Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/05/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8417 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8417/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ARIASSI SIMONA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio del difensore in Sabbio Chiese, via XX Settembre, n. 83
e
(c.f. ), con l'avv. ARIASSI SIMONA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sabbio Chiese (BS), via XX Settembre, n.
83
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 06.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sabbio Chiese (BS);
2. confermare che i coniugi di comune accordo decidono che la dimora coniugale ubicata nel
Comune di Sabbio Chiese (BS) Via Magno n. 19/A, unitamente a mobili e arredi, viene assegnata alla moglie esclusivamente per se stessa e per i figli che continueranno a mantenere la residenza fino a quando entrambi diverranno economicamente indipendenti;
il sig. avrà la piena disponibilità Pt_1
del locale autorimessa e locale adiacente della casa coniugale al quale vi accederà con chiavi
il sig. si occuperà della manutenzione periodica del giardino della Pt_1
casa coniugale;
il marito troverà una nuova soluzione abitativa e sposterà la propria residenza altrove;
il sig. sposterà i propri strumenti musicali (due bassi elettrici, un mixer digitale, Pt_1
microfoni, apple display ecc. ) dalla casa coniugale entro fine anno 2024; il sig. resterà Pt_1
obbligato alle spese straordinarie della casa coniugale mentre quelle ordinarie resteranno a carico della moglie;
3. confermare che il sig. si obbliga al versamento mensile della somma di €320,00= a favore Pt_1
della moglie a titolo di concorso nelle spese di gestione e/o utenze della casa coniugale fino a quando la stessa non avrà un lavoro a tempo pieno;
inoltre continuerà a pagare il canone l'acquisto per telefono personale della moglie fino alla scadenza;
4. confermare che i figli saranno collocati presso ciascun genitore, attualmente seguendo il seguente calendario:
-prima settimana: martedì e giovedì con il padre il padre provvederà a prelevarli dai nonni paterni la sera dopo il lavoro e li accompagnerà presso le rispettive scuole l'indomani; il venerdì staranno con il padre dalla sera fino al sabato alle 18.00 circa (una volta al mese i bambini staranno fino alla domenica mattina alle ore 9.00 circa);
- seconda settimana: martedì e giovedì con il padre il padre provvederà a prelevarli dai nonni paterni la sera dopo il lavoro e li accompagnerà presso le rispettive scuole l'indomani; il sabato staranno col padre dalle ore 18.00 circa fino alla domenica sera alle ore 18.00 circa;
i genitori prestano il consenso, fin da ora, a variare il predetto calendario in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli e alle proprie esigenze lavorative;
di comune accordo decidono che quando e se lo riterranno opportuno i figli staranno presso ciascun genitore a settimane alternate;
i ricorrenti sin da ora prestano il consenso a tenere con sé i figli in deroga alla predetta regolamentazione in caso di impedimento di uno dei due genitori purché preventivamente comunicata;
5. confermare che il sig. a titolo di concorso al mantenimento dei figli verserà alla sig.ra Pt_1 [...]
tramite accredito in c/c entro e non oltre il 15 di ogni mese, l'importo di €175,00= per Parte_2
ciascun figlio, somma che sarà aggiornata automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, fino a quando diventeranno economicamente indipendenti;
6. confermare che il resto delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, dentistiche ecc.) per i figli minori verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, come da convenzione del
Tribunale di Brescia del 16.07.2016 che si allega le cui statuizioni vengono accettate dalle parti;
7. confermare che l'assegno unico erogato nell'interesse dei figli sarà trattenuto nella misura del
100% dal padre;
la detrazione delle spese relative ai figli minori sarà effettuata dal marito e ripartita nella misura del 50% tra i genitori;
8. confermare che i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre l'esercizio della stessa rimarrà congiunto per le decisioni di maggiore importanza inerenti la crescita psico-fisica dei figli
(quali a mero titolo esemplificativo le decisioni inerenti la religione, scuola, sport, decisioni mediche ecc.) che dovranno essere prese di comune accordo da entrambi i genitori;
9. confermare che in ottemperanza al principio della bigenitorialità i genitori si impegnano a garantire e favorire un ruolo attivo di entrambi nell'educazione e nella crescita dei figli. Entrambi i genitori provvederanno di comune accordo alla crescita, educazione, istruzione e accudimento di e nonché ai loro bisogni, regolando di volta in volta i compiti quotidiani e tendo conto Per_1 Per_2
delle loro esigenze;
entrambi i genitori si impegneranno a garantire ai figli la possibilità di svolgere attività sportive, ludiche-ricreative e di studiare;
10. confermare che la gestione pomeridiana dei minori (il figlio minore attualmente frequenta Per_1
la classe quinta della scuola primaria di Sabbio Chiese (BS) dal lunedì al venerdì dì fino alle 16.00; durante il tempo libero svolge le seguenti attività extrascolastiche / ludiche: frequenta il corso di calcio presso la Società Sportiva “Scarobocchio” di Sabbio Chiese due volte la settimana;
i genitori si impegnano a sostenere questa passione del figlio e a valutare e concordare insieme di volta in volta i costi relativi all'iscrizione ai corsi;
frequenta il secondo anno della scuola materna di Per_2
Sabbio Chiese fino alle ore 16.00 circa da lunedì a venerdì, non svolge attività extrascolastiche) dal lunedì al venerdì è affidata ai nonni paterni che provvederanno al ritiro dei nipoti presso le relative scuole;
il sig. provvederà personalmente a versare una somma forfettaria ai propri genitori a Pt_1
titolo di rimborso spese per la custodia di e;
Per_1 Per_2
11. confermare che durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale;
durante le vacanze estive (dalla fine dell'anno scolastico all'inizio del successivo anno scolastico) i minori trascorreranno con la madre tre settimane, anche non consecutive, e con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno;
il tutto salvo diverso accordo tra le parti;
12. confermare che entro la data del 31 maggio di ogni anno ciascun genitore comunicherà all'altro le date delle vacanze estive;
resta fermo l'obbligo, in ogni caso, di comunicare il luogo delle vacanze dei figli e l'obbligo di rendersi reperibili alle utenze telefoniche conosciute dei genitori;
entrambi i genitori presteranno il proprio consenso per le vacanze all'estero dei figli;
13. confermare che i coniugi forniscono reciprocamente il più ampio assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori;
14. confermare che i ricorrenti si impegnano a far tenere rapporti significativi dei loro figli con gli ascendenti;
15. confermare che i coniugi concordano che la conoscenza ai figli dei rispettivi nuovi partner dovrà avvenire gradualmente quando sussisterà una relazione stabile ed equilibrata;
16. confermare che per quanto riguarda la situazione patrimoniale dei coniugi, si precisa che:
-il sig. lavora presso la sede operativa di Rezzato (BS) della Soc Westport Fuel System Parte_1
Srl con qualifica di quadro ed ha remunerazione mensile netta di circa €3.500,00=; è proprietario della casa familiare;
è titolare di un rapporto di conto corrente presso la Banca Cassa Rurale e di un conto corrente presso Unicredit Banca;
-la sig.ra è attualmente occupata come impiegata con contratto di lavoro a Parte_2
tempo indeterminato dalle 13.00 alle 17.00 dal lunedì al venerdì con una busta paga mensile netta di circa €900,00=; è comproprietaria di un immobile in Brasile, è titolare di un rapporto di conto corrente presso Unicredit Banca;
17. confermare che l'autovettura Toyota Rav 4 targata ET345MK di proprietà del Sig. Parte_1
verrà trasferita alla moglie con spese a carico della stessa, il passaggio avverrà con lo scadere della polizza assicurativa;
18. confermare che i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e pertanto ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento autonomamente;
19. confermare che i coniugi dichiarano, altresì, di aver già definito ogni altro rapporto economico- patrimoniale tra loro esistente e si danno atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, per qualsiasi ragione e/o titolo, salvo quanto concordato nella presente sede ai punti precedenti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 25.11.2011, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di AB CH (anno 2011, parte I^, n. 7) e hanno chiesto la pronuncia di separazione e divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Pronunciata sentenza non definitiva di separazione n. 634 del 30.10.2024, il procedimento è proseguito per il divorzio.
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3
l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett. b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Giudice delegato nel giudizio di separazione, è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi conforme alla legge e corrispondente all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
celebrato a Sabbio Chiese (BS) il 25.11.2011, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2011, parte I^, n.7;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 15.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti