Sentenza 28 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/07/2003, n. 11604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11604 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
' Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 1 1 6 04 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SEZIONE LA) Lavoro Composta dagli ... Dott. Guglielmo LI - Presidente R.G. N. 766/01 Cron. 25479PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere Dott. Mario ....... . -Consigliere- Rep. Dott. Francesco MAIORANO Rel. Consigliere Ud.13/02/03 1 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Dott. Saverio Consigliere TOFFOLI ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: --- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI FF.SS. S.P.A. ........ ..... TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato TPWW. in ROMA VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che lo rappresenta e difende unitamente BRUNO CAMILLERI all'avvocato ' | giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SS NI, domiciliato in ROMA presso LA SUPREMA DI CASSAZIONE, DELLA CORTE CANCELLERIA 2003 -- w w . t w w dall'avvocato ADOLFO DE 906 rappresentato e difeso -1- BENEDETTO, giusta delega in atti;
controricorrente ¡ avverso la sentenza n. 1721/99 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 27/12/99 R.G.N. 141/98; T -- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
uditi gli Avvocati CAMILLERI E CORBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RITENUTO IN FATTO 1- che il Tribunale di Avellino, con sentenza del 17.12.99, riformando la decisione di primo grado ha ritenuto inammissibile il ricorso per opposizione all'esecuzione proposto dalla spa FS contro l'esecuzione promossa nei suoi confronti dall'avv. Antonio Rossi;
2- che secondo il Tribunale l'esame dell'atto di opposizione, parte del quale è stato testualmente riportato nella sentenza, non consentiva di individuare le ragioni su cui fondava l'opposizione; che non conteneva alcuna specifica doglianza;
3- che la spa FS chiede la cassazione della sentenza conricorso sostenuto da due motivi cui l'avv. Rossi resiste con controricorso;
la spa FS ha presentato note d'udienza; RITENUTO IN DIRITTO 1- che con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'art.414 cpc.,2697 e ss.cc. nonché di ogni altra norma o principio in materia di contenuto dell'atto introduttivo del giudizio in sede di lavoro, di identificazione del petitum e della causa petendi e di onere della prova, vizi di motivazione e sostiene che non poteva essere individuata nell'atto di opposizione alcuna violazione dell'art.414 risultando, inequivocabilmente che l'opponente sosteneva che il creditore aveva iniziato una procedura esecutiva per ilrecupero di somme non giustificate dal titolo esecutivo, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a confrontare gli importi di condanna contenuti nel titolo esecutivo con 1 quelli contenuti nel precetto;
la sua asserzione di assenza di specifica doglianza restava smentita dal contenuto del precetto azionato dall'avv. Rossi.
2- che la censura è infondata atteso che : a- Il Tribunale di Avellino ha testualmente riportato la parte precipua delll'atto di opposizione asserendo che in relazione al tenore dello stesso non erano individuabili le doglianze che venivano formulate dall'opponente nei confronti dell'atto stesso;
b- 11 Tribunale ha, evidentemente, proceduto ad un'attività interpretativa dell'atto propria del giudice di merito, giungendo alla conclusione della non individuabilità delle ragioni su cui si fondava l'opposizione;
3- che come è noto tale attività è censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata;
4- che la censura, nonostante la sua intestazione, non denuncia alcun vizio di motivazione ma è meramente contrappositiva della interpretazione che la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dare all'atto- confrontando il contenuto del titolo esecutivo con quello del precetto a quella che lo stesso vi ha dato;
5- che essa va pertanto dichiarata inammissibile ( 10337/98) 6- che con il secondo motivo si denuncia violazione degli art. 474 ss. e 480 s. cpc. e di ogni altra norma e principio in materia di titolo esecutivo, azione esecutiva e precetto, nonché vizi di motivazione e si sostiene che dal combinato disposto degli art.474 e 480 cpc nel caso di titolo esecutivo costituito da sentenza di 2 condanna il predetto deve riguardare il pagamento di somme determinate nel provvedimento giudiziale;
7- che la censura proponendo formalmente profili del processo esecutivo nella sostanza ripropone la tesi interpretativa del ricorso in opposizione già oggetto della prima censura di cui è stata dichiarata la inammissibiltà;
8- che il ricorso va, pertanto, rigettato;
9- che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 13 febbraio 2002 Il Consigliere es. Condo Sugle/m Il Presidente brylichen ScanlThành деле IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi 28 LUG. 2003 IL CANCELLIERE I D , SA O L S L 10 A O T B . , 3 I T A 3 R D S 5 E 'A A SP . T L S L N I E N O D 3 P G I -7 O IM S 8 A N - A E D 1 D S 1 E I E , T A O E R N G O T E IS G T S E E IT G L IR E R D A L O L E D 3