Art. 29. 1. Sono abrogati i primi tre commi dell' articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , il terzo comma dell'articolo 48 della stessa legge n. 354, nonche' la legge 12 febbraio 1975, n. 6 .
Note all'art. 29, comma 1:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23. (Remunerazione e assegni familiari). - Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento".
- Il testo dell' art. 48 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 48. (Regime di semiliberta). - Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili".
Note all'art. 29, comma 1:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23. (Remunerazione e assegni familiari). - Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento".
- Il testo dell' art. 48 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 48. (Regime di semiliberta). - Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili".