Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 04/05/2026, n. 8029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8029 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08029/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09985/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9985 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine Genovese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Paganica n. 13 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Anguillara Sabazia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Flavio Mattia Iacomino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
IT – Infrastrutture Wireless ALne S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AF AL S.p.A., non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Anguillara Sabazia nei confronti di Infrastrutture Wireless ALne S.p.A., ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, per l'installazione di una stazione radio base in prossimità della via Anguillarese n. 145 (area dell'ex Consorzio agrario), nonché del parere positivo di A.R.P.A. Lazio e di ogni loro atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuti, con specifico riferimento a tutti gli atti adottati nel corso del procedimento di autorizzazione per l'installazione della stazione radio base di via Anguillarese n. 145;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 5 novembre 2025:
per l’annullamento, previa concessione di misure cautelari, dell’autorizzazione tacita per l’installazione di una stazione per operatori di comunicazioni in via Anguillarese n. 145 (area dell’ex Consorzio agrario), nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, con specifico riferimento a tutti gli atti adottati nel corso del procedimento di autorizzazione, ancorché allo stato non conosciuti, nonché, ove e per quanto occorrer possa, alla nota comunale prot. n. 30723/2025;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da F.P. S.R.L. il 6 gennaio 2026:
per l’annullamento del “regolamento TLC” approvato dal Comune di Anguillara Sabazia con delibera CC 3/2006, del “Piano Antenne TLC” approvato con delibera CC 9/2007 e del PRG come modificato dagli atti impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti il 26 febbraio 2026:
per l’annullamento dell’autorizzazione tacita asseritamente perfezionatasi sull’istanza di FP S.r.l. per l’installazione di una nuova stazione per operatori di comunicazioni in via Anguillarese n. 145 (area dell’ex Consorzio agrario), nonché di ogni suo atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale, con specifico riferimento all’autorizzazione paesaggistica del Comune di Anguillara Sabazia n. 16 del 29.02.2024, alla “dichiarazione del titolo unico in autocertificazione” del 23 ottobre 2024, nonché, ove e per quanto occorrer possa, a tutti gli atti adottati nel corso del procedimento di autorizzazione, tra cui le note dell’amministrazione comunale prot. n. 25703 del 29.07.2021 e prot. n. 30723/2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Anguillara Sabazia, di IT – Infrastrutture Wireless ALne S.p.A e di F.P. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato il 28 luglio 2025 e con i motivi aggiunti successivamente introdotti, -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Anguillara Sabazia per l’installazione di una stazione radio base in via Anguillarese n. 145. I ricorrenti hanno affidato le loro doglianze complessivamente a venti articolati motivi, sollevando anche dubbi di legittimità costituzionale rispetto alla normativa di settore.
L’Amministrazione resistente e le controinteressate F.P. S.r.l. e IT hanno eccepito in via preliminare la tardività del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché la loro inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere; nel merito hanno poi chiesto il rigetto delle domande avversarie perché infondate. F.P. S.r.l. ha anche proposto ricorso incidentale avverso la normativa comunale in materia di impianti di telecomunicazione, meglio specificata in epigrafe.
All’udienza camerale del 13 gennaio 2026, i ricorrenti hanno rinunciato alla domanda cautelare ed è stata conseguentemente fissata l’udienza pubblica del 28 aprile 2026. In tale occasione, che ha fatto seguito allo scambio di memorie e repliche tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che sia il ricorso che i motivi aggiunti debbano essere dichiarati irricevibili.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di impianti di telecomunicazione, che prende spunto dagli indirizzi già espressi in materia edilizia, i momenti «da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso (…) vanno individuati: nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.), dal completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto» (in questo senso da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 437 che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio).
Nel caso di specie, il Collegio è dell’avviso che le numerose contestazioni dei ricorrenti vadano riferite all’ an , in quanto dirette a contestare la stessa possibilità di realizzare l’opera nell’area considerata e non le sue modalità esecutive. Come già rilevato in casi analoghi, «[l]a prospettata e invocata (pretesa ad una) diversa localizzazione è in realtà volta ad impedire in radice che l’infrastruttura sia realizzata nell’area vicina alle loro abitazioni e, in tale prospettiva, anche i vizi di natura per così dire procedimentale sono pur sempre preordinati a questo obiettivo che costituisce il (vero) vantaggio finale alla base dell’interesse al ricorso dei ricorrenti» (in questi termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2026, n. 437).
Anche nel caso in esame, dunque, è dall’inizio dei lavori che deve farsi decorrere il termine di impugnazione.
Ebbene, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle fotografie del cantiere, emerge chiaramente che già dal 3 febbraio 2025 – data di inizio dei lavori – erano comprensibili sia la natura dell’intervento, sia l’avvio delle attività edilizie (cfr. Allegato 11: doc. 9 - comunicazione di inizio lavori, depositato dal Comune di Anguillara Sabazia il 9 gennaio 2026; Allegato 3: All. 25_foto inizio cantiere.7z, depositato da F.P. S.r.l. il 18 marzo 2026).
In particolare, dalla documentazione suddetta risulta che il 3 febbraio 2025 l’area interessata dai lavori, accessibile a terzi, era stata recintata, con apposizione: (a) del cartello di cantiere, ove era riportato che i lavori erano relativi alla costruzione di una stazione radio base di F.P.; (b) dell’ordinanza comunale n. 8 del 29 gennaio 2025, con cui venivano disposte modifiche alla circolazione stradale a partire dalle ore 7.00 del 3 febbraio 2025, “Vista la richiesta, protocollo n. 2543/2025, effettuata dall’Ing. -OMISSIS- in qualità di Direttore dei lavori per installazione di infrastruttura di comunicazione elettronica presso l’area comunale distinta in catasto al foglio 19 part. 9”.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo, notificato il 28 luglio 2025, sia tardivo.
La giurisprudenza sopra esposta, infatti, non consente di assegnare rilevanza dirimente all’innalzamento del traliccio, nella prospettiva dei ricorrenti avvenuta il 29 maggio 2025. Si tratta, infatti, di attività di gran lunga successiva rispetto al momento in cui erano percepibili, per i ricorrenti, l’inizio e la natura dei lavori; senza considerare, peraltro, che l’innalzamento del traliccio presuppone, oltre alla pubblicizzazione e messa in sicurezza dell’area di cantiere nei termini sopra evidenziati, anche la previa realizzazione di interventi edilizi significativi, quale la realizzazione della platea in cemento armato su cui installare l’impianto.
Pertanto – a prescindere dalla questione concernente la dedotta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (che pure assume nel caso di specie caratteri peculiari, in considerazione del fatto che si discute della realizzazione della sola “infrastruttura passiva”, non ancora dotata di antenne diffusive di onde elettromagnetiche) – il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
L’irricevibilità del ricorso introduttivo si estende anche ai successivi atti di motivi aggiunti.
Ed infatti, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, la sorte di questi ultimi dipende da quella del ricorso principale. In particolare «[l]a connessione che si instaura tra ricorso principale e motivi aggiunti determina che, nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio, come nel caso di specie, sia dichiarato irricevibile (o inammissibile o improcedibile) i motivi aggiunti vengano travolti da tale statuizione, a meno che non sussista la possibilità di una loro qualificazione alla stregua di ricorso autonomo, essendo a tal fine necessario che la notifica dei motivi aggiunti sia effettuata presso il domicilio dell'Amministrazione, e non già e non solo, presso quello del procuratore costituito; il ricorso sia autonomo dal punto di vista degli atti impugnati e delle censure ad essi riferibili; sia rilasciata distinta procura speciale per l'impugnazione di nuovi atti oggettivamente connessi con quelli gravati con il ricorso principale» (così da ultimo T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 3 marzo 2025, n. 1749).
Laddove il ricorso introduttivo sia dichiarato irricevibile, dunque, l’atto di motivi aggiunti non segue la stessa sorte solo nel caso in cui sia qualificabile come ricorso autonomo, secondo i criteri delineati dalla richiamata giurisprudenza.
Nel caso di specie, gli atti di motivi aggiunti non sono stati notificati presso il Comune di Anguillara Sabazia, ma soltanto presso i procuratori già costituiti in giudizio. Inoltre, non è stata allegata una nuova procura, ma gli stessi atti di motivi aggiunti rinviano a quella allegata al ricorso principale. Pertanto, anche tali atti devono essere dichiarati irricevibili.
Alla declaratoria di irricevibilità del ricorso e dei motivi aggiunti consegue l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso incidentale proposto da F.P. S.r.l..
La decisione in rito consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
- dichiara irricevibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco LO, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni RO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni RO | Francesco LO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.