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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 5837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina NU nella causa iscritta al n. 5837 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
nata a [...] - Argentina, il 19/01/1986 e residente in Controparte_1
La Paz Way 222 Palm Desert, California (Stati Uniti);
, nata a [...] - Argentina, il Parte_1
03/07/1955 e residente in [...]222 Palm Desert, California (Stati Uniti). Le ricorrenti sono rappresentate e difese, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Annamaria Zarrelli
(c.f.: ), del Foro di Roma, elett.te domiciliate presso il suo studio sito in C.F._1
Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 c.p.c. come modificato dal comma 1 dell'art. 2 della L. 263/2005, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le rituali comunicazioni e notificazioni di cancelleria del presente procedimento al seguente n. fax: 06 95060674 e al seguente indirizzo pec: Email_1
ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50; resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_2 chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o cittadino italiano emigrato in Argentina il quale non si è mai Per_1 Per_2 naturalizzato cittadino argentino.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
In data 03/10/1894, da genitori italiani (Sig. e Sig.ra Persona_3 Persona_4 nasceva in Italia, nel Comune di Santu Lussurgiu (CA), il Sig. (doc. 1), cittadino Per_1 italiano poi emigrato in Argentina, ove decedeva a Buenos Aires in data 15/09/1933 (doc. 2), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3);
Segnatamente, il Sig. (indicato nei successivi certificati anche come , non ha Per_1 Per_2 mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Di talché, la Corte Nazionale Elettorale - Potere
Giudiziario della Nazione (Argentina), rilasciava certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 3);
- Dall'unione intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra , ufficializzata con Per_1 Parte_2 matrimonio celebrato a Buenos Aires - Argentina, in data 03/07/1926
(doc. 4), ivi nasceva, in data 31/07/1929, la Sig.ra (doc. 5); Parte_3
- La Sig.ra si legava al Sig. con matrimonio Parte_3 Persona_5 celebrato a Luján, Buenos Aires - Argentina, in data 12/03/1950 (doc. 6), e da tale unione nasceva a Buenos Aires - Argentina, in data 03/07/1955, l'odierna ricorrente:
, nata a Buenos Aires – Argentina, il Parte_1
03/07/1955 (doc. 7);
- La ricorrente citata, Sig.ra , si univa al Sig. Parte_1 Controparte_3
con matrimonio celebrato a Ituzaingó, Morón, Buenos Aires – Argentina, in data
[...]
15/04/1988 (doc. 8), e dava alla luce l'odierna ricorrente:
nata a Buenos Aires – Argentina, il Controparte_1
19/01/1986 (doc. 9).
Le ricorrenti hanno dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto: “Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano,
principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita.
Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico, le ricorrenti risultano dirette discendenti del Sig. , cittadino italiano, poi emigrato in Argentina ove decedeva senza Per_1 aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana”.
Le ricorrenti hanno ,altresì, allegato che :”
“Il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale.
Nel caso de quo, le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano, inoltravano domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del
05.02.1992 al competente Consolato Generale d'Italia a Los Angeles. Ad oggi, tuttavia, tali domande non sono state prese in esame, né le stesse hanno ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adita, in quanto è emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti.
Alla luce delle superiori circostanze esposte, può affermarsi con ragionevole certezza che le domande delle ricorrenti non verranno esaminate dalla preposta Autorità se non tra una decina di anni.
È evidente allora come, nel caso che ci occupa, il perdurante inadempimento dell'Ufficio preposto risulta violare non solo la normativa vigente in tema di procedimenti amministrativi, secondo cui ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, ma anche i più basilari principi in punto di ragionevole durata del processo e certezza del diritto. Si sottolinea poi come la Tabella 4 allegata al DM 3 marzo 1995, n. 171, come modificato dal DM n.
57/2004 (Regolamento di modifica ed integrazione del DM 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo con riferimento ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri) preveda che la durata complessiva del procedimento degli Uffici Consolari all'estero per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti jure sanguinis da cittadini italiani non possa eccedere i
240 giorni.
In ogni caso, anche in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nella specie, a fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege equivarrebbe praticamente ad impedire alla ricorrente il riconoscimento del proprio status civitatis (!)
La sussistenza di abnormi ritardi anche solo per essere semplicemente convocati innanzi all'ufficio consolare competente, impedisce, di fatto, al singolo richiedente di veder riconosciuto il proprio diritto, se non tra molti anni. Ed infatti, in considerazione del quadro rappresentato e dell'irragionevole tempo necessario per veder definito il proprio procedimento (secondo una stima ottimistica, si prevede che le domande presentate necessitino di un tempo di almeno dieci anni per essere evase), viene sostanzialmente negato all'istante il riconoscimento di un proprio diritto. Il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, di cui è pacificamente titolare per nascita e costituente un diritto imprescrittibile, permanente ed inviolabile.
Sul punto, è intervenuto il Tribunale Civile di Roma con una sentenza significativa che, stanti le lunghe liste di attesa dei consolati italiani all'estero, effettuata una previsione del tempo che i ricorrenti avrebbero dovuto attendere per la cittadinanza, ha riconosciuto l'interesse ad agire degli interessati ed ha accolto la loro domanda in applicazione del principio per cui il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, affermando direttamente lo stato di cittadini italiani degli interessati (Tribunale di Roma, I sezione civile, giudice Dott. Vitalone, 10 giugno 2016; in senso conforme: Tribunale di Roma, sentenza del 16 settembre 2016).
Si è così andato formando un solido orientamento giurisprudenziale (cfr. dossier giurisprudenziale in atti) secondo cui, riconoscendo la grave dimensione del fenomeno e l'assoluta incertezza ed aleatorietà in ordine alla definizione da parte del Consolato competente della richiesta inoltrata dagli istanti, nonostante le previsioni di legge in tema di conclusione dei procedimenti, nel caso di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis per discendenza maschile,
è legittimo intraprendere la strada giurisdizionale a causa dei fortissimi e documentati ritardi del
(nella fattispecie, Consolato Generale d'Italia a Los Angeles). Parte_4
Non ultimo, il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 14 aprile 2018, ha statuito che: “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”(in senso conforme:
Tribunale di Roma, Sez. I, sentenza del 24 febbraio 2017).
Ed ancora. In una fattispecie analoga, il Tribunale di Roma, accogliendo in toto la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ha statuito peraltro che “né può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare un diritto personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario ”(Tribunale di Roma,
Ordinanza del 24/01/2019).
Si segnala, inoltre, la recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice
Dott.ssa Doriana Marra in data 17/01/2021 (conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del
23/04/2020).
Con la predetta ordinanza, invero, vengono sconfessate tutte le eccezioni che solitamente il solleva in fattispecie del tutto identiche a quella de qua, tra le quali Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per la mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362.
Ebbene, contrariamente a quanto asserisce il , in rito, deve ritenersi che, con Controparte_2 riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo (cfr. ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23/04/2020).
Sul punto, si segnala inoltre la recentissima ordinanza resa Tribunale di Roma in data 21.06.2022
e relativa proprio alla questione del c.d. prenota on line concernente il Consolato Generale
d'Italia a La Plata, Buenos Aires – Argentina (doc. C).
Ciò ha indotto le istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Le ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 13.11.2025 si è costituito in giudizio il CP_2 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_2 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
Ha dedotto, inoltre, che:
“Anzitutto, il D.L. 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. L'art. 1 D.L. cit., così come modificato dalla legge di conversione, dispone, al comma 1, che: “
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3
è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10,
12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025»;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;
”.
Il medesimo D.L. cit. prevede altresì al comma 2 una modifica dell'art. 19bis D.lgs. 150/2011.
Nel caso di specie, la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della riforma.
Sul punto, avuto riguardo al tema dell'onere della prova appare opportuno rammentare che l'onere di dimostrare la discendenza diretta dall'avo italiano spetta ai ricorrenti.
A tal proposito, si osserva inoltre che controparte si è limitata a produrre, contestualmente al ricorso, i certificati di nascita e di matrimonio.
Sullo specifico punto si richiama la sentenza del Tribunale di Roma, allegata, che ha stabilito “Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita
e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
Dalla documentazione fornita non emerge alcuna prova concreta della cittadinanza italiana dell'avo o dei suoi discendenti. Anche nei certificati di matrimonio brasiliano, che riportano l'origine italiana di (…) e (…), fanno riferimento al luogo di provenienza
e non è chiaro da quale fonte derivi tale informazione. Inoltre, l'autorità brasiliana non ha competenza per attribuire o riconoscere la cittadinanza italiana, rendendo le dichiarazioni contenute nei certificati prive di rilevanza giuridica ai fini del procedimento.
Analogamente il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo indica l'origine italiana, che è da intendersi come luogo di provenienza e non come espressione di cittadinanza o nazionalità. Infine nel certificato di nascita dell'avo si indica come luogo di nascita un comune del frusinate, ma nulla si dice sulla cittadinanza o sulla nazionalità; anche i genitori dell'avo sono indicati con nome e cognome, ma nulla si afferma con riferimento alla nazionalità”.
Si dubita quindi dell'efficacia probatoria di tale documentazione.
Inoltre, si richiama l'art. 281-duodecies c.p.c., il quale prevede che le prove a sostegno della domanda siano dedotte con il deposito del ricorso stesso e subordina eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito e a causa delle difese di controparte.
Ebbene, eventualmente, nel caso di specie, la concessione di un termine per il deposito servirebbe al più a consentire alla controparte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova.
Né potrà affermarsi che l'esigenza di indicare mezzi di prova sorga a seguito di questa difesa. Si depositano, a sostegno di tali affermazioni, le favorevoli sentenze del Tribunale di Roma.
Premesso dunque quanto sopra, considerata la natura e le finalità del presente atto, si chiede anzitutto che il Tribunale verifichi la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento della cittadinanza in capo ai ricorrenti, senza che la costituzione dell'Amministrazione possa in alcun modo comportare una relevatio ab onere probandi in base al principio di non contestazione. Invero, per costante principio giurisprudenziale, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte” (Cass. civ., Sez. III Ord., 15 febbraio 2023, n. 4681). Ebbene, nel caso di specie non è possibile per il avere conoscenza dei fatti attinenti alla successione genealogica, CP_2
sia per l'ovvia circostanza che gli stessi si sono verificati all'estero, sia per il riparto di competenze sopra illustrato.
Resta fermo inoltre che in fatto, in virtù del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., gli odierni ricorrenti devono dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza, producendo altresì la relativa documentazione debitamente legalizzata.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 23.09.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (sposata con Parte_3 Persona_5 il 12.03.1950) e (sposata con il
[...] Parte_1 Controparte_3
15.04.1988), cittadine italiane in quanto discendenti dal cittadino italiano o non Per_1 Per_2 hanno perduto lo status di cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini argentini. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 1, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dalle ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
Le ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti dirette di (o ) Per_1 Per_2 cittadino italiano, nato a Santu Lussurgiu (OR), il 03.10.1894, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato in data 31.08.2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 3).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte delle ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina NU:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti e Parte_1
in epigrafe compiutamente generalizzate, sono cittadine Controparte_1 italiane,
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 17.12.2025
Il G.o.p
(Tina NU)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina NU nella causa iscritta al n. 5837 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
nata a [...] - Argentina, il 19/01/1986 e residente in Controparte_1
La Paz Way 222 Palm Desert, California (Stati Uniti);
, nata a [...] - Argentina, il Parte_1
03/07/1955 e residente in [...]222 Palm Desert, California (Stati Uniti). Le ricorrenti sono rappresentate e difese, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Annamaria Zarrelli
(c.f.: ), del Foro di Roma, elett.te domiciliate presso il suo studio sito in C.F._1
Roma, via Crescenzo Del Monte n. 31 (cap. 00153). Ai sensi del comma 3 dell'articolo 136 c.p.c. come modificato dal comma 1 dell'art. 2 della L. 263/2005, il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le rituali comunicazioni e notificazioni di cancelleria del presente procedimento al seguente n. fax: 06 95060674 e al seguente indirizzo pec: Email_1
ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50; resistente
e
PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENIENTE EX LEGE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_2 chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o cittadino italiano emigrato in Argentina il quale non si è mai Per_1 Per_2 naturalizzato cittadino argentino.
In virtù di quanto dichiarato dai ricorrenti e della documentazione allegata al ricorso risulta così ricostruita la linea di discendenza:
In data 03/10/1894, da genitori italiani (Sig. e Sig.ra Persona_3 Persona_4 nasceva in Italia, nel Comune di Santu Lussurgiu (CA), il Sig. (doc. 1), cittadino Per_1 italiano poi emigrato in Argentina, ove decedeva a Buenos Aires in data 15/09/1933 (doc. 2), senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana (doc. 3);
Segnatamente, il Sig. (indicato nei successivi certificati anche come , non ha Per_1 Per_2 mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Di talché, la Corte Nazionale Elettorale - Potere
Giudiziario della Nazione (Argentina), rilasciava certificato negativo di naturalizzazione del predetto (doc. 3);
- Dall'unione intercorsa tra il Sig. e la Sig.ra , ufficializzata con Per_1 Parte_2 matrimonio celebrato a Buenos Aires - Argentina, in data 03/07/1926
(doc. 4), ivi nasceva, in data 31/07/1929, la Sig.ra (doc. 5); Parte_3
- La Sig.ra si legava al Sig. con matrimonio Parte_3 Persona_5 celebrato a Luján, Buenos Aires - Argentina, in data 12/03/1950 (doc. 6), e da tale unione nasceva a Buenos Aires - Argentina, in data 03/07/1955, l'odierna ricorrente:
, nata a Buenos Aires – Argentina, il Parte_1
03/07/1955 (doc. 7);
- La ricorrente citata, Sig.ra , si univa al Sig. Parte_1 Controparte_3
con matrimonio celebrato a Ituzaingó, Morón, Buenos Aires – Argentina, in data
[...]
15/04/1988 (doc. 8), e dava alla luce l'odierna ricorrente:
nata a Buenos Aires – Argentina, il Controparte_1
19/01/1986 (doc. 9).
Le ricorrenti hanno dedotto a fondamento del proprio ricorso, sinteticamente, i seguenti motivi di diritto: “Nel nostro ordinamento, già la legge organica sulla cittadinanza n. 555 del 16.06.1912 sanciva il diritto ad acquisire la cittadinanza italiana per la prole nata all'estero da padre cittadino italiano,
principio che trova continuità nella vigente normativa di cui alla Legge n. 91 del 05.02.1992, in forza della quale sono titolari di cittadinanza italiana per nascita tutti i soggetti, ovunque nati, che la derivino jure sanguinis da un genitore cittadino italiano.
Sulla scorta di tale principio, la prole di cittadino italiano, emigrato all'estero, in ipotesi di mancata naturalizzazione straniera, può rivendicare a sua volta le origini italiane dell'avo. Ne consegue che tutti i discendenti di prima, seconda, terza generazione ed oltre, di cittadini italiani emigrati all'estero, sono da considerarsi a tutti gli effetti cittadini italiani e potranno ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana per esserne pacificamente titolari per nascita e sin dalla nascita.
Nel caso di specie, ricostruito in premessa l'albero genealogico, le ricorrenti risultano dirette discendenti del Sig. , cittadino italiano, poi emigrato in Argentina ove decedeva senza Per_1 aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana”.
Le ricorrenti hanno ,altresì, allegato che :”
“Il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può Controparte_2 essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale.
Nel caso de quo, le ricorrenti, dirette discendenti di avo italiano, inoltravano domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del
05.02.1992 al competente Consolato Generale d'Italia a Los Angeles. Ad oggi, tuttavia, tali domande non sono state prese in esame, né le stesse hanno ricevuto riscontro ai fini della convocazione da parte dell'Autorità adita, in quanto è emerso che gli uffici preposti devono ancora provvedere ad evadere migliaia di domande, rivelando una condizione di sostanziale paralisi degli
Uffici competenti.
Alla luce delle superiori circostanze esposte, può affermarsi con ragionevole certezza che le domande delle ricorrenti non verranno esaminate dalla preposta Autorità se non tra una decina di anni.
È evidente allora come, nel caso che ci occupa, il perdurante inadempimento dell'Ufficio preposto risulta violare non solo la normativa vigente in tema di procedimenti amministrativi, secondo cui ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono concludersi entro termini determinati e certi, ma anche i più basilari principi in punto di ragionevole durata del processo e certezza del diritto. Si sottolinea poi come la Tabella 4 allegata al DM 3 marzo 1995, n. 171, come modificato dal DM n.
57/2004 (Regolamento di modifica ed integrazione del DM 3 marzo 1995, n. 171, relativo all'attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 241/1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo con riferimento ai procedimenti di competenza di organi dell'Amministrazione degli affari esteri) preveda che la durata complessiva del procedimento degli Uffici Consolari all'estero per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i soggetti discendenti jure sanguinis da cittadini italiani non possa eccedere i
240 giorni.
In ogni caso, anche in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Nella specie, a fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege equivarrebbe praticamente ad impedire alla ricorrente il riconoscimento del proprio status civitatis (!)
La sussistenza di abnormi ritardi anche solo per essere semplicemente convocati innanzi all'ufficio consolare competente, impedisce, di fatto, al singolo richiedente di veder riconosciuto il proprio diritto, se non tra molti anni. Ed infatti, in considerazione del quadro rappresentato e dell'irragionevole tempo necessario per veder definito il proprio procedimento (secondo una stima ottimistica, si prevede che le domande presentate necessitino di un tempo di almeno dieci anni per essere evase), viene sostanzialmente negato all'istante il riconoscimento di un proprio diritto. Il diritto di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, di cui è pacificamente titolare per nascita e costituente un diritto imprescrittibile, permanente ed inviolabile.
Sul punto, è intervenuto il Tribunale Civile di Roma con una sentenza significativa che, stanti le lunghe liste di attesa dei consolati italiani all'estero, effettuata una previsione del tempo che i ricorrenti avrebbero dovuto attendere per la cittadinanza, ha riconosciuto l'interesse ad agire degli interessati ed ha accolto la loro domanda in applicazione del principio per cui il giudice può porre rimedio ad una situazione di impraticabilità di fatto del diritto soggettivo azionato, affermando direttamente lo stato di cittadini italiani degli interessati (Tribunale di Roma, I sezione civile, giudice Dott. Vitalone, 10 giugno 2016; in senso conforme: Tribunale di Roma, sentenza del 16 settembre 2016).
Si è così andato formando un solido orientamento giurisprudenziale (cfr. dossier giurisprudenziale in atti) secondo cui, riconoscendo la grave dimensione del fenomeno e l'assoluta incertezza ed aleatorietà in ordine alla definizione da parte del Consolato competente della richiesta inoltrata dagli istanti, nonostante le previsioni di legge in tema di conclusione dei procedimenti, nel caso di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis per discendenza maschile,
è legittimo intraprendere la strada giurisdizionale a causa dei fortissimi e documentati ritardi del
(nella fattispecie, Consolato Generale d'Italia a Los Angeles). Parte_4
Non ultimo, il Tribunale di Roma con l'ordinanza del 14 aprile 2018, ha statuito che: “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale”(in senso conforme:
Tribunale di Roma, Sez. I, sentenza del 24 febbraio 2017).
Ed ancora. In una fattispecie analoga, il Tribunale di Roma, accogliendo in toto la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ha statuito peraltro che “né può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare un diritto personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario ”(Tribunale di Roma,
Ordinanza del 24/01/2019).
Si segnala, inoltre, la recentissima ordinanza resa dal Tribunale di Roma in persona del Giudice
Dott.ssa Doriana Marra in data 17/01/2021 (conforme ex multibus Trib. Roma ordinanza del
23/04/2020).
Con la predetta ordinanza, invero, vengono sconfessate tutte le eccezioni che solitamente il solleva in fattispecie del tutto identiche a quella de qua, tra le quali Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per la mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362.
Ebbene, contrariamente a quanto asserisce il , in rito, deve ritenersi che, con Controparte_2 riferimento alla disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo (cfr. ex multibus Trib. Roma ordinanza del 23/04/2020).
Sul punto, si segnala inoltre la recentissima ordinanza resa Tribunale di Roma in data 21.06.2022
e relativa proprio alla questione del c.d. prenota on line concernente il Consolato Generale
d'Italia a La Plata, Buenos Aires – Argentina (doc. C).
Ciò ha indotto le istanti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Le ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata il 13.11.2025 si è costituito in giudizio il CP_2 convenuto, rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda e chiedendo la compensazione delle spese.
Il ha poi dedotto che la presente controversia si inquadra in un contesto complesso, CP_2 caratterizzato da un'abnorme quantità di richieste di riconoscimento dello status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91/1992, che ha determinato l'allungamento dei tempi necessari per l'evasione delle stesse, imponendo la loro gestione mediante attribuzione di un ordine cronologico di presentazione.
Ha dedotto, inoltre, che:
“Anzitutto, il D.L. 28 marzo 2025, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74. L'art. 1 D.L. cit., così come modificato dalla legge di conversione, dispone, al comma 1, che: “
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 3
è inserito il seguente: «Art.
3-bis. - 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10,
12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché' agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:
a) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
a-bis) lo stato di cittadino dell'interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all'ufficio consolare o al sindaco competenti nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di
Roma, della medesima data del 27 marzo 2025»;
b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
c) un ascendente di primo o di secondo grado possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
d) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;
”.
Il medesimo D.L. cit. prevede altresì al comma 2 una modifica dell'art. 19bis D.lgs. 150/2011.
Nel caso di specie, la domanda è stata presentata prima dell'entrata in vigore della riforma.
Sul punto, avuto riguardo al tema dell'onere della prova appare opportuno rammentare che l'onere di dimostrare la discendenza diretta dall'avo italiano spetta ai ricorrenti.
A tal proposito, si osserva inoltre che controparte si è limitata a produrre, contestualmente al ricorso, i certificati di nascita e di matrimonio.
Sullo specifico punto si richiama la sentenza del Tribunale di Roma, allegata, che ha stabilito “Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dai certificati di nascita
e matrimonio dell'avo e dai documenti di identità dei ricorrenti, difettando della documentazione atta a provare la linea di discendenza degli stessi.
Dalla documentazione fornita non emerge alcuna prova concreta della cittadinanza italiana dell'avo o dei suoi discendenti. Anche nei certificati di matrimonio brasiliano, che riportano l'origine italiana di (…) e (…), fanno riferimento al luogo di provenienza
e non è chiaro da quale fonte derivi tale informazione. Inoltre, l'autorità brasiliana non ha competenza per attribuire o riconoscere la cittadinanza italiana, rendendo le dichiarazioni contenute nei certificati prive di rilevanza giuridica ai fini del procedimento.
Analogamente il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo indica l'origine italiana, che è da intendersi come luogo di provenienza e non come espressione di cittadinanza o nazionalità. Infine nel certificato di nascita dell'avo si indica come luogo di nascita un comune del frusinate, ma nulla si dice sulla cittadinanza o sulla nazionalità; anche i genitori dell'avo sono indicati con nome e cognome, ma nulla si afferma con riferimento alla nazionalità”.
Si dubita quindi dell'efficacia probatoria di tale documentazione.
Inoltre, si richiama l'art. 281-duodecies c.p.c., il quale prevede che le prove a sostegno della domanda siano dedotte con il deposito del ricorso stesso e subordina eventuali integrazioni istruttorie alla circostanza che l'esigenza probatoria sorga a seguito e a causa delle difese di controparte.
Ebbene, eventualmente, nel caso di specie, la concessione di un termine per il deposito servirebbe al più a consentire alla controparte di porre rimedio ad un'iniziale omissione ad essa imputabile, consistita nel non produrre tempestivamente tutti i mezzi di prova.
Né potrà affermarsi che l'esigenza di indicare mezzi di prova sorga a seguito di questa difesa. Si depositano, a sostegno di tali affermazioni, le favorevoli sentenze del Tribunale di Roma.
Premesso dunque quanto sopra, considerata la natura e le finalità del presente atto, si chiede anzitutto che il Tribunale verifichi la sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento della cittadinanza in capo ai ricorrenti, senza che la costituzione dell'Amministrazione possa in alcun modo comportare una relevatio ab onere probandi in base al principio di non contestazione. Invero, per costante principio giurisprudenziale, “l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte” (Cass. civ., Sez. III Ord., 15 febbraio 2023, n. 4681). Ebbene, nel caso di specie non è possibile per il avere conoscenza dei fatti attinenti alla successione genealogica, CP_2
sia per l'ovvia circostanza che gli stessi si sono verificati all'estero, sia per il riparto di competenze sopra illustrato.
Resta fermo inoltre che in fatto, in virtù del principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., gli odierni ricorrenti devono dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge per l'acquisto della cittadinanza, producendo altresì la relativa documentazione debitamente legalizzata.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 23.09.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Si osserva, inoltre, venendo al caso di specie, che (sposata con Parte_3 Persona_5 il 12.03.1950) e (sposata con il
[...] Parte_1 Controparte_3
15.04.1988), cittadine italiane in quanto discendenti dal cittadino italiano o non Per_1 Per_2 hanno perduto lo status di cittadine italiane per effetto del matrimonio con i sopra indicati cittadini argentini. Invero, pur avendo contratto matrimonio durante la vigenza della legge n. 555/1912 1, le medesime hanno mantenuto la cittadinanza italiana in forza della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 10, 3° comma, della citata legge, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 87/75, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa.
Ciò premesso, la linea di discendenza indicata dalle ricorrenti ha trovato esatto riscontro nella documentazione prodotta.
Le ricorrenti hanno infatti provato per tabulas di essere discendenti dirette di (o ) Per_1 Per_2 cittadino italiano, nato a Santu Lussurgiu (OR), il 03.10.1894, il quale non risulta abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come documentato dal Certificato Negativo di
Naturalizzazione, rilasciato in data 31.08.2023 dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica,
Segreteria Nazionale di Giustizia, Dipartimento Migrazioni, prodotto anche in copia tradotta e legalizzata mediante apostille (all. 3).
Provata la discendenza diretta da cittadino italiano, è all'evidenza provato l'acquisto iure sanguinis della cittadinanza italiana da parte delle ricorrenti.
Conseguentemente, deve essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine dalla nascita.
Si ritiene di compensare le spese processuali tra le parti in ragione della sostanziale impossibilità dell'Amministrazione nel gestire il considerevolissimo numero di pratiche in materia di riconoscimento della cittadinanza in tempi adeguati, rendendosi per ciò solo necessario il ricorso alla via giurisdizionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p dott.ssa Tina NU:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che le ricorrenti e Parte_1
in epigrafe compiutamente generalizzate, sono cittadine Controparte_1 italiane,
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 17.12.2025
Il G.o.p
(Tina NU)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 10, 3° comma, della legge 555/1912 disponeva che “La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi.”.