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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa
da con l'Avv. Giovanni D'Aloia del Foro di Bergamo Parte_1
appellante in riassunzione
contro
con l'Avv. Federico Carminati del Foro di Controparte_1
Bergamo
appellata
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
35807/23, depositata il 22.12.2023 in materia testamentaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE MARTINI:
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
Voglia la Corte d'Appello adita in sede di rinvio, in ossequio al principio dettato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di annullamento del 18/12/2023, resa pubblica in data 22/12/2023 (R.G. 36599/2018) -all.
1- in accoglimento delle domande giudiziali formulate da parte attrice , rigettata ogni Parte_1 avversaria domanda e impugnazione, confermare le decisioni di prime cure del Tribunale di Bergamo numero 757/2010 del 11/3/2010 (R.G. 5912/2007 - cron. 1579/2010 – Rep. 1668/2010) e numero 1379/2016 (pubblicata il 29/4/2016 – R.G. 5912/2007 – Rep. 2984/2016 del 29/4/2016) condannando, per l'effetto, CP_1
a pagare, in favore di la somma di € 424.278,67,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese dei due gradi di appello e del grado di legittimità.
PER PARTE MANGANELLO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita quale Giudice del rinvio, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO
− rigettare l'avversa domanda di condanna in capo esclusivamente alla sig.ra
[...]
come formulata in atto di citazione in riassunzione;
Controparte_1
accertare e dichiarare che la quota del 20% dei soldi oggetto del legato del de cuius in favore di , va riferito alla liquidità esistente sui conti Parte_1 correnti bancari di alla data di sua morte;
Controparte_2
− dichiarare dovuta a titolo di legato alla , da parte della Parte_1 sig.ra in proprio e nella qualità di erede beneficiata della Controparte_1 madre, la somma complessiva di euro 11.644,33;
− compensare parzialmente detta somma con il controcredito vantato dalla sig.ra
pari ad euro 3.686,00; Controparte_1
accertare e dichiarare che ha accettato con beneficio Controparte_1
d'inventario l'eredità della madre con atto del notaio Persona_1 Per_2 del 29.02.2016;
− rigettare l'avversa domanda di accertamento dell'accettazione pura e semplice dell'eredità di da parte di e di ogni Persona_1 Controparte_1 connessa e conseguente domanda;
− accertare e dichiarare che la somma dovuta alla sig.ra Parte_1 quale legato in morte di è a carico di in Controparte_2 Controparte_1 proprio per quota di metà e di quale erede beneficiata Controparte_1 della madre per l'altra metà; Persona_1
− condannare parte attrice in riassunzione a restituire a parte resistente in riassunzione, sia in proprio che quale erede della madre , la Persona_1 somma di 200.000,00 euro percepita in parziale esecuzione della sentenza di primo grado;
− con rivalutazione ed interessi dal pagamento eseguito all'effettiva restituzione;
IN VIA SUBORDINATA − Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare che l'importo del 20% del legato,
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
come statuito dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 1575/2018 è pari ad euro 209.191,83 e che, in virtù dell'importo già percepito dalla sig.ra CP_3
a parziale esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro
[...]
200.000,00, residua un importo dovuto dalla sig.ra sia in Controparte_1 proprio che quale erede beneficiata della madre pari ad euro Persona_1
9.191,83. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, eventualmente anche rideterminando l'importo della somma che risulterà in corso di causa, dichiarare la compensazione della somma dovuta dalla sig.ra sia in Controparte_1 proprio che quale erede beneficiata della madre a titolo di Persona_1 legato, con l'importo di euro 200.000,00 già percepito dalla sig.ra in Pt_1 parziale esecuzione della sentenza di Primo grado. IN OGNI CASO − Spese di lite inerenti a tutti i gradi di giudizio interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA - ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati nella seconda memoria ex art. 183 cpc di primo grado, da intendersi quivi integralmente ritrascritti, con i testimoni ivi indicati, provvedendo alla loro escussione. Si formula espressa istanza per il deposito dei fascicoli dei gradi precedenti anche in formato cartaceo attesa l'esistenza di plurimi originali di scritture provenienti dal de cuius
quali agende e diari. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo Parte_1
e la madre (deceduta nelle more Controparte_4 Persona_3 del giudizio ed alla quale è subentrata la ) deducendo che era deceduto CP_1
, rispettivamente padre e marito delle convenute, che con Controparte_2 testamento olografo del 12/9/1999 aveva previsto che il 25 % dei propri soldi fosse attribuito a titolo di legato, e per la quota del 20%, in favore dell'attrice, spettando il residuo 5% ai fratelli. Poiché la successione si era devoluta per il resto secondo le regole della successione legittima, sosteneva che l'espressione contenuta nel testamento “tutti i soldi in mio possesso” doveva essere interpretata nel senso che il legato comprendeva non solo il denaro liquido, ma tutti gli investimenti mobiliari, le quote dell'Immobiliare K s.r.l., e quindi tutte le disponibilità mobili appartenute in vita al de cuius, tra cui si inseriva anche un conto deposito con investimenti per oltre due milioni di euro. Chiedeva quindi la condanna delle convenute all'adempimento del legato.
2. Costituendosi le convenute, per quanto interessa nella presente sede di rinvio, assumevano che l'espressione oggetto del legato era da intendersi limitata al solo saldo del conto corrente del defunto.
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
3. Il Tribunale di Bergamo con la sentenza non definitiva n. 757/2010 dichiarava che oggetto del legato era non solo il denaro liquido ma anche gli investimenti mobiliari esistenti alla data del decesso del de cuius. Nella successiva sentenza definitiva il Tribunale, rigettata la domanda di riduzione delle convenute, condannava queste ultime al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 424.278,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ritenendo che occorreva escludere solo il valore delle quote delle società delle quali il defunto era socio.
4. proponeva impugnazione e la Corte di Appello di Controparte_1
Brescia, con la sentenza n. 1575 del 10 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza appellata riduceva la condanna della convenuta al versamento della somma di € 209.191,83. Nell'esaminare la censura dell'appellante in merito alla corretta interpretazione delle volontà testamentarie concernenti il legato, la Corte d'Appello richiamava i principi che presiedono all'interpretazione delle volontà testamentarie, rilevando che il de cuius, quando aveva fatto riferimento ai “soldi” aveva ragionevolmente inteso distribuire tra gli eredi ed i legatari il suo patrimonio mobiliare, così che l'espressione intendeva designare, accanto al denaro contante, anche il denaro in quel momento investito in prodotti finanziari. Andavano però escluse le partecipazioni azionarie, e quindi anche le obbligazioni e le azioni, per le quali era intervenuta rinuncia da parte dell'appellata. Secondo la Corte, ai fini della corretta esegesi del testamento bisognava prendere in esame anche la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, e la sentenza, partendo dalle sue umili origini e dai suoi inizi lavorativi, che lo avevano poi portato a divenire un imprenditore di successo nel settore tessile, riteneva che la stessa descrizione offerta dall'appellante induceva a reputare che, stante la volontà di distribuire il proprio patrimonio mobiliare, l'espressione utilizzata in concreto mirava ad assegnare anche il denaro rappresentato da titoli convertibili immediatamente, liquidabili con semplici operazioni contabili. Ai fini del calcolo del legato andavano quindi considerati i conti correnti intestati al de cuius, le gestioni patrimoniali ed i fondi comuni di investimento, con esclusione del valore di obbligazioni ed azioni, in quanto assimilabili alle quote societarie, dal che ne derivava una somma di importo inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado. Quanto alla frazionabilità delle obbligazioni tra coeredi, la stessa era superata per effetto della successione della figlia alla madre “salvi gli eventuali effetti dell'accettazione con il beneficio dell'inventario”.
5. proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Parte_1
resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso Controparte_1 incidentale affidato a tre motivi. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
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6. Con ordinanza depositata il 22.12.2023 la Corte di Cassazione, rigettati tutti gli altri gravami, accoglieva il solo primo motivo di impugnazione proposto dalla sulla base delle seguenti argomentazioni. Pt_1
“…La sentenza impugnata, compiendo una corretta applicazione dei principi che questa Corte ha dettato in materia di interpretazione delle volontà testamentarie (secondo cui l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita, così ex multis Cass. n. 10882/2018), ha ritenuto che il termine
“soldi” fosse stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse essere facilmente convertito in denaro mediante semplici operazioni contabili.
…Assume la che la portata estensiva della disposizione a titolo di legato, in Pt_1 quanto idonea a ricomprendere ogni forma di investimento mobiliare caratterizzata dalla immediata convertibilità in denaro avrebbe dovuto attrarre nella previsione testamentaria non solo le componenti patrimoniali indicate a pag. 13, ma anche le azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in borsa trattandosi di titoli che condividono con quelli espressamente riconosciuti in sentenza, il carattere della immediata convertibilità… Nella fattispecie si palesa proprio il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Infatti, una volta rilevata la incensurabilità della lettura estensiva della nozione di
“soldi” relativa al legato di cui è beneficiaria la e ritenuto altresì che ciò che Pt_1 connota le componenti incluse nel calcolo del legato è appunto la immediata convertibilità dei titoli in legato con semplici operazioni contabili, è del tutto inconciliabile la successiva affermazione della Corte d'Appello che ha escluso il valore di tutte le azioni ed obbligazioni, trattandosi, soprattutto per quelle relative a società quotate in borsa ovvero oggetto di contrattazione su apposti mercati, di titoli aventi una funzione chiaramente di investimento e connotati dalla possibilità di una sollecita ed agevole conversione del loro valore di mercato in denaro. Né può sorreggere la coerenza della conclusione della Corte il richiamo alla rinuncia dell'appellata, essendo l'estensione della rinuncia anche alle azioni ed obbligazioni de quibus viziata da una erronea lettura della rinuncia, che la stessa sentenza riporta a pag. 8 essere riferita solo alle quote sociali, e cioè alle partecipazioni a quelle s.r.l. nelle quali il de cuius aveva un ruolo attivo, essendo la partecipazione non funzionale 5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
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ad una finalità di investimento, ma allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. L'affermazione di cui alla pag. 11 secondo cui la rinuncia nei termini ora esposti si estendesse a tutte le partecipazioni azionarie risulta affetta quindi da una altrettanto insanabile contraddizione con le premesse che sorreggono l'interpretazione delle volontà testamentarie, tradendo quella che era stata la valutazione in punto di estensione del legato. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza deve quindi essere cassata per la nullità della motivazione, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo esame, previa individuazione tra le varie forme di investimento poste in essere dal de cuius di quelle che si presentano come titoli convertibili in denaro mediante semplici operazioni contabili… La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
7. Il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla signora che svolgeva la Pt_1 domanda di cui alle conclusioni sopra riportate. Si costituiva anche in questa fase la signora , svolgendo a sua volta le CP_1 domande di cui alle conclusioni sopra riportate. Precisate le conclusioni e depositate dalle parti le memorie conclusive, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La presente vertenza, per come giunta a questa Corte in sede di giudizio di rinvio ex artt. 392 e segg. c.p.c., ha come oggetto esclusivamente la determinazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, dell'oggetto del legato effettuato dal defunto in favore di Controparte_2 Parte_1
9. Al riguardo, risulta corretto quanto dedotto dalla secondo cui: “Come si Pt_1 può evincere agevolmente dal principio dettato dalla Corte di Cassazione, nel significato di soldi non possono che essere ricomprese tutte le forme di investimento di “immediata convertibilità” (pagina 9 dell'ordinanza della Corte di Cassazione), sicché le azioni e le obbligazioni quotate in Borsa oltre alle componenti patrimoniali di pagina 13 della sentenza della Corte d'Appello (vedi la pagina 9 della decisione di legittimità). In buona sostanza è corretto ciò che aveva deciso il Tribunale di Bergamo con la sentenza numero 1379/2016, vale a dire la condanna a pagare a la somma di € 424.278,67, oltre interessi legali dalla data della domanda al Pt_1 saldo”.
10. Di contro, manifestamente infondate sono le obiezioni della che, in CP_1 buona sostanza, si basano su due argomentazioni. Con la prima si sostiene che “per essere liquidabili e, quindi, quantificabili, gli stessi
[titoli] dovrebbero essere venduti sul mercato mobiliare con l'alea di prezzo insita in 6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
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detta operazione. Oltre a ciò, a seguito della vendita, debbono essere decurtati i costi del necessario intervento dell'istituto bancario che opera come mediatore della vendita”. La seconda obiezione risale alla accettazione con beneficio di inventario da parte della della eredità della madre , parte originaria CP_1 Persona_3 del processo e deceduta nelle more dello stesso. In particolare si sostiene che “in virtù dell'accettazione con beneficio d'inventario ratificata anche dalla Corte di Cassazione, [la ] dovrà essere CP_1 condannata unicamente per metà della somma disposta in condanna, cui dovrà essere decurtata la somma già versata”, onde “la condanna in capo alla sig.ra
dovrà essere contenuta pro quota fatti “salvi gli effetti dell'accettazione CP_1 con beneficio d'inventario”, ossia per la metà della somma cui verrà detratta la somma già versata in vigore della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo”.
11. Con riferimento alla prima argomentazione si rileva che dalla sentenza di primo grado (pg. 11 e 12) risulta che era a suo tempo stata disposta CTU per determinare la consistenza del patrimonio lasciato dal de cuius e che le somme relitte “in base alle incontestate risultanze della espletata CTU ammontavano al momento di apertura della successione a complessivi € 2.139.823,39 per cui l'ammontare del legato disposto a favore della risulta pari ad € 427.964,67 oltre interessi legali Pt_1 dalla data della domanda al saldo. L' importo di cui sopra deve peraltro essere ridotto di € 3.686,00 stante il controcredito –affatto contestato dalla difesa attrice- vantato dalle convenute in forza del provvedimento n 3474/07 di questo Tribunale, sicchè l'ammontare del debito delle convenute, operata l'opportuna compensazione, va fissato in € 424.278,67”. Anche la Corte d'Appello, nella sentenza emessa a chiusura del giudizio di secondo grado (pg. 12) fa riferimento alla “incontestate risultanze della CTU” circa il valore dell'asse ereditario, sicché le obiezioni svolte in sede di rinvio da parte della resistente, del tutto nuove, sono tardive e soprattutto precluse dal giudicato formatosi in punto valorizzazione del patrimonio ereditario. Esse, inoltre, si scontrano frontalmente con la regola, sancita dall'art. 394 comma 3 c.p.c. secondo cui, nel giudizio di rinvio, “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”. Donde la costante giurisprudenza secondo cui “nel giudizio di rinvio le parti non possono avanzare nuove domande o nuove conclusioni, diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio pregresso, anche se vertenti su questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione” (così da ultimo Cass. 22828/24; Cass. 21322/24; Cass. 29879/23).
12. Quanto alla seconda obiezione va rilevato che l'appellata: a) svolge una serie di conteggi sull'ammontare dell'asse ereditario della madre il cui supporto probatorio non si preoccupa minimamente di indicare, e che non possono quindi considerarsi in alcun modo attendibili;
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b) produce del tutto irritualmente dei documenti nuovi (il rogito relativo alla vendita da parte della dell'immobile facente parte della eredità materna e i CP_1 relativi assegni); c) sembra dare per scontato, peraltro in modo apodittico e senza motivazione alcuna, che l'accettazione con beneficio di inventario limiti automaticamente la sua responsabilità patrimoniale “unicamente per metà della somma disposta in condanna” mentre al contrario, nei rapporti con i creditori del de cuius, l'effetto della accettazione con beneficio di inventario, ai sensi dell'articolo 490 comma 2 n. 1 c.c., consiste solo -cosa ben diversa- nel fatto che “l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti”; cosa quest'ultima che la appellata non ha minimamente provato;
d) propone domande il cui collegamento con gli effetti della accettazione con beneficio di inventario è estremamente nebuloso, il che implica la loro inammissibilità, giustificandone comunque il rigetto;
e) non si preoccupa neppure di precisare, con il necessario riferimento ai relativi documenti di supporto, se sia stato o meno compiuto inventario della eredità nel termine di 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, come prescritto dall'articolo 487 comma 2 c.c. Anche la tesi difensiva fin qui esaminata non può quindi che essere rigettata integralmente.
13. Da quanto precede consegue che la signora va Controparte_1 condannata a pagare, in favore di , la somma di € 424.278,67, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Da tali importi andrà ovviamente dedotto quanto pagato dalla alla CP_1 nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza a suo tempo emessa dal Pt_1
Tribunale di Bergamo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il grado d'appello, per il giudizio in Cassazione e per il giudizio di rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. condanna la signora a pagare alla signora Controparte_1 [...]
l'importo di € 424.278,67, dedotte le somme eventualmente Parte_1 pagate in esecuzione della sentenza n. 1379/16 emessa dal Tribunale di Bergamo nel presente procedimento, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. conferma la sentenza n. 1379/16 emessa dal Tribunale di Bergamo anche per quanto riguarda le statuizioni sulle spese di lite;
3. condanna la signora a rifondere alla signora le spese del CP_1 Pt_1 giudizio di appello che liquida in € 17.000; le spese del giudizio in Cassazione 8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024 che liquida in € 10.000; le spese della fase di rinvio che liquida in € 12.000; il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CAP;
non risultano spese borsuali documentate;
4. respinge tutte le domande proposte dalla appellata.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est.
Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere Aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa
da con l'Avv. Giovanni D'Aloia del Foro di Bergamo Parte_1
appellante in riassunzione
contro
con l'Avv. Federico Carminati del Foro di Controparte_1
Bergamo
appellata
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
35807/23, depositata il 22.12.2023 in materia testamentaria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE MARTINI:
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
Voglia la Corte d'Appello adita in sede di rinvio, in ossequio al principio dettato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza di annullamento del 18/12/2023, resa pubblica in data 22/12/2023 (R.G. 36599/2018) -all.
1- in accoglimento delle domande giudiziali formulate da parte attrice , rigettata ogni Parte_1 avversaria domanda e impugnazione, confermare le decisioni di prime cure del Tribunale di Bergamo numero 757/2010 del 11/3/2010 (R.G. 5912/2007 - cron. 1579/2010 – Rep. 1668/2010) e numero 1379/2016 (pubblicata il 29/4/2016 – R.G. 5912/2007 – Rep. 2984/2016 del 29/4/2016) condannando, per l'effetto, CP_1
a pagare, in favore di la somma di € 424.278,67,
[...] Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, oltre alle spese dei due gradi di appello e del grado di legittimità.
PER PARTE MANGANELLO:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita quale Giudice del rinvio, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO
− rigettare l'avversa domanda di condanna in capo esclusivamente alla sig.ra
[...]
come formulata in atto di citazione in riassunzione;
Controparte_1
accertare e dichiarare che la quota del 20% dei soldi oggetto del legato del de cuius in favore di , va riferito alla liquidità esistente sui conti Parte_1 correnti bancari di alla data di sua morte;
Controparte_2
− dichiarare dovuta a titolo di legato alla , da parte della Parte_1 sig.ra in proprio e nella qualità di erede beneficiata della Controparte_1 madre, la somma complessiva di euro 11.644,33;
− compensare parzialmente detta somma con il controcredito vantato dalla sig.ra
pari ad euro 3.686,00; Controparte_1
accertare e dichiarare che ha accettato con beneficio Controparte_1
d'inventario l'eredità della madre con atto del notaio Persona_1 Per_2 del 29.02.2016;
− rigettare l'avversa domanda di accertamento dell'accettazione pura e semplice dell'eredità di da parte di e di ogni Persona_1 Controparte_1 connessa e conseguente domanda;
− accertare e dichiarare che la somma dovuta alla sig.ra Parte_1 quale legato in morte di è a carico di in Controparte_2 Controparte_1 proprio per quota di metà e di quale erede beneficiata Controparte_1 della madre per l'altra metà; Persona_1
− condannare parte attrice in riassunzione a restituire a parte resistente in riassunzione, sia in proprio che quale erede della madre , la Persona_1 somma di 200.000,00 euro percepita in parziale esecuzione della sentenza di primo grado;
− con rivalutazione ed interessi dal pagamento eseguito all'effettiva restituzione;
IN VIA SUBORDINATA − Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare che l'importo del 20% del legato,
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
come statuito dalla Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 1575/2018 è pari ad euro 209.191,83 e che, in virtù dell'importo già percepito dalla sig.ra CP_3
a parziale esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro
[...]
200.000,00, residua un importo dovuto dalla sig.ra sia in Controparte_1 proprio che quale erede beneficiata della madre pari ad euro Persona_1
9.191,83. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, eventualmente anche rideterminando l'importo della somma che risulterà in corso di causa, dichiarare la compensazione della somma dovuta dalla sig.ra sia in Controparte_1 proprio che quale erede beneficiata della madre a titolo di Persona_1 legato, con l'importo di euro 200.000,00 già percepito dalla sig.ra in Pt_1 parziale esecuzione della sentenza di Primo grado. IN OGNI CASO − Spese di lite inerenti a tutti i gradi di giudizio interamente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA - ammettere i capitoli di prova testimoniale formulati nella seconda memoria ex art. 183 cpc di primo grado, da intendersi quivi integralmente ritrascritti, con i testimoni ivi indicati, provvedendo alla loro escussione. Si formula espressa istanza per il deposito dei fascicoli dei gradi precedenti anche in formato cartaceo attesa l'esistenza di plurimi originali di scritture provenienti dal de cuius
quali agende e diari. Controparte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Bergamo Parte_1
e la madre (deceduta nelle more Controparte_4 Persona_3 del giudizio ed alla quale è subentrata la ) deducendo che era deceduto CP_1
, rispettivamente padre e marito delle convenute, che con Controparte_2 testamento olografo del 12/9/1999 aveva previsto che il 25 % dei propri soldi fosse attribuito a titolo di legato, e per la quota del 20%, in favore dell'attrice, spettando il residuo 5% ai fratelli. Poiché la successione si era devoluta per il resto secondo le regole della successione legittima, sosteneva che l'espressione contenuta nel testamento “tutti i soldi in mio possesso” doveva essere interpretata nel senso che il legato comprendeva non solo il denaro liquido, ma tutti gli investimenti mobiliari, le quote dell'Immobiliare K s.r.l., e quindi tutte le disponibilità mobili appartenute in vita al de cuius, tra cui si inseriva anche un conto deposito con investimenti per oltre due milioni di euro. Chiedeva quindi la condanna delle convenute all'adempimento del legato.
2. Costituendosi le convenute, per quanto interessa nella presente sede di rinvio, assumevano che l'espressione oggetto del legato era da intendersi limitata al solo saldo del conto corrente del defunto.
3 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
3. Il Tribunale di Bergamo con la sentenza non definitiva n. 757/2010 dichiarava che oggetto del legato era non solo il denaro liquido ma anche gli investimenti mobiliari esistenti alla data del decesso del de cuius. Nella successiva sentenza definitiva il Tribunale, rigettata la domanda di riduzione delle convenute, condannava queste ultime al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 424.278,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ritenendo che occorreva escludere solo il valore delle quote delle società delle quali il defunto era socio.
4. proponeva impugnazione e la Corte di Appello di Controparte_1
Brescia, con la sentenza n. 1575 del 10 ottobre 2018, in parziale riforma della sentenza appellata riduceva la condanna della convenuta al versamento della somma di € 209.191,83. Nell'esaminare la censura dell'appellante in merito alla corretta interpretazione delle volontà testamentarie concernenti il legato, la Corte d'Appello richiamava i principi che presiedono all'interpretazione delle volontà testamentarie, rilevando che il de cuius, quando aveva fatto riferimento ai “soldi” aveva ragionevolmente inteso distribuire tra gli eredi ed i legatari il suo patrimonio mobiliare, così che l'espressione intendeva designare, accanto al denaro contante, anche il denaro in quel momento investito in prodotti finanziari. Andavano però escluse le partecipazioni azionarie, e quindi anche le obbligazioni e le azioni, per le quali era intervenuta rinuncia da parte dell'appellata. Secondo la Corte, ai fini della corretta esegesi del testamento bisognava prendere in esame anche la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, e la sentenza, partendo dalle sue umili origini e dai suoi inizi lavorativi, che lo avevano poi portato a divenire un imprenditore di successo nel settore tessile, riteneva che la stessa descrizione offerta dall'appellante induceva a reputare che, stante la volontà di distribuire il proprio patrimonio mobiliare, l'espressione utilizzata in concreto mirava ad assegnare anche il denaro rappresentato da titoli convertibili immediatamente, liquidabili con semplici operazioni contabili. Ai fini del calcolo del legato andavano quindi considerati i conti correnti intestati al de cuius, le gestioni patrimoniali ed i fondi comuni di investimento, con esclusione del valore di obbligazioni ed azioni, in quanto assimilabili alle quote societarie, dal che ne derivava una somma di importo inferiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado. Quanto alla frazionabilità delle obbligazioni tra coeredi, la stessa era superata per effetto della successione della figlia alla madre “salvi gli eventuali effetti dell'accettazione con il beneficio dell'inventario”.
5. proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Parte_1
resisteva con controricorso, proponendo a sua volta ricorso Controparte_1 incidentale affidato a tre motivi. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso incidentale.
4 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
6. Con ordinanza depositata il 22.12.2023 la Corte di Cassazione, rigettati tutti gli altri gravami, accoglieva il solo primo motivo di impugnazione proposto dalla sulla base delle seguenti argomentazioni. Pt_1
“…La sentenza impugnata, compiendo una corretta applicazione dei principi che questa Corte ha dettato in materia di interpretazione delle volontà testamentarie (secondo cui l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio "mortis causa", è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, aldilà della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione, potendosi, ove dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del "de cuius" e la portata della disposizione, fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita, così ex multis Cass. n. 10882/2018), ha ritenuto che il termine
“soldi” fosse stato utilizzato in quanto volto a designare non solo il denaro contante o comunque giacente sui conti correnti, ma tutto ciò che pur essendo investito in altre forme, potesse essere facilmente convertito in denaro mediante semplici operazioni contabili.
…Assume la che la portata estensiva della disposizione a titolo di legato, in Pt_1 quanto idonea a ricomprendere ogni forma di investimento mobiliare caratterizzata dalla immediata convertibilità in denaro avrebbe dovuto attrarre nella previsione testamentaria non solo le componenti patrimoniali indicate a pag. 13, ma anche le azioni ed obbligazioni emesse da società quotate in borsa trattandosi di titoli che condividono con quelli espressamente riconosciuti in sentenza, il carattere della immediata convertibilità… Nella fattispecie si palesa proprio il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Infatti, una volta rilevata la incensurabilità della lettura estensiva della nozione di
“soldi” relativa al legato di cui è beneficiaria la e ritenuto altresì che ciò che Pt_1 connota le componenti incluse nel calcolo del legato è appunto la immediata convertibilità dei titoli in legato con semplici operazioni contabili, è del tutto inconciliabile la successiva affermazione della Corte d'Appello che ha escluso il valore di tutte le azioni ed obbligazioni, trattandosi, soprattutto per quelle relative a società quotate in borsa ovvero oggetto di contrattazione su apposti mercati, di titoli aventi una funzione chiaramente di investimento e connotati dalla possibilità di una sollecita ed agevole conversione del loro valore di mercato in denaro. Né può sorreggere la coerenza della conclusione della Corte il richiamo alla rinuncia dell'appellata, essendo l'estensione della rinuncia anche alle azioni ed obbligazioni de quibus viziata da una erronea lettura della rinuncia, che la stessa sentenza riporta a pag. 8 essere riferita solo alle quote sociali, e cioè alle partecipazioni a quelle s.r.l. nelle quali il de cuius aveva un ruolo attivo, essendo la partecipazione non funzionale 5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
ad una finalità di investimento, ma allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. L'affermazione di cui alla pag. 11 secondo cui la rinuncia nei termini ora esposti si estendesse a tutte le partecipazioni azionarie risulta affetta quindi da una altrettanto insanabile contraddizione con le premesse che sorreggono l'interpretazione delle volontà testamentarie, tradendo quella che era stata la valutazione in punto di estensione del legato. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza deve quindi essere cassata per la nullità della motivazione, dovendo il giudice di rinvio procedere a nuovo esame, previa individuazione tra le varie forme di investimento poste in essere dal de cuius di quelle che si presentano come titoli convertibili in denaro mediante semplici operazioni contabili… La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
7. Il giudizio veniva ritualmente riassunto dalla signora che svolgeva la Pt_1 domanda di cui alle conclusioni sopra riportate. Si costituiva anche in questa fase la signora , svolgendo a sua volta le CP_1 domande di cui alle conclusioni sopra riportate. Precisate le conclusioni e depositate dalle parti le memorie conclusive, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. La presente vertenza, per come giunta a questa Corte in sede di giudizio di rinvio ex artt. 392 e segg. c.p.c., ha come oggetto esclusivamente la determinazione, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, dell'oggetto del legato effettuato dal defunto in favore di Controparte_2 Parte_1
9. Al riguardo, risulta corretto quanto dedotto dalla secondo cui: “Come si Pt_1 può evincere agevolmente dal principio dettato dalla Corte di Cassazione, nel significato di soldi non possono che essere ricomprese tutte le forme di investimento di “immediata convertibilità” (pagina 9 dell'ordinanza della Corte di Cassazione), sicché le azioni e le obbligazioni quotate in Borsa oltre alle componenti patrimoniali di pagina 13 della sentenza della Corte d'Appello (vedi la pagina 9 della decisione di legittimità). In buona sostanza è corretto ciò che aveva deciso il Tribunale di Bergamo con la sentenza numero 1379/2016, vale a dire la condanna a pagare a la somma di € 424.278,67, oltre interessi legali dalla data della domanda al Pt_1 saldo”.
10. Di contro, manifestamente infondate sono le obiezioni della che, in CP_1 buona sostanza, si basano su due argomentazioni. Con la prima si sostiene che “per essere liquidabili e, quindi, quantificabili, gli stessi
[titoli] dovrebbero essere venduti sul mercato mobiliare con l'alea di prezzo insita in 6 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024
detta operazione. Oltre a ciò, a seguito della vendita, debbono essere decurtati i costi del necessario intervento dell'istituto bancario che opera come mediatore della vendita”. La seconda obiezione risale alla accettazione con beneficio di inventario da parte della della eredità della madre , parte originaria CP_1 Persona_3 del processo e deceduta nelle more dello stesso. In particolare si sostiene che “in virtù dell'accettazione con beneficio d'inventario ratificata anche dalla Corte di Cassazione, [la ] dovrà essere CP_1 condannata unicamente per metà della somma disposta in condanna, cui dovrà essere decurtata la somma già versata”, onde “la condanna in capo alla sig.ra
dovrà essere contenuta pro quota fatti “salvi gli effetti dell'accettazione CP_1 con beneficio d'inventario”, ossia per la metà della somma cui verrà detratta la somma già versata in vigore della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo”.
11. Con riferimento alla prima argomentazione si rileva che dalla sentenza di primo grado (pg. 11 e 12) risulta che era a suo tempo stata disposta CTU per determinare la consistenza del patrimonio lasciato dal de cuius e che le somme relitte “in base alle incontestate risultanze della espletata CTU ammontavano al momento di apertura della successione a complessivi € 2.139.823,39 per cui l'ammontare del legato disposto a favore della risulta pari ad € 427.964,67 oltre interessi legali Pt_1 dalla data della domanda al saldo. L' importo di cui sopra deve peraltro essere ridotto di € 3.686,00 stante il controcredito –affatto contestato dalla difesa attrice- vantato dalle convenute in forza del provvedimento n 3474/07 di questo Tribunale, sicchè l'ammontare del debito delle convenute, operata l'opportuna compensazione, va fissato in € 424.278,67”. Anche la Corte d'Appello, nella sentenza emessa a chiusura del giudizio di secondo grado (pg. 12) fa riferimento alla “incontestate risultanze della CTU” circa il valore dell'asse ereditario, sicché le obiezioni svolte in sede di rinvio da parte della resistente, del tutto nuove, sono tardive e soprattutto precluse dal giudicato formatosi in punto valorizzazione del patrimonio ereditario. Esse, inoltre, si scontrano frontalmente con la regola, sancita dall'art. 394 comma 3 c.p.c. secondo cui, nel giudizio di rinvio, “le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata”. Donde la costante giurisprudenza secondo cui “nel giudizio di rinvio le parti non possono avanzare nuove domande o nuove conclusioni, diverse rispetto a quelle proposte nel giudizio pregresso, anche se vertenti su questioni rilevabili d'ufficio non considerate dalla sentenza rescindente della Corte di Cassazione” (così da ultimo Cass. 22828/24; Cass. 21322/24; Cass. 29879/23).
12. Quanto alla seconda obiezione va rilevato che l'appellata: a) svolge una serie di conteggi sull'ammontare dell'asse ereditario della madre il cui supporto probatorio non si preoccupa minimamente di indicare, e che non possono quindi considerarsi in alcun modo attendibili;
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b) produce del tutto irritualmente dei documenti nuovi (il rogito relativo alla vendita da parte della dell'immobile facente parte della eredità materna e i CP_1 relativi assegni); c) sembra dare per scontato, peraltro in modo apodittico e senza motivazione alcuna, che l'accettazione con beneficio di inventario limiti automaticamente la sua responsabilità patrimoniale “unicamente per metà della somma disposta in condanna” mentre al contrario, nei rapporti con i creditori del de cuius, l'effetto della accettazione con beneficio di inventario, ai sensi dell'articolo 490 comma 2 n. 1 c.c., consiste solo -cosa ben diversa- nel fatto che “l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti”; cosa quest'ultima che la appellata non ha minimamente provato;
d) propone domande il cui collegamento con gli effetti della accettazione con beneficio di inventario è estremamente nebuloso, il che implica la loro inammissibilità, giustificandone comunque il rigetto;
e) non si preoccupa neppure di precisare, con il necessario riferimento ai relativi documenti di supporto, se sia stato o meno compiuto inventario della eredità nel termine di 3 mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario, come prescritto dall'articolo 487 comma 2 c.c. Anche la tesi difensiva fin qui esaminata non può quindi che essere rigettata integralmente.
13. Da quanto precede consegue che la signora va Controparte_1 condannata a pagare, in favore di , la somma di € 424.278,67, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Da tali importi andrà ovviamente dedotto quanto pagato dalla alla CP_1 nelle more del giudizio in esecuzione della sentenza a suo tempo emessa dal Pt_1
Tribunale di Bergamo. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per il grado d'appello, per il giudizio in Cassazione e per il giudizio di rinvio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni altra domanda disattesa, così provvede:
1. condanna la signora a pagare alla signora Controparte_1 [...]
l'importo di € 424.278,67, dedotte le somme eventualmente Parte_1 pagate in esecuzione della sentenza n. 1379/16 emessa dal Tribunale di Bergamo nel presente procedimento, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
2. conferma la sentenza n. 1379/16 emessa dal Tribunale di Bergamo anche per quanto riguarda le statuizioni sulle spese di lite;
3. condanna la signora a rifondere alla signora le spese del CP_1 Pt_1 giudizio di appello che liquida in € 17.000; le spese del giudizio in Cassazione 8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile
Proc. R. G. n. 143/2024 che liquida in € 10.000; le spese della fase di rinvio che liquida in € 12.000; il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CAP;
non risultano spese borsuali documentate;
4. respinge tutte le domande proposte dalla appellata.
Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Presidente est. Maria Grazia Domanico
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