Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1642
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Sentenza 22 dicembre 2025

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    Il Collegio ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Tribunale adito e l'applicabilità della legge italiana. Sono stati accertati gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, ritenendo che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1642
    Giurisdizione : Trib. Bergamo
    Numero : 1642
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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