Sentenza 11 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/02/2002, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 01-934-4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SUPREM C S Oggetto ONE Lavoro Composta dagli Il i Sig.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 7016/99 - Consigliere- Cron. 4678 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rep. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.04/12/01 Consigliere Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in Persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato MARRARI CONCETTA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE RO IN;
intimato avverso la sentenza n. 3785/98 del Tribunale di 2001 NAPOLI, depositata il 12/10/98 R.G.N. 42230/97; 4722 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli IN De OS premesso che quale dipendente dell'Amministrazione - delle Poste e Telegrafi si era visto collocato a riposo ai sensi della contrattazione collettiva e premesso che non aveva ancora raggiunto i 65 anni di l'accertamentoetà - chiedeva della inefficacia del recessonullità, illegittimità ed operato dall'Ente Poste con le conseguenze di cui all'art. 18 stat. lav. Il Pretore accoglieva il ricorso. A seguito di gravame, il Tribunale di Napoli con sentenza del 12 ottobre 1998 rigettava l'appello. Guido Volu Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che la comunicazione operata dall'Ente Poste con lettera configurava un licenziamento non potendo valere a derogare le disposizioni indisponibili (anche dalle parti sociali)la norma del contratto integrativo di quello nazionale invocato dalle Poste, che prevedeva lo scioglimento del vincolo al compimento del 40 anno contributivo. In relazione poi all'eccepita decadenza ex art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, detta eccezione non poteva accogliersi attesa la tardività con la quale era stata sollevata dalle Poste. 1 Avverso tale sentenza la s.p.a. Poste Italiane propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. IN De OS non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso la s.p.a. Poste Italiane deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 12 e 15 disp. prel. cod. civ. in rapporto agli artt. 6,7 e 8 legge 29 gennaio 1994 n. 71. Lamenta in particolare la ricorrente che la sentenza impugnata si basa sulla premessa che al rapporto di lavoro del personale dell'E.P.I.(ora Poste Italiane Guislo Viola s.p.a.) si applica la normativa "privatistica" - quindi, quella del codice civile e delle leggi riguardanti particolari "aspetti" del rapporto stesso, e tra questi anche il licenziamento. Ed invero, si era in presenza di una ipotesi di delegificazione in quanto specifiche norme di legge devolvevano, appunto, alla contrattazione collettiva funzioni normative attribuendo in siffatta maniera ai contratti collettivi delegati una efficacia erga omnes. Più specificamente l'art. 6, comma 6, 1. n. 471 aveva attribuito al contratto collettivo il potere di modificare i trattamenti anteriormente vigenti in materia di disciplina del rapporto di lavoro, sicchè 2 detto contratto si poneva non quale fonte derogatrice in peius della disciplina legale ma quale fonte della precedente normativa, con sostitutiva, particolari caratteri anche per ciò che atteneva alla materia della risoluzione del rapporto. In altri termini, il contratto collettivo in virtù del rinvio espressamente disposto dal legislatore si collocava rispetto alla legge generale, e quindi anche in - relazione alla disciplina dell'art. 2118 c.c. - nella posizione di norma speciale. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 6 e 8 della legge no 71/1994 in relazione agli artt. 2068,2069,2070,2071 in relazione all'art. 86 del e 1418,1 comma, C.C. integrativo. La c.c.n.l. e del relativo accordo disciplina contrattuale si configurava nei confronti di tutti i dipendenti delle Poste come legittima ed unica fonte regolante tutti gli aspetti attinenti al rapporto di lavoro, compresa la risoluzione dello stesso per espressa previsione di legge. In altri termini il contratto collettivo nazionale di lavoro, espressamente previsto dalla legge, ripeteva il proprio fondamento e l'estensione del proprio ambito di applicabilità a tutti i dipendenti. Per di 3 più la contrattazione collettiva risultava composta di norme che si bilanciavano da un complesso reciprocamente per cui essa andava valutata nella sua completezza ed unità. Ciò poteva rilevarsi anche in merito alla fattispecie risolutiva in quanto mentre da una parte veniva prevista la risoluzione automatica del rapporto di lavoro al raggiungimento del 65 anno di età per il pensionamento di vecchiaia dall'altro si stabiliva una fattispecie di risoluzione consensuale di detto rapporto per pensionamento di anzianità connessa alle esigenze di risanamento Quito Volui dell'Ente Poste Italiane. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) in ordine all'art. 1362 e segg. c.c. con riferimento all'art. 86 del c.c.n.l. delle Poste ed all'accordo integrativo nonchè all'art. 13 della 1. 23 dicembre 1994 n. 724. La società ricorrente denunzia ancora una volta la decisione del Tribunale di Napoli laddove si basa sul presupposto che sia stata violata una norma inderogabile e laddove non aveva tenuto conto che la legislazione, approvando il processo di ristrutturazione dell'Ente, aveva considerato l'ipotesi risolutiva contemplata nell'accordo come meritevole di tutela. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 3 c.p.c.) in ordine agli artt. 2118 e 1353 c.c. ed agli artt. 1 e 3 della legge 604 del 1966 e dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Sostiene la ricorrente che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, nella fattispecie in esame non possono individuarsi gli estremi di un licenziamento illegittimo per essersi invece in presenza di una clausola di automatica risoluzione del rapporto lavorativo,frutto Guisto Volu dell'accordo delle parti interessate nel relativo rapporto. Con il quinto motivo la ricorrente deduce difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia sostenendo che il Tribunale non ha valutato che i comportamenti della parte(mancata impugnativa del licenziamento nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 ed accettazione del trattamento pensionistico) presupponevano e costituivano rinunzia alla reintegra ed alcomportamento di risarcimento danni.La contraddittorietà della pronunzia si evidenziava anche sotto il profilo del preavviso e della relativa indennità perchè posta la declaratoria di nullità della clausola di risoluzione automatica del rapporto non vi poteva essere più 5 spazio per la corresponsione della indennità anzidetta.
2. L'esame dei motivi del ricorso va unitariamente compiuto a causa della connessione logico-giuridica delle critiche alla decisione del Tribunale, nonché dell'esigenza di una trattazione sistematica delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte.
3. L'evento della trasformazione dell'amministrazione postale (azienda autonoma statale) in ente pubblico economico (denominato ente "Poste Italiane") in Guido Vide virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni in legge 29 gennaio 1994, n. a partire dalla 71 www data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente (che sono stati emanati con d.P.R. 23.12.1993, pubblicati in Gazz. Uff. 31/12/93), ha comportato la successione del nuovo imprenditore pubblico in tutti i rapporti, diritti e beni del soggetto precedente (Stato) e, in particolare, nei´ rapporti di lavoro (salve alcune eccezioni), la cui natura è divenuta, per effetto del mutamento del soggetto datore di lavoro, necessariamente di diritto privato (come, del resto, esplicitamente sancisce il comma 2 dell'art. 6 del decreto legge). 6 4. Ne discende che, sul piano dei rapporti di lavoro, nessun rilievo ha avuto l'ulteriore evento della trasformazione dell'ente in società per azioni ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 487/1993, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Deliberazione CIPE 18 dicembre 199, n. 244/1997, pubblicata in Gazz. Uff., 25 agosto 1998, n. 197); tra l'altro, proprio la circostanza che si era già in presenza di rapporti di lavoro di diritto privato e, quindi di "trasformazione" già intervenuta, rende inapplicabile il disposto dell'art. 1 d.1. 6 maggio 1994, n. 432, come sostituito dalla legge di conversione 4 luglio 1994, n. 432, che, con riguardo agli enti pubblici trasformati in enti pubblici Guito Nolu economici o in società di diritto privato, distingue una fase pubblicistica da una di diritto privato, con il prevedere la devoluzione al giudice ordinario delle sole controversie afferenti il periodo del rapporto di lavoro successivo alla trasformazione (cfr. Cass., sez. un., 18 dicembre 1998, n. 12711).
5. Il comma sesto dello stesso articolo 6 del decreto legge, poi, ha previsto che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti (cioè le condizioni sia economiche che normative) vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, in tal guisa provvedendo a dettare un assetto transitorio della normativa sostanziale, come tale non incompatibile con la natura privatistica dei rapporti determinata dalla natura del soggetto datore di lavoro. 7 Infatti, così come è pacifico che la natura pubblica di un rapporto è perfettamente compatibile con una disciplina dettata dal codice civile o dai contratti collettivi, è altrettanto indiscusso che si possa avere un rapporto di diritto privato ancorché la disciplina dei diritti e degli obblighi sia dettata da una normativa particolare. La ricognizione del dato normativo dimostra come la disciplina 6. dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente (e poi della società) non presenti alcun connotato di specialità, risultando perfettamente riconducibile alla previsione di cui all'art. 2093 C. C. Più specificamente, nessun tipo di deroga è riscontrabile al sistema generale delle fonti: dalla natura privata del rapporto discende la IL LE possibilità di stipulare contratti collettivi di diritto comune, con la sola particolarità che la legge assume il fatto della loro effettiva stipulazione ad evento che determina (in forza della fonte primaria e non certo del contratto) l'inapplicabilità dell'intero corpus della disciplina speciale rimasta in vigore nel periodo transitorio. Nessuna indicazione si rinviene nella legge nel senso di abilitare il contratto collettivo del settore a fare qualcosa di più degli altri contratti collettivi di diritto comune;
nessuna attribuzione di competenza esclusiva a regolare il rapporto o determinati aspetti di esso (cd. "delegificazione", termine adoperato naturalmente in senso in senso ampio e non tecnico).
7. La conclusione esce rafforzata dalla comparazione con le ben diverse previsioni legislative in altri settori, nei quali la cd. delegificazione è stata, in maniera più o meno ampia, realmente 8 attuata a favore della fonte sociale. Per i ferrovieri statali, l'art. 21 della 1. 210/1985 ammette i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione ad incidere, sia pure con il limite della salvezza del trattamento precedente di maggior favore, sulle materie della costituzione e cessazione dei rapporti, della responsabilità civile e disciplinare dei dipendenti. Nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto - siano essi dipendenti da enti privati, da enti pubblici economici o da società a partecipazione pubblica - l'art. 1, secondo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (emanata a seguito delle sollecitazioni rivolte al legislatore dalla sentenza costituzionale n. 500 del 1988) prevede che le disposizioni contenute nel regolamento all. A al R.D. quilo kolme 148/1931 (o modificative o integrative dello stesso) possano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria, alla quale non possono derogare i regolamenti d'azienda. Tratti affatto peculiari caratterizzano, infine, lo statuto attuale dei dipendenti (cd. "contrattualizzati") delle amministrazioni pubbliche, il cui rapporto di lavoro, in ragione della natura dei datori di lavoro (Stato e ad altri enti pubblici non economici), va ascritto ad un genus intermedio tra lavoro pubblico e lavoro privato (vedi Corte Cost. n. 313/1996 e n. 309/1997). La specialità di questi rapporti, discendente dalla loro connessione con l'esercizio di funzioni pubbliche, si manifesta con l'essere assoggettati non soltanto alle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro : subordinato nell'impresa, ma, primariamente, al complesso di regole specifiche dettate dal d.lgs. n. 29/93, con le successive modifiche e integrazioni, tra le quali vanno segnalate proprio quelle che disegnano in modo peculiare i rapporti tra autonomia collettiva e legge: la contrattazione collettiva è specificamente abilitata a regolamentare ex novo tutte le materie già disciplinate dalle norme generali e speciali del pubblico impiego, sostituendole con specifiche clausole contrattuali e determinandone così l'inapplicabilità (art. 72, comma 1); a regolare la materia del trattamento di fine rapporto (art. 72, comma 4); a derogare tutti gli eventuali trattamenti speciali introdotti successivamente dalla legge in ambito normativo ed economico (art. 2, commi 2 e 3); a definire perfino la tipologia Guisto LEкови contrattuale (materia tradizionalmente riservata alla legge) ai fini dell'impiego "flessibile" del lavoro pubblico (art. 36). Del resto, che in questo settore la fonte collettiva non incontri altri limiti se non quelli posti dal d.lgs. 29/93, dalle norme costituzionali e dai principi generali, si spiega perché i contratti collettivi non rivestono la medesima natura delle fonti collettive comuni, ma sono contratti tipici con efficacia erga omnes, stipulati dai soggetti selezionati dalla legge secondo precise procedure, legge che determina altresì la tipologia contrattuale ei rapporti tra contratti di diverso livello.
8. Pervenuti alla conclusione che i dipendenti del servizio postale lavorano sulla base di un rapporto di lavoro di diritto comune, senza deroghe al codice 10 leggi che regolano il lavoro civile ed alle nell'impresa, il problema subordinato dell'ammissibilità della previsione collettiva di una fattispecie di estinzione automatica del rapporto di lavoro si pone secondo lo schema usuale della gerarchia tra le fonti, in virtù del quale il contratto collettivo non può validamente disporre in contrasto con norme imperative di legge.
9. Non rilevano ai fini della soluzione della questione in esame le disposizioni legislative concernenti il trattamento previdenziale dei dipendenti del servizio postale: a differenza che per l'impiego pubblico statale (dove i due aspetti sono trattati da una stessa disciplina), per il lavoro privato la regolamentazione del rapporto di attività è completamente indipendente da quella che presuppone la cessazione del rapporto stesso, come comprova la considerazione dell'età pensionabile e dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale esclusivamente in chiave di deroga all'applicabilità del regime di stabilità dei rapporti di lavoro (art. 4, co. 2, 1. n. 108 del 1990). Ne consegue che alla previsione dell'art. 6, comma 7, d.1. 487/1993, convertito nella 1. 71/1994, secondo cui per il trattamento di quiescenza dei dipendenti postali si applicano le stesse norme previste per il personale statale, si deve attribuire portata circoscritta, appunto, al trattamento dovuto alla cessazione del servizio, cessazione regolata dal nuovo regime privatistico e non più 11 da quello proprio dell'impiego pubblico (che contempla, ad esempio, la cessazione automatica del rapporto al compimento di un età massima, peraltro con possibilità del dipendente di decidere di protrarre il servizio per altri due anni). 10. Come è noto, nella conclusione di un contratto di lavoro, l'autonomia privata si estrinseca essenzialmente nel consenso all'insorgenza del vincolo, mentre il contenuto è quasi esclusivamente determinato da fonti eteronome (la legge e le cd. fonti sociali), con salvezza soltanto della possibilità di pattuire condizioni di maggior favore per il prestatore d'opera. In particolare, gli effetti integrativi del contratto individuale di lavoro Guido LE sono espressione della disciplina interventistica volta alla tutela del contraente più debole, ed a circoscrivere, di conseguenza, il potere normativo che di fatto può essere esercitato dal contraente più forte. Vi sono, peraltro, casi (divenuti più frequenti nella legislazione recente) in cui le esigenze di tutela si ritengono compiutamente assicurate dalla contrattazione collettiva, con abilitazione di quest'ultima a derogare norme che restano imperative rispetto alla contrattazione individuale. Ma è necessaria, un'esplicita previsione della legge conevidentemente, specificazione dei settori e delle materie. 11. Il sistema è sicuramente nel senso che l'attività lavorativa subordinata può essere prestata esclusivamente in conformità dei tipi contrattuali previsti dalla legge, tipi contrattuali identificati non sulla base del mero nomen iuris adoperato dalle parti e delle 12 relative pattuizioni, ma del reale atteggiarsi del rapporto (cd. valore Perciò, si prescindedichiarativo dell'esecuzione). dall'eventuale termine di durata apposto al contratto e il contratto si considera concluso a tempo indeterminato se si versa fuori dalle ipotesi in cui la legge consente la conclusione di un contratto a tempo determinato. E nel contratto di lavoro a tempo indeterminato la volontà delle parti di realizzare l'interesse alla cessazione dei suoi effetti può essere attuata soltanto mediante il negozio unilaterale di recesso (licenziamento e dimissioni), con la conseguenza che, sebbene si sia in presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, non si applica la disciplina della rescissione, della risoluzione per inadempimento (ed è esclusa, quindi, la possibilità BO OK di pattuire una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456), o per eccessiva onerosità. 12. La conclusione è, dunque, che all'autonomia privata non è dato inserire clausole di durata del rapporto (fuori dei casi previsti dalla legge) e neppure condizioni risolutive ai sensi dell'art. 1353 c.c. o condizioni risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 c.c.; di ciò non può fondatamente dubitarsi ove si consideri che alla parte socialmente in grado di predisporre il contenuto contrattuale (il datore di lavoro) non può essere consentito, attraverso la pattuizione di termini o di condizioni risolutive, di sottrarsi alla disciplina limitativa dei licenziamenti (individuali e collettivi) o anche soltanto all'obbligo del preavviso. 13. Al quesito se ciò che non è consentito all'autonomia individuale 13 - possa ritenersi consentito a quella collettiva deve darsi sicura risposta negativa, sulla base del complesso delle considerazioni già svolte, in difetto di una specifica autorizzazione legislativa ad incidere sulla materia dell'estinzione del rapporto. In particolare, la giurisprudenza della Corte ha più volte precisato che, nel campo dei rapporti di lavoro di natura privata (e, quindi, anche con riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici economici) non può operare l'automaticità del collocamento a riposo in relazione al raggiungimento del limite di età previsto dalla legge, come avviene, invece, nell'ambito del pubblico impiego, ma occorre sempre, per la risoluzione del rapporto, il preavviso, ai sensi e per gli effetti IL nolu degli art. 2118 e 2119 c.c, ritenendo nulla, per contrasto con la normativa civilistica, di carattere inderogabile, la suddetta contrattuale collettiva recante l'esonero dal datore di clausola lavoro dal preavviso in caso di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (cfr. Cass. 5977/95, 6901/94, 12558/93, con riguardo alla contrattazione collettiva dei dipendenti Enel). La giurisprudenza menzionata ha pure escluso che la validità di una clausola del genere potesse recuperarsi sotto il profilo della condizione di maggior favore praticata ai dipendenti ai quali lo stesso contratto collettivo assicurava una stabilità superiore a quella garantita dalla legge, sulla considerazione che in nessun caso può ammettersi che l'estinzione del rapporto di lavoro per volontà delle parti non consegua al negozio di recesso, la cui legittimità 14 deve essere valutata alla stregua del regime di stabilità applicabile nel caso concreto. 14. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per ritenere destituite di fondamento giuridico anche tutte le altre argomentazioni adoperate dall'azienda postale per sostenere l'ammissibilità dell'estinzione dei rapporti di lavoro al verificarsi dell'evento previsto dalla pattuizione collettiva: la conformità del risultato ad un indirizzo di politica aziendale, ancorché imposto da una fonte primaria, non vale a conferire validità ad uno strumento giuridico al quale la legge non consente di ricorrere;
in nessun caso è consentito contemplare pattiziamente l'estinzione automatica del rapporto di lavoro, ancorché l'intento perseguito sia, in ipotesi, UI IS quello di assicurare al rapporti stabilità superiore a quella garantita dalla legge. 15. Conclusivamente, al contratto collettivo di diritto comune non è consentito regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale, mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva. L'incompatibilità tra tipo legale e apposizione di simili clausole risulta evidente ove si consideri che se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per 15 volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità, ex art. 1418 c.c., dell'elemento accidentale. A conclusioni nella sostanza identiche, la giurisprudenza della Corte è già pervenuta nella definizione di controversie analoghe, concernenti specificamente la risoluzione del rapporto dei lavoratori del servizio postale (Cass. 4 marzo 1999, n. 1758; 20 maggio 1999, n. 4861; 4 giugno 1999, n. 5501; 7 giugno 1999, n. 5584; 17 giugno 1999, n. 6051; 28 giugno 1999, n. 6701, 21 gennaio 2000, n. 610). 16. Una volta escluso che il contratto di lavoro subordinato di diritto comune possa risolversi automaticamente in forza di previsione pattizia, perché non tollera, in nessun caso, l'apposizione di simili clausole, altra questione è se la cessazione Guido LE delle prestazioni lavorative alla data del raggiungimento della massima anzianità contributiva sia avvenuta a seguito dell'intimazione di recesso da parte dell'azienda postale. 17. Al riguardo appare pertinente il richiamo dell'orientamento della giurisprudenza della Corte secondo il quale, nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non sono applicabili - tenuto conto della specialità della disciplina della legge n. 230 del 1962 (sul contratto di lavoro a tempo determinato) rispetto a quella della legge n. 604 del 1966 (relativa all'estinzione del rapporto di lavoro a tempo e della dell'azione direttaqualificabilità indeterminato) dell'illegittimità del termine non come all'accertamento 16 impugnazione del licenziamento, ma come azione (imprescrittibile) -di nullità parziale del contratto né la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, né la norma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro (ancorché la conversione del rapporto a termine nel rapporto a tempo indeterminato dia ugualmente al dipendente il diritto di riprendere il suo posto e di ottenere il risarcimento del danno); é peraltro salva l'applicabilità di entrambe le norme citate qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare (con un atto nel quale non é assolutamente ravvisabile un licenziamento) la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato un vero e proprio Guido CH licenziamento nel presupposto dell'illegittimità del termine e della durata indeterminata del rapporto (Cass., sez. un. 6 luglio 1991, n. 7471, e le successive, conformi, decisioni). Facendo applicazione, entro i limiti di compatibilità, dei richiamati principi alla fattispecie in esame, le situazioni giuridiche astrattamente configurabili sono due: nella prima, le parti si limitano ad adeguare i comportamenti alla, ritenuta, avvenuta estinzione automatica del rapporto al verificarsi dell'evento considerato, ma nella realtà il rapporto continua inalterato a causa della nullità della clausola collettiva che tale estinzione contempla;
nella seconda evenienza, esprimono comunque la volontà di recedere dal rapporto. 18. Ma, nel giudizio di merito è rimasto accertato in fatto che 17 l'azienda postale si è limitata, nella comunicazione inviata ai dipendenti, a richiamare la clausola collettiva che sanciva la cessazione automatica del rapporto al compimento della prevista anzianità contributiva, né è stato in alcun modo dedotto dalle parti che la comunicazione contenesse una manifestazione di volontà di recedere dal rapporto per il caso che l'estinzione per la data oggettivamente individuata non potesse ritenersi automatica. D'altra parte, non versandosi nell'area della risoluzione per inadempimento, la comunicazione del datore di lavoro non era giuridicamente suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1456 c.c., quale dichiarazione dell'intento di valersi della clausola, Guido IS determinante l'estinzione del rapporto. Pertanto, l'alternativa cui innanzi si è fatto riferimento in 19. concreto non sussisteva, sicché il giudice del merito, in violazione del principio di diritto come innanzi precisato, ha qualificato recesso la mera partecipazione, in funzione ricognitiva, della cessazione del rapporto determinata dalla clausola collettiva. Del resto che il Tribunale abbia voluto considerare licenziamento il provvedimento datoriale si evince chiaramente dalla parte motivazionale della sua decisione e dalla conferma dell'ordine, disposto dal primo giudice, di reintegra nel posto di lavoro, costituente conseguenza tipica dell'applicazione del disposto dell'art. 18 stat. lav. Su questo punto, nella parte in cui contesta di avere determinato l'estinzione del rapporto di lavoro mediante licenziamento (termine 18 che designa il recesso dal rapporto di lavoro), le argomentazioni della società risultano, pertanto, fondate. 20. Dall'erroneo inquadramento della fattispecie è derivata, dunque, la falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, delle conseguenze proprie dell'art. 181. 300/1970, nel teso novellato dalla 1. 108/1990. Tale norma detta una disciplina ampiamente derogatoria delle regole comuni della responsabilità contrattuale, con la previsione dell'emanazione dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e di un danno forfettariamente determinato nella misura minima di cinque mensilità di retribuzione (che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere indipendentemente dalla qui loGallo Video sussistenza dei requisiti della colpa e del danno: cfr. Corte Cost., sentenza n. 420 del 1998), oltre il danno ulteriore commisurato al mancato pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione (cfr. Cass. 21 settembre 1998, n. 9464); lo stesso art. 18 attribuisce al dipendente, vittorioso nel giudizio, il diritto potestativo di scegliere fra la reintegrazione ed il pagamento di un'indennità. 21. Notevolmente divergenti, come già osservato, sono le regole da applicare quando, come nella fattispecie, non vi è stato licenziamento, ma solo interruzione della fattualità del rapporto, che sul piano giuridico è continuato immutato con le reciproche obbligazioni. Se certamente dall'esistenza del rapporto deriva il diritto del lavoratore al ripristino della sua fattualità, non si tratta però dell'ordine di reintegrazione;
se, non diversamente da quanto prescrive l'art. 18, al lavoratore che non abbia eseguito la 19 prestazione per colpa del datore di lavoro, spetta (non la retribuzione ma) il risarcimento del danno, secondo lo schema proprio dei rapporti sinallagmatici (schema derogato dalla legge solo per specifiche ipotesi: es., ferie, malattia, ecc.), la disciplina è però quella comune, dettata dal diritto delle obbligazioni in tema di responsabilità contrattuale (cfr. Cass., 20 gennaio 2000, n. 610; 21 marzo 2000, n. 3345). 22. Vanno perciò cassate, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, le statuizioni della sentenza impugnata sulla domanda proposta dal lavoratore, domanda che deve essere nuovamente valutata nel giudizio di rinvio in applicazione del principio di diritto Guidoboken secondo cui la cessazione delle prestazioni lavorative non determinate da un negozio di recesso posto in essere dal datore di lavoro, ma dall'adeguamento del comportamento alla ritenuta cessazione automatica del rapporto (rapporto che, invece, deve ritenersi non estinto), non consente l'applicazione della disciplina di cui all'art. 181. 300/1970, comportando l'operatività delle regole comuni della responsabilità contrattuale. 23. L'inconfigurabilità nella fattispecie di un licenziamento preclude l'esame di tutte le questioni che necessariamente presuppongono la presenza di tale vicenda estintiva del rapporto, e così: se la mancanza di uno stato di bisogno del lavoratore connessa al diritto di conseguire una prestazione previdenziale ai massimi livelli, valutata in sede collettiva, possa costituire una giustificazione del recesso, almeno nell'area sottratta al regime di 20 stabilità legale dei rapporti di lavoro;
se nei confronti del lavoratore interessato fosse consentita l'intimazione di recesso ad nutum, avendo maturato i requisiti per il diritto a pensione;
se la legittimità del recesso fosse condizionata all'esercizio dell'opzione prevista dagli art. 6, comma 1, 1. 407/1990 e art. 1, comma 2, d.lgs. 503/1992; se, nel caso di specie, fosse stato o meno il licenziamento impugnato nel termine di cui all'art. 6 della legge n. 604 del 1966 e se potesse avere fondamento la pretesa del lavoratore all'indennità di preavviso. 24. Per concludere, il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Salerno, che procederà ad un nuovo esame della controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati. 25. Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma il 4 dicembre 2001. Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore I D A 0 , S olo VoluGu sto 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L 3 D P E S 7 I A - D T 8 N I S Dhill - S G 21 1 O N O 1 P E S A M E I D I G IL CANCELLIERE A E A G , Depositato in Cancelleria D O O E E T R L T T T I 1.1 FEB. 2002 S N I R A E I L G S D L E E oggi, E R O D IL CANCELLIERE