel caso in esame, ha richiamato la condotta posta in essere dalla società di fornitura estrinsecatasi in plurime richieste di pagamento di CP_1
fatture insolute che la società riteneva dovute.
Inoltre, ha sostenuto come il distacco delle utenze della propria abitazione fosse stato illegittimamente attuato in virtù del mancato pagamento - a lui non imputabile - di fatture insolute, ma relative ad altre utenze.
Nei fatti parte attrice non dimostra la portata (patrimoniale e non) del danno subito oltre a genericamente indicare di aver subito conseguenze pregiudizievoli dal distacco delle utenze fino alla riattivazione presso la propria residenza;
né è conducente a tal fine la circostanza riportata dal teste , il quale, Testimone_2
sentito all'udienza del 11/6/2024, ha riferito: “Io stesso ho potuto constatare, andando a casa sua, che la corrente non c'era e, ovviamente, tutto quello che era custodito nel frigo è andato a male. Posso riferire che qualche tempo dopo
l'episodio, non ricordo quanto tempo dopo, ha ricomprato il frigo ed il Parte_1
congelatore; suppongo che lo abbia fatto perché gli elettrodomestici erano rimasti danneggiati dalla interruzione di corrente di cui ho riferito”. La generica dichiarazione concernente gli elettrodomestici danneggiati e la presunzione di una correlazione tra il distacco della corrente e la conseguenza pregiudizievole sul funzionamento degli apparecchi non è idonea di per sé a supportare la domanda risarcitoria proposta.
Tra l'altro, deve ritenersi che, nel caso di specie, prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, il comportamento della società di fornitura del servizio energetico ha sostanzialmente rispettato ciò che prevedono i regolamenti in materia, agendo per il tramite di intimazioni di pagamento nei confronti di quello che risultava essere, seppure a seguito di condotte illecite altrui, il formale intestatario delle utenze.
Non si ritiene, dunque, sufficientemente raggiunta la prova relativa alla sussistenza di un danno ingiusto cagionato da una condotta illecita dell'agente, né di un danno-conseguenza specificamente definito ed in grado di consentire l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore, che non può essere dunque accolta.
4. Dall'accoglimento della domanda attorea volta all'accertamento negativo del credito, discende il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
[...] nei termini che seguono: “condannare parte attrice al pagamento in CP_1 favore di parte convenuta dell'importo complessivo di € Controparte_1
8.035,55, come da estratto conto aggiornato (cfr. all. 21), rimasto insoluto e/o della diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o che dovesse emergere in corso di causa, oltre interessi convenzionali di mora e, in subordine, legali dalle singole scadenze delle fatture sino all'effettivo saldo”.
Contestualmente, dal rigetto della domanda introdotta dall'attore, di condanna della al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., discende CP_1
l'assorbimento della richiesta di condannare la terza chiamata in giudizio, CP_3
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] CP_3
rimborsare ad quanto questa fosse costretta a pagare, ivi Controparte_1
comprese le eventuali spese.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta
(scaglione ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, applicati i parametri medi relativi a tutte le fasi non essendovi ragioni per discostarsene) sono regolate secondo i seguenti criteri.
Stante l'accoglimento della domanda principale dell'attore, il rigetto della domanda risarcitoria e, d'altro lato, il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, le spese vanno parzialmente compensate nella misura del 20% tra dette parti, ponendo la restante parte in capo alla parte prevalentemente soccombente
Controparte_1
Vanno compensate le spese nei rapporti tra convenuta e terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: - accerta che nessun rapporto contrattuale di somministrazione è intercorso tra e la società presso l'immobile di Via Saragat Parte_1 Controparte_1
n. 3, di Via Pizzo della Bufala e di Via Sandro Pertini, San Nicola la Strada (Napoli);
- accoglie la domanda di accertamento negativo del credito proposta da nei confronti di e dichiara non dovuto Parte_1 Controparte_1
dall'attore il complessivo importo di € 7.904,47 e ogni ulteriore importo riconducibile al rapporto di somministrazione accertato inesistente;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore nei confronti della convenuta Controparte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta Controparte_1
- compensa parzialmente le spese di lite nella misura del 20% e condanna la alla rifusione della restante parte in favore dell'attore Controparte_1 [...]
, che liquida in € 214,20 per spese vive e in € 4.061,60 per compenso al Parte_1
difensore, oltre rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge (distrazione in favore dell'avvocato che si è dichiarato antistatario);
- compensa integralmente le spese tra convenuta e terza chiamata in causa.
Latina, lì 27/2/2025
Il giudice
Luca Venditto