Articolo 22 della Legge 7 agosto 1982, n. 633
Articolo 21Articolo 23
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21 settembre 1982
Art. 22. (Entrate)

Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1979 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 1.225.972.735.
I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1978 in lire 42.468.538 risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 2.620.218.
I residui attivi al 31 dicembre 1979 ammontano complessivamente a lire 86.461.196, cosi' risultanti:

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Entrata in vigore il 21 settembre 1982