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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 4141/2023 promossa da:
, rappresentate e difese dall'avv. CARAPELLE (parte Parte_1 Parte_2 ricorrente) contro
- - ass. dottoresse , , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
, ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_4 all'udienza del 29/1/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
1. Premesso che
- le parti ricorrenti affermano di aver lavorato come docenti in forza di ripetuti contratti a termine nei seguenti anni
: dal 2018/2019 al 2022/2023 Parte_1
: dal 2021/2022 al 2022/2023 Parte_2 senza aver beneficiato della somma di € 500 annui, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), prevista dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE ed agiscono per ottenere la condanna del CP_1 al pagamento dei seguenti importi (pari ad € 500 per ogni anno scolastico):
€ 2,000 (escludendo l'a.s. 2020/2021); Parte_1
€ 1,000 Parte_2
- il chiede la reiezione delle domande, contestando la sussistenza della denunciata violazione CP_1 del principio di parità di trattamento, considerato che (1) la carta docente ha l'esclusiva funzione di assicurare la formazione professionale, non è - come espressamente previsto dalla legge - né una retribuzione accessoria né un reddito imponibile e pertanto non costituisce una condizione di impiego da assicurare a tutti i dipendenti;
(2) la diversità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo è giustificata da una ragione oggettiva, qual è l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio pubblico di istruzione attraverso un investimento formativo con effetti sull'intera vita lavorativa e sarebbe quindi incompatibile con la natura temporanea del rapporto di lavoro del docente a termine;
il contesta inoltre la CP_1 fondatezza della domanda di condanna al pagamento dell'importo in denaro, considerato che anche ai docenti a tempo indeterminato tale importo è erogato solo mediante la consegna di buoni elettronici scaricabili da una apposita piattaforma informatica e che possono essere spesi esclusivamente per le attività formative e gli acquisti dei beni e servizi previsti dal citato art. 1 comma 121;
2.
ritenuto che
le domande proposte possano essere qualificate – in base al complessivo contenuto del ricorso – come richieste di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo;
3.
considerato che
- l'art. 1, comma 121 L. 107/2015, prevede che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti CP_1 al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”;
- con D.P.C.M. del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini (art. 2): “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
(…). Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro CP_1 nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
- la questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE, la CGUE ha osservato, tra l'altro, che non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali Controparte_1 la carta elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e che la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, laddove, come nel caso posto all'attenzione della Corte, la situazione della ricorrente e quella dei docenti assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di CP_1 vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste;
- di recente la Cassazione, con sentenza n. 29961/2023 resa ex art. 363 bis c.p.c., ha osservato che l'art. 1, co. 121, cit. deve essere disapplicato perché in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo gli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, l.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, l. 124/1999) ed ha pertanto affermato che anche a tali docenti “spetta ed in misura piena quello stesso beneficio” se “al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo”, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al , CP_1
4.
ritenuto che
sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella suddetta sentenza (qui da intendersi integramente richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c.), la domanda debba essere accolta per gli anni nei quali le ricorrenti – entrambe, è pacifico in causa, rimaste all'interno del sistema scolastico perché incaricate di supplenze – hanno documentato di aver svolto incarichi sino al termine delle attività didattiche: si tratta degli anni 2019/2020 e 2022/2023 per e 2022/2023 per Parte_1 Pt_2
5. osservato, quanto alle domande riferite agli atri anni scolastici, nei quali le parti ricorrenti hanno prestato attività lavorativa in forza di supplenze brevi e saltuarie,
- che sono pienamente condivisibili e possono quindi essere qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni esposte nella sentenza 2169/2024 pronunciata da questo tribunale in data
13.9.2024:
< non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori
a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo
(sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo 2021, Consulmarketing,
C-652/19, EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022,
n. 40); lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla Corte di Cassazione con la già richiamata sentenza n. 29961/2023, la quale ha reiteratamente evidenziato la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa a cui è diretta l'attribuzione della Carta
Docente, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto: “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima […] Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a
«sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa
(c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3,
d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto […] Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica
'annua' esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”; in questi termini la Corte di Cassazione, pur considerando i fini generali perseguiti dal legislatore di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, ha ritenuto che il riferimento all'anno scolastico non consentisse di limitare il beneficio in questione ai soli docenti di ruolo, potendosi includere tra i beneficiari anche i docenti precari il cui lavoro, per l'ordinamento scolastico, avesse analoga taratura (“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”); la soluzione alla questione di diritto sottoposta alla Corte di Cassazione – come già anticipato in relazione ai contratti intercorsi per gli altri anni scolastici oggetto del presente giudizio – è dalla stessa fornita mediante il richiamo alle supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, in quanto destinate a coprire un lasso temporale pari o superiore a quello che è l'orizzonte temporale che giustifica l'attribuzione della Carta Docente: le supplenze sul c.d. organico di diritto (art. 4 comma 1) riguardano cattedre che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
le supplenze sul c.d. organico di fatto (art. 4 comma 2) sono destinate a coprire cattedre non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico: in entrambe le tipologie di supplenze
(coperte con contratti con termine, rispettivamente, al 31 agosto e al 30 giugno) la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata (osserva la Corte: “si tratta, in entrambi i casi, di
supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”); il riconoscimento della Carta Docente ai titolari di tali supplenze vale a rimuovere la discriminazione subita rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in quanto “chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale”; il ricorso alle supplenze temporanee, previste dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999, avviene “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2”, e pertanto nei casi in cui – per definizione – difetta l'orizzonte di continuità didattica parametrata sull'anno scolastico che si è visto caratterizzare le supplenze su organico di diritto e su organico di fatto: la diversa natura e finalità di tali supplenze emerge anche dal distinto bacino a cui si attinge per la nomina (per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le GPS – graduatorie provinciali per le supplenze – mentre per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma
3 si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto); la Corte di Giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello
“scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez. II, 11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno 2018, Montero C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Per_1 [...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 novembre 2018, de C- CP_5 CP_6
619/17, EU:C:2018:936, punto 74); la necessaria correlazione tra carta del docente e annualità della didattica – già esplicitata nella sentenza n. 29961/2023 sopra riportata – è stata poi chiaramente ribadita e confermata nel decreto n.
7254/2024 del 19/03/2024 con cui la Prima Presidente della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara proprio in relazione alle supplenze temporanee;
deve quindi ritenersi che la condizione di impiego costituita dalla carta del docente sia contraddistinta dalla unitarietà dell'attribuzione con riferimento alla didattica annuale, in relazione all'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore con l'introduzione del beneficio, e costituisca idonea ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato titolari di contratti di supplenza temporanea, ai quali è estraneo l'orizzonte didattico-temporale che caratterizza, per contro, le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche: merita precisare che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato (nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40); la titolarità di un contratto di supplenza breve e saltuaria potrebbe quindi comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo qualora il periodo di supplenza attribuito sia di consistenza tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, in quanto in tale ipotesi il docente sarebbe chiamato alla programmazione didattica in misura analoga a chi è incaricato per l'intero anno scolastico, e manifesterebbe le medesime esigenze formative a cui è finalizzata l'attribuzione della carta: ciò si verificherebbe ove il contratto di supplenza consentisse, per la sua durata, una valutazione ex ante di durata pressoché annuale della didattica, analoga a quella di una supplenza su organico di fatto (in tal senso si è espressa la Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 165 del 24/05/2024, favorevole al riconoscimento della carta del docente in un'ipotesi di unica supplenza temporanea della durata di 155 giorni “da gennaio agli scrutini”); stante la necessità di reperire un criterio oggettivo che consenta di riferire alla didattica annuale anche i contratti di supplenza breve, pare congrua l'indicazione ricavabile dall'art. 37 CCNL 29/11/2007, che
“al fine di garantire la continuità didattica”, prevede il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali del supplente del docente titolare che sia stato assente per un periodo non inferiore a
150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile: può ricavarsene, a fini interpretativi, che una supplenza destinata a protrarsi per almeno 150 giorni comporta un impegno didattico assimilabile a quello richiesto ai docenti con incarico quantomeno annuale;
fatta salva l'ipotesi dell'abuso nel ricorso all'utilizzo delle supplenze temporanee (non dedotta né provata nel caso in esame), va ritenuta infine l'irrilevanza dell'eventuale reiterazione dei contratti di supplenza breve e saltuaria succedutesi nel medesimo anno scolastico: la sussistenza delle ragioni oggettive che consentono la mancata attribuzione della carta deve essere verificata per ogni singolo contratto, rispetto al quale viene in rilievo il raffronto con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile quanto alla prevedibilità dell'esigenza formativa e – correlativamente – all'esigibilità del comportamento adempiente da parte del;
la possibilità che ad un primo contratto ne seguano altri, CP_1 verosimilmente connessa al protrarsi dell'esigenza sostitutiva, costituisce elemento esterno ed accidentale al singolo contratto, inidoneo a consentire una valutazione unitaria e complessiva ex post, da cui ricavare la sussistenza di un diritto che – per ciascun autonomo rapporto di lavoro a termine – certamente non sorgerebbe>>;
- che sulla base di tali condivisibili considerazioni
(1) possono essere accolte le domande proposte per l'anno 2018/2019 dalla ricorrente Parte_1
e per l'a.s. 2021/2022 dalla ricorrente in quanto relative ad incarichi di supplenze Pt_2 temporanee con le caratteristiche sopra evidenziate;
(2) non può invece essere accolta la domanda proposta dalla ricorrente per l'a.s. Parte_1
2021/2022, in quanto relativa a varie supplenze, nessuna delle quali si è protratta per più di 150 giorni;
6.
ritenuto che
le spese di lite possano esser liquidate sulla base del valore delle domande che hanno trovato accoglimento, applicando gli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti
(tenuto conto della serialità della controversia), con l'aumento previsto per la pluralità di parti e l'aumento del 15% previsto per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, potendosi accordare la richiesta di distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per
, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2022/2023; Parte_1
, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_2 condanna il a mettere a disposizione, tramite consegna della carta Controparte_1 elettronica del docente, la somma complessiva di: per € 1.500; Parte_1 per € 1.000; Parte_2 condanna la parte convenuta a rimborsare alle ricorrenti le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.339,00, oltre aumento del 15% ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, oltre 15% per rimborso spese generali, i.va.
e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La giudice
Roberta PASTORE