Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/1999, n. 6232
CASS
Sentenza 21 dicembre 1999

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In materia di riesame delle misure cautelari, l'inosservanza della disposizione dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen. ha i previsti effetti invalidanti e caducatori solo quando gli elementi di prova di cui sia stata omessa la trasmissione al giudice del riesame siano idonei ad assumere in concreto una specifica rilevanza probatoria in favore del destinatario della misura. Ne consegue che, per dedurre validamente la violazione dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., non è sufficiente indicare gli atti di cui sia stata omessa o ritardata la trasmissione al giudice del riesame, ma occorre anche prospettare la possibilità di una loro utilizzazione probatoria a sostegno di una tesi difensiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/1999, n. 6232
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6232
    Data del deposito : 21 dicembre 1999

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