Art. 4. 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato per un triennio con decreto del (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) e del Ministro per i beni culturali e ambientali ed e' composto:
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
c) da un funzionario del (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;
f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalita' della Scuola, scelti uno dal (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.
2. Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non piu' di due volte consecutivamente.
a) dal direttore della Scuola, che lo presiede;
b) da un funzionario del Ministero per i beni culturali e ambientali con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
c) da un funzionario del (( Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica)) con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
d) da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
e) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata, in servizio presso la Direzione generale delle relazioni culturali;
f) da due esperti particolarmente qualificati in relazione alle finalita' della Scuola, scelti uno dal (( Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica )) ed uno dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
g) da due componenti del consiglio scientifico, eletti dal consiglio medesimo.
2. Salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 1, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono rinnovabili alla scadenza per non piu' di due volte consecutivamente.