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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 22/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI composta dai magistrati dott. Cinzia Caleffi Presidente
dott. Cristina Fois Consigliere
dott. Ilaria Macchi Giudice Ausiliario relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 252/22 R.G.
Tra
(c.f. rappresentato e difeso, per procura a margine Parte_1 C.F._1
della comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2013, dall'Avv. Antonio Meloni nello Studio in
Sassari, viale Caprera, 15/h, domiciliato
Appellante
e
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'avv.Gian Mario CP_1 C.F._2
Lisca ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tempio Pausania, via Marconi n.9, in virtù
di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Appellato
All'udienza del 12.4.2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
Conclusioni
Nell'interesse dell'appellante:
1 1. contrariis rejectis;
2. in riforma della sentenza impugnata, escluda la responsabilità di in ordine Parte_1
alle frasi oggetto del giudizio e, conseguentemente, rigetti la domanda proposta dall'attore nel primo grado di giudizio, perché infondata in fatto e in diritto;
3. con vittoria di spese e competenze relative anche al primo grado di giudizio.
Nell'interesse dell'appellato:
1. Rigettare l'appello proposto perchè infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare in toto la sentenza impugnata.
2. Vittoria di spese, comprese quelle generali, e competenze del presente giudizio.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza n. 463/2021 pubblicata il 15.12.2021, condannava
, per le causali di cui in motivazione, a risarcire a la somma di Parte_1 CP_1
euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
, citato in giudizio il fratello , deduceva: (i) di essersi trovato il giorno 7 CP_1 Parte_1
marzo 2009, alle ore 14.00 circa in un terreno di sua proprietà in Aggius, loc. La Balestra, in compagnia di e , intento ad eseguire dei lavori per la realizzazione di Parte_2 Persona_1
un accesso carrabile;
il terreno di cui sopra confinava con quello di proprietà di , Persona_2
con il quale da tempo intercorrevano pessimi rapporti conseguenti a controversie sull'eredità dei genitori;
specificamente, nella circostanza di cui al capo 1) che precede, era sopraggiunto Parte_1
, il quale, alla presenza di e , si era rivolto con fare alterato
[...] Parte_2 Persona_1
a , proferendo le seguenti frasi: “ devi chiudere immediatamente il muro, stasera ti CP_1
faccio chiamare dalla forestale, hai falsificato i documenti del terreno. Il terreno dove stai aprendo
l'ingresso non è tuo. Mi hai rubato la motosega. Hai rubato i soldi da casa di mamma. Hai rubato i
documenti dei terreni da casa e li hai modificati”; (ii) tali affermazioni, pronunciate alla presenza di tre persone, nella parte in cui il deducente, persona dedita al lavoro e di specchiata reputazione, veniva offeso ripetutamente con gli epiteti di falsario e ladro, con attribuzione di fatti determinati, rientravano
2 nella fattispecie di cui all'art. 594 c.p. e costituivano, inoltre, fatto illecito extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente diritto a favore della persona offesa di ottenere il risarcimento del danno, quantificabile in via equitativa, stante il disposto dell'art. 2056 c.c.; (iii) il fatto di reato commesso doveva essere accertato incidenter tantum (malgrado il relativo procedimento penale si fosse concluso con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela) e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile per verificare la sussistenza di una fattispecie che integrava gli estremi di un reato in tutti i suoi elementi costitutivi;
(iv) inoltre, si era verificata la contemporanea sussistenza delle due aggravanti previste nel comma 3 e 4 dell'art. 594 c.p. e la particolare odiosità delle affermazioni ingiuriose, pronunciate per offendere, ma anche dirette a ledere l'onore e la reputazione di davanti alle persone presenti;
specificamente, dette CP_1
affermazioni rientravano nel paradigma dell'art. 594 c.p. e legittimavano una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, morale ed esistenziale, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Pertanto, chiedeva che il danno risarcibile venisse determinato, viste la gravità del fatto e le conseguenze per la reputazione dell'attore, in via equitativa, nella misura di € 15.000,00 o nella misura accertanda in corso di causa.
si costituiva in giudizio negando di aver rivolto le frasi riportate nell'atto di Parte_1
citazione all'indirizzo di o di altri. CP_1
Il tribunale riteneva che: (i) oggetto del giudizio era la valutazione della sussistenza dei presupposti per la tutela risarcitoria della lesione di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione ai sensi dell'art. 2059 c.c.; (ii) nel caso di specie, la narrazione dei fatti come descritta da parte attrice trovava conferma nelle dichiarazioni rese alle udienze del 28.1.2015 e del
26.2.2017 da , fratello delle parti in causa, il quale rendeva dichiarazioni Parte_2
circostanziate in merito ai fatti oggetto di giudizio ed evidenziava le ragioni all'origine della natura conflittuale dei rapporti tra le parti;
inoltre, anche il testimone all'udienza del Persona_1
28.01.2015 confermava le circostanze dedotte dall'attore, anche se, chiamato ad un confronto all'udienza del 26.2.2017, dichiarava che in realtà tali frasi erano state pronunziate da Persona_3
moglie del convenuto, aggiungendo infine di non ricordare se ci fossero state minacce o
[...]
3 ingiurie;
(iii) peraltro, posto che tali dichiarazioni erano rese a notevole distanza temporale dai fatti e differivano con le dichiarazioni precedentemente rese dallo stesso dichiarante e con quelle rese da
, e non risultavano supportate da ulteriori elementi, tenuto conto altresì della natura Parte_2
personale e familiare delle frasi pronunciate, il giudice riteneva accertato il fatto addebitato al convenuto e con esso il discredito arrecato, senza dare rilievo alla diversa ricostruzione fornita dalla moglie di , di cui non vi erano elementi a supporto. Parte_1 Persona_3
Pertanto, il tribunale, quanto alle conseguenze, alla luce delle circostanze del caso concreto, della natura dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento ed altresì in carenza di specifici elementi (non forniti dalla parte) in punto di pregiudizio subito, riteneva equo (art.1226 c.c.)
condannare il convenuto a risarcire l'attore, ai sensi dell'art. 2059 c.c., la somma di Euro 1.000,00 cui aggiungersi interessi e rivalutazione.
Le spese di lite erano poste a carico della parte soccombente.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione deducendo l'errata Parte_1
valutazione del materiale istruttorio laddove il tribunale non considerava che quanto riferito dal teste era contradetto da quanto riferito dai testi e . Parte_2 Persona_1 Persona_3
si è costituito nel presente giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte all'udienza del 12.4.2024 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
a)Sull'errata valutazione del materiale istruttorio: l'appellante ha lamentato che il tribunale non considerava che quanto riferito dal teste era contradetto da quanto riferito dai testi Parte_2
e . Persona_1 Persona_3
Il motivo merita accoglimento.
Dall'esame delle prove testimoniali risulta che il teste all'udienza del 28.1.2015 Parte_2
riferiva: “è arrivato insieme alla moglie il quale ha detto a mio fratello che stava Per_2 CP_1
realizzando un cancello nella sua proprietà, intimandogli di chiudere il muro”.
4 Sui capitoli di prova ammessi - indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di CP_1
ai nn. 5): “vero che in tale circostanza (durante l'incontro avvenuto in data 7.3.2009 alle ore 14,00)
( ) ha detto a gran voce, alla presenza di e , le Persona_4 Parte_2 Persona_1
seguenti frasi: 5 a): “devi chiudere immediatamente il muro, stasera ti faccio chiamare dalla
forestale”; 5b): “hai falsificato i documenti del terreno. Il terreno dove stai aprendo l'ingresso non
è tuo”; 5c): “Mi hai rubato la motosega. Hai rubato i soldi da casa di mamma”; 5d): “ Hai rubato
i documenti dei terreni da casa e li hai modificati” - il teste riferiva: “è vero ha Parte_2
pronunciato le frasi che mi sono state lette”.
Alla stessa udienza, il teste sui capitoli 5a); 5b); 5c) e 5d) riferiva: “è vero Persona_1 Parte_1
) ha pronunciato le frasi che mi sono state lette”.
[...]
All'udienza del 27.5.2016, la teste riferiva: “Il sig. , mio Persona_3 Persona_2
marito, si trovava con me in auto, mi fa passare al posto di guida e scese per aprire il cancello.
Mentre entrava con l'auto il sig. (…) disse queste parole: <io sono amico di persona_1 cp_1>
e sono un testimone>. Nel mentre il sig. era inginocchiato a terra, mandando CP_1
maledizioni a me, mio marito e i miei figli. Era presente anche il signor . Parte_2 [...]
, e erano tutti e tre ubriachi. Ho trovato il sig. Pt_2 CP_1 Persona_1 [...]
nelle condizioni riferite, non so che cosa gli fosse accaduto prima del mio arrivo. Il signor CP_1
non ha pronunciato nessuna delle frasi riferite”. Persona_2
Il primo giudice, sempre all'udienza 27.5.2016, disponeva il confronto tra i testi data la divergenza delle dichiarazioni (“vista la divergenza tra le testimonianze in atti...ritenuto utile disporre il
confronto tra i testi , e rinvia per Parte_2 Persona_1 Persona_3
l'incombente all'udienza del 28.10.16”).
Nel corso dell'udienza del 26.2.2017, in sede di confronto, il teste modificava la sua Per_1
deposizione, riferendo che aveva sentito “ proferire le parole di cui al punto Persona_3
5a a . … di cui al punto 5b a . … di cui al punto 5c a CP_1 CP_1 CP_1
” e precisando che “il sig. non ha parlato per niente ha parlato sempre e solo la
[...] Per_2
5 sig.ra . Non ricordo di aver sentito la frase di cui al punto 5d ma posso dire Persona_3
che é iniziata una discussione pesante da parte della sig.ra verso . Al Per_3 CP_1
momento dell'episodio noi stavamo mettendo dei pilastri sui quali avremmo messo in seguito un
cancello. Durante i lavori sono arrivati in macchina e sua moglie e la sig.ra Persona_2
ha subito chiesto come mai si stesse permettendo di aprire un cancello su un terreno Per_3 CP_1
che non era il suo. Da quel momento é iniziato una specie di litigio in cui parlava solo la sig.ra
mentre stava zitto così come . Alla fine siamo andati dai Per_3 CP_1 Persona_2
Carabinieri di per denunciare la sig.ra per le affermazioni fatte nei confronti di . CP_2 Per_3 CP_1
Non ricordo se ci fossero state minacce o ingiurie”.
Il teste confermava invece quanto già esposto (“tutto ha avuto inizio quando mio Parte_2
fratello ha comprato insieme a mio fratello un terreno. Immediatamente dopo la CP_1 Per_2
divisione dello stesso, e sua moglie impedivano letteralmente l'accesso a mio fratello Per_2
minacciandolo. Ritengo che volessero impossessarsi dell'intero terreno escludendo mio fratello
. Quando quest'ultimo ha acquistato da un ulteriore terreno confinante con CP_1 Controparte_3
quelli precedenti e che gli consentiva di poter accedere alla propria porzione di terreno, mio fratello
e sua moglie si sono arrabbiati. L'episodio di cui si parla è avvenuto proprio il giorno Per_2
esatto in cui io stavo aiutando ad aprire il confine fatto da un muretto a secco per poter CP_1
accedere al suo terreno dall'ultimo acquistato senza dover “disturbare” e sua moglie. Per_2
Avevamo anche l'autorizzazione della Forestale per i lavori. In quel momento questi ultimi hanno
realizzato che non avrebbero più avuto il possesso della parte di terreno di mio fratello . CP_1
Aggiungo che immediatamente dopo i fatti io, e ci siamo recati dai Carabinieri CP_1 Persona_1
che possono confermare che non avevamo bevuto alcolici. Volevamo anche presentare una denuncia-
querela per le minacce di morte che a fatto a mio fratello ”. Per_2 Per_5
La teste a sua volta, confermava la precedente deposizione, dichiarando che il marito Per_3
“non ha aperto bocca….preciso che mio marito era già dentro e non ha Parte_1
neppure parlato benché abbia assistito alla vicenda….nego che né io né mio marito abbiamo detto
6 le frasi di cui al punto 5° anche perché il terreno su cui stavano aprendo il varco non era il nostro.
Non abbiamo detto le frasi di cui al punto 4b. non abbiamo detto le frasi di cui al punto 5c. non
abbiamo detto le frasi di cui al punto 5d”.
Pertanto, a fronte della totale divergenza delle dichiarazioni rilasciate dai diversi testimoni, tanto che in primo grado si era reso necessario il confronto tra gli stessi, ed in mancanza di qualsiasi ulteriore elemento di giudizio tale da permettere di considerare una dichiarazione più credibile dell'altra, la domanda non può essere considerata adeguatamente dimostrata.
Di conseguenza, non avendo l'attore provato i fatti posti alla base della domanda, questa doveva essere rigettata.
b)Sulle spese di lite: le spese di lite del primo e del presente grado devono essere compensate tra le parti, alla luce della particolare laboriosità della indagine testimoniale che ha reso necessario anche un confronto tra i testi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania n. 463/21, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
2) compensa le spese di lite del primo e del presente grado tra le parti.
Sassari, 6.4.2025
Il Giudice Ausiliario relatore Il Presidente
Dott. Ilaria Macchi Dott. Cinzia Caleffi
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