Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 38898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38898 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
38898-25
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disporto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
SE DE MA
STEFANO APRILE
LO AL NA
-Presidente -
Sent. n. sez. 3006/2025 CC- 29/10/2025
SS AL
NC LA
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G.N. 22692/2025
ON AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano che ha chiesto il rigetto del ricorso
Quot
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 9 giugno 2025, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con la quale AN ON ha chiesto il riconoscimento della continuazione per i reati giudicati con le seguenti sentenze: Corte di appello, sezione per i minorenni di Napoli del 19 gennaio 2012, irrevocabile il 9 luglio 2013, avente ad oggetto i delitti di omicidio in concorso e i connessi reati in materia di armi, tutti aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991, commessi il 25 gennaio 2008; Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2018, irrevocabile il 23 novembre 2018, per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa e ad associazione dedita al narcotraffico, aggravata ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991, accertati a Napoli con condotta perdurante. L'azione omicidiaria è stata ritenuta frutto di una deliberazione criminosa estemporanea, del tutto svincolata, come confermato anche dalla ricostruzione operata in sede di cognizione, dalla decisione del condannato di far parte del clan degli scissionisti, nel contesto dalla così detta, faida di Secondigliano.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AN ON, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi con i quali ha eccepito, promiscuamente, violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1. Con il primo ha lamentato l'erronea valorizzazione della (ritenuta) assenza di premeditazione allo scopo di escludere l'identità del disegno criminoso. L'omicidio commesso nel 2008 ha costituito una sorta di conditio sine qua non per l'ingresso nel sodalizio criminale. Si è trattato di una sorta di rito di iniziazione, per come ricostruito, peraltro, dalla sentenza di condanna per il delitto associativo ove si è fatto riferimento all'omicidio come vera e propria prova di fedeltà». La ricostruzione, in sede esecutiva, di quel delitto quale evento estemporaneo e contingente è avvenuta all'esito di una valutazione isolata e atomistica di un frammento dichiarativo proveniente dallo stesso condannato al quale è stato attribuito un improprio significato decisivo. Inoltre, il giudice dell'esecuzione ha dato eccessivo peso ad un passaggio della motivazione riferita alla condanna per l'omicidio laddove è stata esclusa la sussistenza della premeditazione operando una, non consentita, sovrapponibilità tra tale istituto e quello di «medesimo disegno criminoso».
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È stato, quindi, omesso di considerare che, secondo quanto ricostruito dalle sentenze di merito, l'omicidio è avvenuto nel gennaio 2008 e l'adesione ideale all'associazione nella seconda metà del 2007. 2.2. Con il secondo motivo ha ribadito la valutazione isolata operata dal giudice dell'esecuzione con riguardo alle dichiarazioni di ON al pubblico ministero. La disamina di quanto affermato dal condannato sarebbe mancante di alcuni passaggi essenziali ai fini di interesse e omissiva della valutazione della situazione soggettiva del dichiarante all'epoca dell'interrogatorio. La disamina del dato informativo, quindi, avrebbe dovuto essere compiuta in termini maggiormente coordinati con le complessive emergenze probatorie dei due procedimenti, oltre che della circostanza che l'omicidio si è configurato quale reato commesso in funzione della partecipazione di ON all'associazione mafiosa e delle finalità criminali da essa perseguite.
2.3. Con il terzo motivo i vizi sono stati evidenziati anche con specifico riguardo al travisamento della prova per essere stata ritenuta estemporanea la deliberazione criminosa di un omicidio inquadrato in un contesto di faida camorristica e trascurate, ancora, le emergenze della sentenza per il delitto associativo. La risoluzione criminosa comune al delitto omicidiario e alla partecipazione all'associazione mafiosa prevedeva l'accesso al clan di camorra. In tale contesto, l'omicidio di un affiliato di un gruppo rivale si colloca quale elemento necessitato per il perseguimento degli obiettivi del sodalizio e del disegno criminoso del condannato. Tanto è vero che l'omicidio, nel caso di specie, è stato valorizzato dalla sentenza per il reato associativo quale elemento qualificante della manifestazione esterna dell'affiliazione di ON al clan degli scissionisti;
una sorta di passaggio necessario per l'ingresso nell'associazione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Preliminarmente si segnala che non è sconosciuta a questa Corte la circostanza che con sentenza della Seconda Sezione di questa Corte n. 32907 del 03/05/2017, il tema della continuazione tra le sentenze oggetto dell'istanza proposta davanti al giudice dell'esecuzione è stato affrontato e definito, tuttavia, con decisione di natura meramente processuale.
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9.14
Si desume dal par. 4 del «considerato in diritto di quella decisione che il motivo di ricorso per omesso esame, da parte del giudice di merito, della richiesta di riconoscimento della continuazione è stato ritenuto inammissibile siccome la mancata disamina della domanda (avanzata solo all'udienza del 12 novembre 2014 in cui sono state rassegnate le conclusioni) è stata ritenuta immune da vizi. La citata decisione ha dichiaratamente fatto applicazione del principio per cui è <conforme all'effetto devolutivo dell'appello la sentenza che omette di pronunciare sulla richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati oggetto di titoli pregressi formulata, anziché con l'atto introduttivo, solo in corso di procedimento unitamente alla produzione dei titoli stessi (Sez. 2, n. 10470 del 12/02/2016 - dep. 14/03/2016, Gargano, Rv. 26665501)». Pertanto, è stato ritenuto che, correttamente, il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sull'istanza in quanto tardivamente proposta nel corso del giudizio di cognizione. Successivamente è stato anche precisato che quella stessa istanza era da ritenersi anche <<manifestamente infondata per le medesime ragioni esposte a proposito del coimputato CA AN (par.
3.2. di quella stessa sentenza). Affinché operi la preclusione di cui all'art. 671 cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che l'istanza di riconoscimento della continuazione è ammissibile <<sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione», è necessario che vi sia stato un esame nel merito della relativa domanda, caso che non ricorre nell'ipotesi in cui la stessa sia stata ritenuta, in un primo momento, non validamente proposta e, successivamente, con la medesima decisione, anche <<manifestamente infondata» («fermo restando che la censura è, comunque, manifestamente infondata per le ragioni già cennate al § 3.2.» ove, tuttavia, si fa riferimento a profili attinenti alla genericità dell'istanza, ovvero a difetti di prospettazione della richiesta, non già a temi attinenti al merito). Peraltro, la prima ratio decidendi ha sostanzialmente escluso la stessa ammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione in quanto non validamente proposta, sicché la successiva (ulteriore e non necessaria) precisazione, deve ritenersi non idonea ad integrare la decisione di merito impeditiva della proposizione dell'istanza in sede esecutiva. Deve, infatti, condividersi l'orientamento già presente nella giurisprudenza di questa Corte in base al quale in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, il mancato esame nel merito da parte del giudice della cognizione della sussistenza del reato continuato non comporta la formazione del giudicato negativo sul punto e non preclude, perciò, l'esame della questione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 43777 del 24/09/2015, [...],
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Rv. 265251-01; Sez. 2, n. 27899 del 15/05/2003, [...], Rv. 225205 - 01; Sez. 6, n. 1711 del 14/01/1999, [...], Rv. 212706 01). Il presupposto, affinché operi la citata preclusione, è che il giudice della cognizione abbia operato una valutazione non limitata ai profili processuali (in tal senso, implicitamente, Sez. 2, n. 37394 del 18/09/2024, [...], n.m.). Ancora più chiaramente, è stato precisato che «l'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della continuazione tra più fatti oggetto di procedimenti distinti e separatamente giudicati, quando la stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione. L'esclusione della continuazione in sede di cognizione presuppone, a sua volta, che la riconducibilità dei fatti a un medesimo disegno criminoso, di cui l'imputato abbia chiesto il riconoscimento, sia stata oggetto di una valutazione conclusasi con esito negativo da parte dei giudici di merito, che si sia tradotta in una statuizione di rigetto dell'istanza ex art. 81 cod. pen., suscettibile di essere impugnata dalla parte interessata» (Sez. 1, n. 28384 dell'8/03/2024, Giordano, n.m.). Infine, per un caso in cui è stato escluso che possa essersi determinata preclusione per effetto della decisione della Corte d'appello che si è limitata a dare atto della carenza delle condizioni per valutare l'istanza, senza escludere la sussistenza del vincolo, cfr. Sez. 2, n. 1978 del 06/10/2023, dep. 2024, [...], n.m.).
3. Passando all'esame del merito del ricorso, si osserva che sussistono le carenze motivazionali segnalate dal ricorrente con i motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente. Nella ricostruzione della deliberazione omicidiaria che ha visto il condannato autore dell'azione delittuosa commessa il 25 gennaio 2008 in concorso con CA AN, il giudice dell'esecuzione ha operato una valutazione isolata di una porzione dichiarativa dello stesso ON dalla quale ha preteso di ricavare la natura estemporanea della decisione di commettere il delitto. Dall'interrogatorio del 27 ottobre 2010 è stato desunto che il ricorrente, all'epoca solo un ragazzo minorenne, mentre si trovava insieme al cugino AN, venne avvicinato da uno sconosciuto che sapeva della volontà dei ragazzi di entrare a far parte del clan e che li convinse, in una sorta di prova di affidabilità, a commettere l'omicidio. A tale proposito, il giudice dell'esecuzione ha fatto riferimento anche alla sentenza del giudice di primo grado che ha deciso sulla vicenda omicidiaria e che, dalla natura estemporanea del delitto, ha escluso l'esistenza di un <apprezzabile intervallo di tempo tra risoluzione e azione».
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Proprio in tale passaggio motivazionale si annida un primo vizio del provvedimento impugnato che sembra avere sovrapposto i differenti istituti della premeditazione e della continuazione pretendendo, sostanzialmente, di escludere la possibilità di individuare un disegno criminoso unitario a ragione della natura non premeditata del reato fine. A ciò si aggiunga che la ricostruzione del giudice dell'esecuzione sconta un profilo di intrinseca contraddittorietà laddove pare attribuire, alla volontà del ricorrente di far parte del gruppo mafioso degli scissionisti la disponibilità a mettersi a disposizione per la commissione del delitto omicidiario che, peraltro, risulta essere stato accertato come aggravato dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con legge n. 203 del 1991. Tale dato non risulta essere stato preso in considerazione dalla Corte di appello che, come segnalato, ha valutato solo una parte delle dichiarazioni del condannato senza valutare alcuni passaggi (trascritti in ricorso) riferibili alla sentenza di condanna per il delitto associativo con i quali proprio l'omicidio in questione è stato considerato quale elemento probatorio di rilievo in funzione della dimostrazione della partecipazione di ON al sodalizio camorristico. Si tratta di un elemento che, pur nella totale autonomia decisionale del giudice di merito, avrebbe dovuto essere considerato, così come avrebbe dovuto esserlo l'elemento temporale sotto il profilo dell'epoca di ingresso del ricorrente nell'associazione in rapporto al fatto che l'omicidio è stato commesso nel gennaio del 2008. Il rapporto tra affiliazione e commissione di un delitto, quale l'omicidio, particolarmente significativo in chiave associativa non risulta, dunque, adeguatamente e congruamente esplorato, tanto più che l'episodio delittuoso è stato pacificamente inquadrato nell'ambito di una faida camorristica. Sarebbe stato necessario esaminare, dunque, la deliberazione omicidiaria alla luce della «<spavalda sbandierata intenzione di entrare a far parte del clan» (pag. 4 dell'ordinanza). Anche in questa sede, come nel precedente richiamato dal ricorrente, giova richiamare il principio per cui «ai fini dell'accertamento della sussistenza della continuazione, non bisogna avere riguardo agli intenti perseguiti dall'autore delle diverse azioni delittuose, ma è invece necessario che le singole violazioni di legge siano tutte rapportabili ad un unico atto volitivo, ossia che tali violazioni siano state tutte previste e deliberate come momenti di attuazione di un programma preventivamente ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali. L'identità del movente è insufficiente a configurare la medesimezza del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto» (Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, [...]),
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del quale si terrà conto nel giudizio di rinvio nel corso del quale, mediante una disamina completa delle sentenze emesse in sede di cognizione dovrà essere valutato se sia ravvisabile un rapporto funzionale e finalistico tra i delitti di cui alle due sentenze di condanna.
4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla statuizione sul diniego della continuazione, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione (Corte cost., sent. n. 183 del 2013), perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati. Va disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.gs. 196 del 2003.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Napoli. In caso di diffusione del presente omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.gs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 29/10/2025
Il Consigliere estensore Vincenzo Galati
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Rome, 02 12 2025
GIUDIZIARIO
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Il Presidente Giuseppe De Marzo for
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