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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4.2.2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3197/2024
vertente tra parte domiciliata in VIA GUGLIELMO SALICETO 4 00161 ROMA rappresentata Parte_1 dall'avv. IANNUCCI FRANCESCA e avv. SCORDAMAGLIA SIMONE ( VIA C.F._1
GUGLIELMO SALICETO 4 00161 ROMA;
Parte appellante contro parte domiciliata in VIA DEI FIORENTINI N. 21 Controparte_1 80133 NAPOLI rappresentata dall'avv. SALVATORE LORETTA
Parte appellata nonché
CP_2
Parte Appellata contumace
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5589/2024, emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del
Lavoro in data 14.05.2024. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024 ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe. Parte_1
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame e, in via Controparte_1 preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dal diritto di proporre appello, ai sensi dell'art. 327 cpc.
Non si costituiva l' . CP_2
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
****
In via preliminare osserva la Corte come l'appello debba essere dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cpc, termine di carattere perentorio che decorre dalla pubblicazione della sentenza, mediante deposito della stessa in cancelleria (art. 133, 1° c., cpc “La sentenza è resa pubblica mediante deposito in cancelleria del giudice che l'ha pronunciata”).
La sentenza gravata è stata, infatti, depositata e pubblicata in data 14.05.2024 (v. sentenza in atti); ne consegue l'inammissibilità del proposto appello in quanto depositato in data 20.11.2024, oltre il termine di sei mesi previsto dalla legge, tenuto altresì conto che non si applica alle controversie individuali in materia di lavoro e previdenza la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969.
Va in proposito osservato che tra le controversie previdenziali rientrano non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti, come nella presente fattispecie, alla definizione del rapporto contributivo, vertendosi in tema di opposizione ad intimazione di pagamento notificata dall' CP_1
per crediti contributivi (v. Cass. 11.09.2020 n. 18958 riguardante una domanda di
[...] CP_2 CP_ riclassificazione con relativa attribuzione di diversa posizione contributiva e Cass. n. 5090/2009, ivi richiamata, relativa ad opposizione a cartella riguardante il pagamento di contributi previdenziali).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono le regole della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Deve darsi, altresì, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Dichiara l'appello inammissibile;
-Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.320,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste