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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/07/2024, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. 5056/24 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Susanna Terni Presidente rel.est. Dott.ssa Fulvia De luca Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/05/2024 da 1) , nata Londrina - Brasile, cittadina brasiliana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...] - MI C.F._1 con l'Avv. DE JESUS NADJA MARA presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) , nato Goias – Brasile, cittadino italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...], Cantagallo, Prato C.F._2 con l'Avv. BRESCI LAURA E SANTINI MARCO presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito religioso, in Prato il 01.08. 2009 (parte II, serie A, atto n.155)
X□ separati con sentenza n. 736/2021 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata il [...] a [...], cittadina italiana Persona_1 FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07 maggio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso concordatario contratto in Prato in data 1.8.2009 da e trascritto nei registri dello Parte_2 Parte_1 stato civile di Prato in data 31.8.2009 (atto n. 155, parte II, serie A, anno 2009);
1. affidare la figlia minore con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con Persona_1 residenza e collocazione prevalente presso la madre in Milano.
I genitori eserciteranno la responsabilità sulla minore provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica ed extrascolastica, tenendo conto delle capacità, delle naturali inclinazioni e delle aspirazioni della bambina;
entrambi si obbligano, quindi, a favorire e agevolare il sereno svolgersi del rapporto genitoriale con ognuna delle Parti e a porre in essere tutte le condizioni affinché mantenga rapporti significativi con gli Per_1 ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, dai quali potranno anche ricevere ausilio per il suo accudimento.
Le Parti concordano e predispongono il seguente regime di visita padre-figlia: il padre terrà
presso di sé un fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio uscita della scuola Per_1 alla domenica alle ore 17,00 circa, precisando che il sig. preleverà la figlia a Parte_2
Milano e ivi la ricondurrà la domenica sera fatta eccezione per un fine settimana ogni quattro allorché sarà la signora o persona dalla stessa delegata a curare il Pt_1 trasferimento della figlia da Milano a Prato;
quando la bambina raggiungerà l'età per poter viaggiare da sola in treno con il servizio di accompagnamento, prenderà il treno da Per_1
Milano per raggiungere il padre nella città di Prato. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro di quegli una settimane nel mese di luglio e due settimane in corrispondenza delle ferie di agosto, periodo da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il mese di maggio di ciascun anno, con la precisazione che laddove le parti non dovessero raggiungere un'intesa verrà rispettato il criterio dell'alternanza e la minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il periodo 01 agosto-15 agosto e 16 agosto-31 agosto.
Durante tali permanenze continuative i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno e i rispettivi recapiti telefonici, adoperandosi per garantire il contatto della figlia con l'altro genitore, comunque nel rispetto delle privacy dell'altro coniuge.
Per le festività natalizie e di fine anno le Parti concordano che nella settimana compresa tra il 23 e il 30 Dicembre la figlia starà continuativamente con un genitore, mentre dal 31 dicembre al 06 gennaio sarà con l'altro genitore, con cui non hanno trascorso il Natale, seguendo sempre la regola dell'alternanza annuale. Questo criterio verrà utilizzato anche per tutte le altre festività dell'anno.
Per ciò che riguarda le vacanze pasquali la minore trascorrerà i giorni di festività da scuola presso ciascun genitore, sempre seguendo il criterio dell'alternanza. Salvo ogni diverso e migliore accordo tra le Parti.
2. Il sig. concorrerà al mantenimento della figlia minore bonificando sul conto Parte_2 corrente della moglie, entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, la somma mensile pari ad euro 400,00; assegno soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. Oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per la crescita della bambina, secondo il Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Prato con l'Ordine degli Avvocati di Prato.
3. Le Parti convengono che l'assegno unico competa al 100% alla madre.
4. I coniugi, sotto la loro esclusiva e piena responsabilità, danno atto di aver provveduto alla divisione bonaria di ogni bene in comune e quindi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra.
5. Le Parti si concedono sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti validi per l'espatrio e quelli per la figlia minore . Per_1
6. Essendovi prole minore, ciascuno dei genitori si obbliga a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
7. Spese di lite integralmente compensate tra le Parti.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Prato il 01 Agosto 2009, tra e . Parte_2 Parte_1
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano, dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 26.6.2024
Il Presidente rel.est. Dott.ssa Susanna Terni