Decreto cautelare 4 marzo 2023
Sentenza breve 12 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 12/04/2023, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2023
N. 01227/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2023, proposto dalla A.PRO.D.A. onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Distretto Socio Sanitario 45, non costituito in giudizio;
il Comune di Modica, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Miriam Dell'Ali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Coop Artemide, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
della determina n. 201 dell’1.02.2023 con la quale è stato approvato l’albo dei soggetti per “ l’accreditamento di enti del terzo settore, per erogare i servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per disabili gravi minori ed adulti ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/92 residenti nel distretto socio sanitario DSS45. Costituzione albo distrettuale ”, pubblicata il 2.02.2023, nella parte in cui non include la A.PRO.D.A. onlus come soggetto accreditato;
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale n. 1/2023 con il quale è stata rigettata l’istanza della A.PRO.D.A. onlus in quanto non iscritta al R.U.N.T.S. (registro unico nazionale del terzo settore);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che l’associazione A.PRO.D.A. onlus espone di non essere stata contemplata nella determina adottata dal Comune di Modica –Settore Affari generali e Servizi alla Persona n. 201 dell’1.02.2023 contenente l’aggiornamento dell’albo dei soggetti del terzo settore accreditati per erogare i servizi di supporto alla domiciliarità, sostegno educativo, trasporto, centro diurno, inserimento in centri sociali, inserimento in gruppi appartamento, inserimento sociale e lavorativo per persone con disabilità e per disabili gravi minori ed adulti ai sensi dell’art. 3 comma 3 L. 104/92 residenti nel distretto socio sanitario DSS45 ;
Considerato che detta esclusione risulta motivata - nel verbale n. 1 del 19.01.2023 redatto dalla Commissione di Valutazione, ed approvato con la citata determina n. 201/2023 - col rilievo che l’associazione richiedente non risulta iscritta al R.U.N.T.S. (registro unico nazionale del terzo settore);
Considerato che - come correttamente rilevato dall’A.PRO.D.A. nel ricorso ora in esame - l’avviso pubblico postulava, come requisito essenziale ai fini dell’ammissione, l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 26 della L.R. 22/1986, mentre nessuna menzione vi era fatta con riferimento all’iscrizione al R.U.N.T.S. (registro unico nazionale del terzo settore);
Considerato, pertanto, che il ricorso risulta fondato nella parte in cui deduce che l’iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore non costituiva requisito di ammissione, né la mancata iscrizione avrebbe potuto essere causa di non ammissione;
Considerato che la memoria difensiva del Comune di Modica – a difesa dell’operato della Commissione - si incentra su una diversa (presunta) criticità, rappresentata dalla asserita mancanza di iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 26 della L.R. 22/1986;
Rilevato che la ricorrente ha documentato di possedere l’iscrizione all’albo di cui all’art. 26 della L.R. 22/1986;
Rilevato anche che la Commissione di valutazione aveva individuato quale causa di non ammissione all’albo solo l’omessa iscrizione al R.U.N.T.S.;
Ritenuto, stante l’evidente fondatezza del gravame, di poter definire il contenzioso ai sensi dell’articolo 60 c.p.a. già in fase di esame della domanda cautelare, come da avviso dato alle parti all’odierna udienza, che nulla hanno rilevato al riguardo;
Ritenuto in conclusione di dover accogliere il ricorso, di annullare in parte qua la determina ed il verbale impugnati, e di condannare il Comune resistente al rimborso delle spese del giudizio secondo la regola la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Terza), accoglie il ricorso e per l’effetto annulla in parte qua gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Modica al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Bruno | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO