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31 ottobre 1986
31 ottobre 1986
Art. 29. 1. Sono abrogati i primi tre commi dell' articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , il terzo comma dell'articolo 48 della stessa legge n. 354, nonche' la legge 12 febbraio 1975, n. 6 .
Note all'art. 29, comma 1:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23. (Remunerazione e assegni familiari). - Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento".
- Il testo dell' art. 48 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 48. (Regime di semiliberta). - Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili".
Note all'art. 29, comma 1:
- Il testo dell' art. 23 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23. (Remunerazione e assegni familiari). - Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento".
- Il testo dell' art. 48 della legge n. 354/1975 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 48. (Regime di semiliberta). - Il regime di semiliberta' consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attivita' lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi al regime di semiliberta' sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili".
Commentari • 4
- 1. CAPO VI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITOWebit.It · https://www.filodiritto.com/ · 1
a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio Affidamento in prova al servizio sociale (4) 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. (1) (2) 2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 18/02/1992, n. 49Provvedimento: […] L'art. 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato dall'art. 29 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ma applicabile nella fattispecie, trattandosi di remunerazione di lavoro svolto da un detenuto all'interno di uno stabilimento carcerario dal 1984 al 1986, disponeva che al detenuto lavoratore fossero corrisposti dall'amministrazione penitenziaria solo i sette decimi della mercede, mentre i rimanenti tre decimi fossero versati alla Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime dei delitti istituita in base all'art. 73 della detta legge.Leggi di più...
- lavoro del detenuto in stabilimenti carcerari·
- determinazione della mercede·
- ingiustificata discriminazione·
- sent. 49/92. ordinamento penitenziario·
- illegittimita' costituzionale in parte qua.·
- imposizione ai detenuti di un onere che deve gravare sull'intera collettivita'