Sentenza 21 dicembre 1999
Massime • 1
In materia di riesame delle misure cautelari, l'inosservanza della disposizione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. ha i previsti effetti invalidanti e caducatori solo quando gli elementi di prova di cui sia stata omessa la trasmissione al giudice del riesame siano idonei ad assumere in concreto una specifica rilevanza probatoria in favore del destinatario della misura. Ne consegue che, per dedurre validamente la violazione dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., non è sufficiente indicare gli atti di cui sia stata omessa o ritardata la trasmissione al giudice del riesame, ma occorre anche prospettare la possibilità di una loro utilizzazione probatoria a sostegno di una tesi difensiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/1999, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente del 21/12/1999
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
" GIUSEPPE SICA " N.6232
" SANDRO OCCHIONERO " REGISTRO GENERALE
" ANIELLO NAPPI " N.40688/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN SI, n. a Siracusa il 9 dicembre 1964 PI ER, n. a Siracusa il 18 dicembre 1967
TO DO, n. a Siracusa il 6 marzo 1975
TI MM, n. a Siracusa il 5 maggio 1965
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania depositata il 26 luglio Sentita la relazione fatta dal Consigli Dott. Aniello NAPPI
Udite le conclusioni del P.M. Dr. V. Monetti che ha chiesto il rigetto del ricorso
Udito il difensore avv. S. Caruso
Motivi della decisione
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di MM TI, DO TO, ER PI e SI AN, persone sottoposte a indagini tutte per il delitto di associazione a delinquere di tipo mafioso, TO e TI anche dell'omicidio di AN CA e del tentato omicidio di LU GA e connessi reati di detenzione e porto di armi, ancora TO del furto dell'auto utilizzata per l'omicidio, e ancora TI altresì dell'estorsione ai danni della macelleria Di Noce. I giudici del merito, premesso che l'esistenza a Siracusa di un'associazione mafiosa denominata "S. Panagia" risulta accertata in numerosi altri procedimenti penali, hanno rilevato come l'appartenenza degli indagati all'associazione si desuma dalle chiamate in correità provenienti dai collaboratori AN EL, CH RD, AO LE, GE FE e DA LE, autoaccusatisi della medesima appartenenza, confermate dalle dichiarazioni di LO GL e AO OT, affiliati alla cosca NA cui l'associazione S. Panagia è collegata, dalle dichiarazioni di SI RA, fratello dell'affiliato FR RA ucciso in un agguato mafioso, dalle dichiarazioni del collaborante NU AB, di ID CH e NC Di MA, rispettivamente figlia e moglie del collaborante AN CH, dalle dichiarazioni di HN NO, che riferisce confidenze del compagno di detenzione AN, dalle intercettazioni telefoniche eseguite presso l'abitazione di IM CC, affiliato all'associazione S. Panagia e a sua volta divenuto collaboratore di giustizia.
Secondo i giudici del merito, infatti, le dichiarazioni dei collaboranti sono intrinsecamente attendibili perché gratuitamente autoaccusatorie (le confessioni hanno preceduto la contestazione della gran parte degli addebiti) e relative a fatti di diretta percezione dei dichiaranti, come ritenuto anche in alcune sentenze di condanna, pure d'appello, mentre non sono emersi elementi indicativi di un loro possibile intento di calunnia o di vendetta nei confronti delle persone accusate. Inoltre, trattandosi di dichiarazioni reciprocamente autonome e indipendenti, che non possono essere state concordate, esse sono idonee a riscontrarsi le une con le altre, nonostante le marginali discordanze, indicative in realtà della loro genuinità. E, comunque, riscontri oggettivi le chiamate, in correità hanno ricevuto anche dalle investigazioni della polizia giudiziaria, in relazione alle anni utilizzate dall'organizzazione criminale, e dalle intercettazioni telefoniche.
Inoltre, per quanto riguarda l'omicidio CA e il tentato omicidio GA, il coinvolgimento di TI e TO, che sono chiamati a risponderne, risulta dalle dichiarazioni di AO e DA LE, di GE ER e di IM CC, che riferiscono della partecipazione dei due indagati alla riunione in cui l'omicidio CA fu deciso, del loro ruolo di supporto alla consumazione del delitto, dell'aberratio ictus di cui rimase vittima GA, del furto dell'auto utilizzata per l'omicidio, commesso da TO in concorso con altro associato.
Per quanto riguarda poi l'estorsione ai danni della macelleria Li Noce, le accuse rivolte a TI da AO LE hanno trovato pieno riscontro nei rilievi della polizia sui luoghi del delitto e nelle dichiarazioni della vittima dell'estorsione UC Li Noce.
2. Ricorrono per cassazione gli indagati.
Tutti deducono in via preliminare violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p., eccependo la nullità dell'ordinanza di riesame per l'intempestiva trasmissione al tribunale dei verbali degli interrogatori resi al giudice per le indagini preliminari dopo l'esecuzione della misura.
DO TO e MM TI propongono anche un secondo motivo d'impugnazione, deducendo entrambi mancanza o manifesta illogicità della motivazione e TI anche violazione della legge processuale. Lamentano che il tribunale, contraddicendo le sue stesse enunciazioni di principio, abbia fondato la propria decisione su chiamate in correità contraddittorie e prive di riscontri esterni e individualizzanti.
3. Il primo motivo comune a tutti i ricorsi è inammissibile per genericità.
Secondo la prevalente interpretazione giurisprudenziale, infatti, l'inosservanza della disposizione dell'art. 309 comma 5 c.p.p. ha i previsti effetti invalidanti e caducatori solo quando gli elementi di prova di cui sia stata omessa la trasmissione al giudice del riesame siano idonei ad assumere in concreto una specifica rilevanza probatoria in favore del destinatario della misura (Cass., sez. V, 26 novembre 1996, Marmai, m. 206638, Cass., sez. IV, 22 gennaio 1997, Frappampina, m. 207569. Cass., sez. VI, 9 febbraio 1998, Aletto, m. 210688). Ne consegue che, per dedurre validamente la violazione dell'art. 309 comma 5 c.p.p., non è sufficiente indicare gli atti di cui sia stata omessa o ritardata la trasmissione al giudice del riesame, ma occorre anche prospettare la possibilità di una loro utilizzazione probatoria a sostegno di una tesi difensiva. Di tali prospettazioni manca del tutto, nel caso in esame, questo motivo dei ricorsi, che va, pertanto, considerato inammissibile per violazione dell'art. 581 lettera c) c.p.p., nella parte in cui esige che i motivi d'impugnazione indichino le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I ricorsi di PI e AN, che su tale unico motivo si fondano, vanno quindi dichiarati inammissibili.
Infondati sono i rimanenti motivi proposti da TI e TO. Non appaiono pertinenti, invero, i rilievi con i quali entrambi i ricorrenti censurano le valutazioni di attendibilità dei chiamanti in correità, perché è indiscusso che il testimone diretto è più attendibile del testimone de relato;
e perché è plausibilmente valutabile come indice di attendibilità il comportamento di chi si accusi di fatti per i quali non è neppure ipotizzata una sua responsabilità.
D'altro canto, la prova della partecipazione dei ricorrenti all'associazione di tipo mafioso è stata correttamente desunta dalle intercettazioni telefoniche, incensurabilmente ritenute dimostrative dell'esistenza dell'organizzazione criminale, e dalle dichiarazioni di numerosi chiamanti in correità, che, esclusa la possibilità di deposizioni concordate, possono certamente fornirsi reciproco riscontro, secondo una giurisprudenza indiscutibilmente conforme al vigente testo dell'art. 192 c.p.p. (Cass., sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi, m. 200994).
Inoltre l'accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni accusatorie alle effettive modalità esecutive di taluni reati, riscontrata nel caso in esame dai giudici del merito, non può non essere considerata come conferma dell'attendibilità anche estrinseca della chiamata in correità, essendo indiscusso che ai fini cautelari i riscontri richiesti dall'art. 192 comma 3 c.p.p. non debbano di regola essere individualizzanti (Cass., sez. un., 21 aprile 1995, Costantino, m. 202001).
Deve, quindi, ritenersi che le chiamate di correo siano state correttamente valutate in conformità della giurisprudenza, che ne richiede una triplice verifica attraverso un controllo di attendibilità personale del dichiarante (la gratuità delle confessioni), un controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione (la percezione diretta dei fatti) e un controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alla dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi "tipo e natura" (Cass., sez. II, 22 marzo 1996, Arena, Cass., sez. IV, 1 agosto 1996, De Stefano). Per il resto i ricorrenti propongono ricostruzioni dei fatti alternative e argomentano valutazioni della prova sostitutive di quelle prospettate dai giudici del merito, così violando anche l'art. 606 c.p.p., che, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. I, 27 luglio 1995. Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. I, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903).
In giurisprudenza, in realtà, è indiscusso che il giudice di legittimità non può formulare una propria ipotesi ricostruttiva del fatto ne' proporre massime di esperienza alternative a quelle adottate dal giudice del merito, per quanto plausibili e logicamente sostenibili (Cass., sez. VI, 4 dicembre 1995, Ficarra, m. 204123, Cass., sez. un., 19 giugno 1996, Di Francesco, m. 205621), ma deve limitarsi a controllare che l'ipotesi ricostruttiva formulata o accolta dal giudice del merito risulti coerentemente verificata sulla base di plausibili massime di esperienza. E nel caso in esame la ricostruzione dei fatti posta dai giudici del merito a sostegno della propria decisione, per quanto discutibile, non è certamente priva di plausibilità.
Le contraddizioni delle chiamate in correità denunciate dai ricorrenti, invero, sono state valutate e ritenute incensurabilmente marginali dai giudici del merito, che ne hanno addirittura desunto plausibili argomenti di prova in favore dell'autonomia e della reciprova indipendenza delle dichiarazioni. E i singoli episodi criminosi addebitati a TI e LI sono stati ricostruiti sulla base delle deposizioni dei chiamanti in correità, valutate unitariamente e controllate attraverso i riferimenti oggettivi alle armi e alle modalità esecutive risultanti aliunde.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi di PI ER e AN SI e condanna ciascuno dei ricorrenti al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta i ricorsi di TI MM e TO DO. Condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. Att. C.p.p.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000