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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RS MARIA PIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1100/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004521087000 DICHI.REDDITI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente impugnava la cartella di pagamento ex art. 36-bis DPR
600/1973, notificata in data 3 dicembre 2024, relativa al periodo d'imposta 2018, deducendone l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
Esponeva che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 era stata presentata nel 2019 e che, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre
2022, termine che, anche tenuto conto delle sospensioni emergenziali Covid-19, risultava comunque spirato prima della data di notifica.
L'Agenzia resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la normativa emergenziale.
All'odierna udienza, la causa era spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, le cartelle di pagamento derivanti da controllo automatizzato ex art. 36- bis DPR 600/1973 devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie:
la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 è stata presentata nel 2019; il termine ordinario di decadenza scadeva pertanto il 31 dicembre 2022.
Le sospensioni dei termini introdotte dalla normativa emergenziale Covid-19 (in particolare l'art. 68 DL
18/2020) hanno comportato una sospensione dell'attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni, con conseguente proroga del termine di decadenza.
Applicando detta sospensione, il termine ultimo per la notifica della cartella risulta prorogato fino al 25 giugno
2024.
Poiché la cartella impugnata è stata notificata in data 3 dicembre 2024, la stessa risulta tardiva, essendo intervenuta oltre il termine decadenziale massimo, anche considerando integralmente la sospensione emergenziale.
Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria è decaduta dal potere di riscossione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese, tenuto conto della disciplina emergenziale, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado accoglie il ricorso;
annulla la cartella di pagamento impugnata.
Compensa le spese. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
RI PI RS
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RS MARIA PIA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1100/2025 depositato il 24/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004521087000 DICHI.REDDITI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto il contribuente impugnava la cartella di pagamento ex art. 36-bis DPR
600/1973, notificata in data 3 dicembre 2024, relativa al periodo d'imposta 2018, deducendone l'intervenuta decadenza dal potere di riscossione.
Esponeva che la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2018 era stata presentata nel 2019 e che, ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre
2022, termine che, anche tenuto conto delle sospensioni emergenziali Covid-19, risultava comunque spirato prima della data di notifica.
L'Agenzia resistente si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando la normativa emergenziale.
All'odierna udienza, la causa era spedita in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973, le cartelle di pagamento derivanti da controllo automatizzato ex art. 36- bis DPR 600/1973 devono essere notificate entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Nel caso di specie:
la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018 è stata presentata nel 2019; il termine ordinario di decadenza scadeva pertanto il 31 dicembre 2022.
Le sospensioni dei termini introdotte dalla normativa emergenziale Covid-19 (in particolare l'art. 68 DL
18/2020) hanno comportato una sospensione dell'attività di riscossione dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per complessivi 542 giorni, con conseguente proroga del termine di decadenza.
Applicando detta sospensione, il termine ultimo per la notifica della cartella risulta prorogato fino al 25 giugno
2024.
Poiché la cartella impugnata è stata notificata in data 3 dicembre 2024, la stessa risulta tardiva, essendo intervenuta oltre il termine decadenziale massimo, anche considerando integralmente la sospensione emergenziale.
Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria è decaduta dal potere di riscossione, con conseguente illegittimità della cartella di pagamento impugnata.
Le spese, tenuto conto della disciplina emergenziale, vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado accoglie il ricorso;
annulla la cartella di pagamento impugnata.
Compensa le spese. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026
RI PI RS