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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/10/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 955 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 955 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ZANGHERI MICHELA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( con il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 22/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 2 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Bellaria-Igea Marina
11/10/1998 trascritto nel Registri dello Stato Civile degli atti matrimonio di detto Comune con atto n. 35 parte 2 serie A - anno 1998, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 11.10.1998 in Bellaria-Igea Marina (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 35 Parte II Serie A Anno 1998 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 955 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ZANGHERI MICHELA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] Parte_2 ( con il patrocinio dell'Avv. ZANGHERI MICHELA CodiceFiscale_3
( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 22/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 3.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 2 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Bellaria-Igea Marina
11/10/1998 trascritto nel Registri dello Stato Civile degli atti matrimonio di detto Comune con atto n. 35 parte 2 serie A - anno 1998, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
l 11.10.1998 in Bellaria-Igea Marina (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi Parte_2 qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 35 Parte II Serie A Anno 1998 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 2 di 2