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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 12/05/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 329/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
, nato a [...], il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Dafne Amico,
E
, nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Claudia Giuseppina Alletto;
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c, depositato in data
18 febbraio 2025, e hanno esposto: Parte_1 Controparte_1 di avere contratto matrimonio a Caltanissetta il 4 ottobre 2017, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2017, parte II, Serie A, n. 168; che dal matrimonio sono nati due figli, in data 8/12/2017 e il 24/02/2021; Persona_1 Persona_2 che la comunione di vita materiale e spirituale tra loro è venuta meno, per incompatibilità di carattere, con conseguente concorde decisione di separarsi.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Avendo le parti rinunciato alla comparizione personale e dichiarato di non volersi riconciliare, l'udienza del 29 aprile 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. nulla ha osservato.
Preliminarmente, si rileva come dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio risulti che, dopo la pronuncia della separazione personale, con sentenza di questo Tribunale del 3 giugno 2022, i coniugi si siano riconciliati (il 1° agosto 2023), come da dichiarazione dagli stessi resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile in data 10 novembre 2023.
Sempre in via preliminare, va osservato che dalla documentazione prodotta dal PM emerge che il procedimento penale a carico del marito per il reato di cui all'art. 572 c.p, avviato nel 2021 a seguito di denuncia della moglie, è stato definito con decreto di archiviazione, emesso dal GIP di questo Tribunale il 20 giugno 2022, su conforme richiesta del PM.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenuto conto dell'oggetto della imputazione, riguardante un episodio connesso ad una lite tra i coniugi, si ritiene che tale procedimento non possa assumere rilievo sotto il profilo della idoneità del Parte_1 all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Premesso quanto sopra, il collegio ritiene che ricorrano i presupposti per l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, apparendo le stesse rispondenti all'interesse dei figli minori.
Con il ricorso, infatti, è stato previsto: l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
l'assegnazione alla moglie della casa familiare;
il regime degli incontri tra il padre ed i figli;
l'obbligo, a carico del marito, di versare mensilmente alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figli, un assegno di euro 500,00
(250,00 per ciascuno), nonché di partecipare alle spese straordinarie nel loro interesse nella percentuale del cinquanta per vento;
l'attribuzione alla moglie, per intero, dell'assegno unico universale per i figli.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto