Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 03/02/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10621/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. VIZZINI PIETRO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. LOMEO GUIDO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.629,00, oltre spese generali, cassa ed iva come per legge.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Con ricorso depositato in data 18/11/2021 il ricorrente chiedeva al Tribunale di volere accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal mese di aprile 2013 al mese di ottobre 2015 e, successivamente, dal mese di gennaio 2019 sino al momento di proposizione della domanda (ovvero nei diversi periodi che sarebbero stati accertati nel corso del giudizio) siano riconducibili al livello 1S -
categoria “Quadro” del CCNL Assoaeroporti e di volere condannare,
conseguentemente, la società convenuta ad attribuirgli l'inquadramento superiore richiesto e a corrispondergli le differenze retributive consequenziali unitamente al maturato superminimo individuale mensile.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 12/09/2022, la società convenuta chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza.
Istruita la causa attraverso l'escussione di testi e fallite le trattative di bonaria composizione rese note con istanza congiunta del 28/11/2024, la causa viene quivi decisa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle stesse con note scritte,
attraverso il deposito di questa sentenza.
◊
Al fine di poter correttamente valutare le prospettazioni attoree assumono particolare rilievo le indicazioni di carattere ermeneutico fornite dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui "… in materia di inquadramento del lavoratore,
il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche;
b) accertamento delle concrete mansioni di fatto;
c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative" (ex multis Cass. 2731/2004; Cass.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 532/2013; Cass. 30580/2019).
Sulla scorta di tali indicazioni metodologiche, deve, quindi, procedersi ad una disamina delle declaratorie contrattuali rilevanti nel caso di specie, osservando anzitutto che: “Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della Legge 190/1985, sono considerati quadri i lavoratori inquadrati nei livelli 1S e 1 che, operando di norma alle dirette dipendenze di un dirigente, svolgono, con carattere di continuità, funzioni direttive di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi di impresa, con autonomia nella gestione di risorse ovvero con mansioni di contenuto specialistico particolarmente elevato.
L'appartenenza alla categoria dei quadri è caratterizzata dalla capacità di gestire e coordinare unità organizzative di particolare complessità e/o programmi/progetti di significativo interesse aziendale ovvero di esplicare funzioni che richiedono equivalenti professionalità e competenze tecnico-
specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'Azienda” (art. G 7 del CCNL 2020).
Conformemente alle previsioni dello stesso CCNL, appartengono però più
specificamente al 1° livello, riconosciuto al ricorrente dalla società convenuta, “…
gli impiegati con funzioni direttive ai quali vengono affidate mansioni di particolare importanza per assicurare il buon andamento di servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità e/o comunque tali da implicare responsabilità, vasta preparazione, conoscenze e capacità di altissimo livello professionale, anche in relazione all'esperienza acquisita, autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali”. IL CCNL individua a titolo esemplificativo tra le figure appartenenti al 1° livello il capo scalo di servizio
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Fiumicino, il capo scalo Linate-Malpensa-Palermo-Catania-Napoli-Cagliari-Bari,
il capo scalo manutenzione, il coordinatore aeroportuale in turno.
Appartengono, invece, al livello 1S, invocato in questa sede dal ricorrente, “… gli impiegati con funzioni direttive che- svolgendo mansioni tali da implicare ampia responsabilità, vasta preparazione, conoscenza e capacità di altissimo livello professionale, acquisite a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, ampia facoltà di iniziativa, piena discrezionalità e libertà di apprezzamento nella realizzazione delle direttive aziendali- effettuano attività di altissima specializzazione e\o sono preposti a importanti e complesse unità organizzative o servizi, svolgendo ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe in ordine al conseguimento di essenziali obiettivi aziendali”.
Dal raffronto delle due declaratorie emerge che le mansioni di ambedue i livelli presuppongono “funzioni direttive” e richiedono in capo al dipendente “vasta preparazione, conoscenza e capacità di altissimo livello professionale”, ma le mansioni svolte dal lavoratore di livello 1S, rispetto a quelle del livello inferiore, si caratterizzano per una responsabilità più “ampia” che viene connessa al compimento di attività di “altissima specializzazione” ovvero alla preposizione “a importanti e complesse unità organizzative o servizi” per lo svolgimento di “ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe”, laddove i lavoratori di 1° livello sono chiamati invece a svolgere “mansioni di particolare importanza per assicurare il buon andamento di servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità”. E se tanto attribuisce già al livello inferiore
“autonomia decisionale, facoltà di iniziativa, discrezionalità e libertà di apprezzamento nell'attuazione delle direttive aziendali”, queste stesse
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro caratteristiche assumono per il livello 1S maggiore intensità traducendosi in
“ampia” facoltà di iniziativa, “piena” discrezionalità e libertà di apprezzamento nella “realizzazione” delle direttive aziendali, facendo forza nel primo caso dell'”esperienza acquisita” e nel secondo più specificamente del “prolungato esercizio delle funzioni”.
A questo punto, individuati i criteri astratti e generali posti dal CCNL di categoria a fondamento della differenziazione tra i livelli in questione, deve procedersi all'accertamento delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente.
Giova premettere a tal fine che il ricorrente ha dedotto in ricorso:
- di essere stato nominato (giusta nota della società datoriale n. prot. n.02970 del
24/03/2009) Responsabile dell'Ufficio Impianti e Sistemi di Security con il compito di occuparsi di “tutte le problematiche di ordine tecnico e manutentivo degli apparati di security operativi sullo scalo” e, successivamente, Responsabile
presso la Direzione Area Manutenzione Infrastrutture e Controparte_2
Sistemi in aggiunta al suo precedente incarico (giusta nota della società datoriale n. prot. 7300/09 del 23.07.2009);
- di essere stato nominato (giusta nota della società datoriale prot. n. 3999/2013
del 26/04/2013) Responsabile del “neo istituito Servizio Manutenzione Impianti
Speciali presso la Direzione Manutenzione Infrastrutture e Sistemi” e di aver dovuto riferirsi, per lo svolgimento dei compiti connessi a tale ruolo, al competente Responsabile di UOR, Ing. Liistro, secondo le disposizioni del vigente
Funzionigramma Aziendale;
- di essersi occupato, nel periodo ricompreso tra il mese di luglio 2009 ed il mese di ottobre del 2015, oltre che delle mansioni connesse al suo ruolo di responsabile,
anche dello sviluppo, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro numerosi impianti (quali, a titolo esemplificativo, quelli di rilevazioni incendi e presidio antincendio, diffusione sonora, controllo accessi, videosorveglianza,
sistemi display informativa al pubblico (FIDS), monitoraggio del rumore e della qualità dell'area aeroportuale, del sistema bagagli, dell'infrastruttura di rete e fonia, di rilevazione delle luci ostacolo (Hazard Beacon), degli apparati di security
(metal detector, strumenti di rilevazioni esplosivi, apparecchiature RX);
- di essere stato nominato (giusta nota della società datoriale n. prot. 12684/14 del
19.11.2014) componente del Gruppo di Lavoro denominato HEEL-PC Sistema
Informativo per la gestione delle Procedure Coordinate dell'Aeroporto;
- di essere stato componente (giusta nota della società datoriale n. prot. 12683/14
del 19.11.2014) del Gruppo di lavoro denominato HEEL- PET Sistema Informativo
per la gestione del Piano di Emergenza dell'Aeroporto di Palermo;
- di avere ricoperto, sempre nel periodo ricompreso tra il luglio 2009 ed il mese di ottobre del 2015, la carica di Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione – lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Sistema
di monitoraggio delle luci ostacolo, Direttore Lavori e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione – Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Impianti Speciali, Direttore Lavori Fornitura e posa in opera SW di gestione del controllo accessi, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
– Potenziamento capacità impianto bagagli, Direttore Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione -Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Impianti Termici di condizionamento, idrici e antiincendio;
- di essersi avvalso per lo svolgimento delle indicate attività della collaborazione di tre unità lavorative che coordinava e dirigeva in autonomia;
- di essere stato nominato (giusta nota della società datoriale n. prot. 12070 del
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 29.10.2015) - successivamente all'annullamento da parte della società convenuta di tutti gli incarichi attribuitigli in precedenza ed a seguito di una nuova struttura organizzativa aziendale che era stata adottata con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 22.10.2015 - Responsabile Servizio Ingegneria della
Manutenzione;
- di avere svolto (giusta nota della società datoriale n. prot. 12300/2016 del
10.10.2016) mansioni consistenti nel supportare il Security manager nelle attività
di supervisione tecnica, interfaccia con le ditte ed archiviazione documenti degli interventi di manutenzione (programmata e straordinaria) di tutte le apparecchiature/dispositivi impiegati nelle operazioni di security;
- di avere svolto, di fatto, dal mese di ottobre del 2016 e sino al 2019, compiti e mansioni riconducibili all'incarico di supporto al Security manager e, solo in minima parte, mansioni proprie della carica di Responsabile Servizio Ingegneria
della Manutenzione che gli era stato assegnato nel marzo del 2016;
- di essere stato nominato (giusta nota della società datoriale prot. n. 002-
0000212-GEN/2019 del 08/01/2019) - a seguito della nuova organizzazione aziendale e del relativo Funzionigramma - responsabile della linea di attività di
Ingegneria della Manutenzione e dei Sistemi, istituita all'interno della Funzione
Manutenzione Infrastrutture e Sistemi, di aver dovuto fare riferimento, per lo svolgimento dei compiti connessi alla suddetta mansione, al PO LD
Manutenzione Ing. e di avere avuto assegnate, sempre per lo Persona_1
svolgimento dei compiti in questione, sei unità lavorative.
Ora, tali deduzioni devono essere vagliate sia alla luce degli elementi emersi attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti in causa sia alla luce della documentazione versata in atti dalle parti.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ora, il teste escusso all'udienza del 25/10/2023, ha Testimone_1
testualmente riferito: “… sono un dirigente della società resistente dal 2008 e ho ricoperto nel corso del tempo diversi incarichi: in maniera sostanzialmente continuativa ho avuto la direzione del settore legale, ma sono stato anche direttore del personale dal 2008 sino al 2017/2018, incarico che sono tornato a ricoprire dal 2023. Dal 2019 ad interim ho anche la Direzione Tecnica e
Infrastrutture. Confermo che i diversi funzionigramma aziendali prodotti dalle parti rispecchiavano di volta in volta la concreta organizzazione che essa ha assunto nel tempo, precisando che l'azienda provvedeva di volta in volta ad una riorganizzazione aziendale e le strutture vi si adeguavano. Confermo che l'ufficio impianti speciali era uno di quelli inseriti nella UO Manutenzione Impianti e
Sistemi e che quest'ultima era diretta dall'Ing. , all'epoca egli era un Per_2
dirigente. Egli in particolare era il dirigente dell'intera Area Manutenzione,
Infrastrutture e Sistemi, svolgeva l'incarico ad interim in assenza di altro funzionario da lui individuato. Il funzionigramma riporta naturalmente tutte le definizioni delle varie figure preposte ai singoli settori, in concreto la responsabilità in tutto il settore della manutenzione è sempre stata in capo al soggetto individuato come POST HOLDER manutenzione, il quale è il responsabile dell'intera Area Manutenzione, anche di fronte all' Sotto di CP_3
lui operano i responsabili delle micro-aree, i quali si occupano ciascuno dei vari settori che rispondono all'Area Manutenzione. Premetto che nel 2008 l'azienda aveva 9 dirigenti che nel tempo per ragioni varie si sono ridotti a 4, già dal 2015
l'azienda ha perciò attribuito il ruolo di PO LD Manutenzioni non più ai dirigenti ma ai quadri aziendali riconoscendo loro il livello 1S, mentre i dirigenti sono stati chiamati a coordinare le direzioni. Fra il 2008 e il 2015 invece i quadri
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro erano preposti alle UOP, o meglio non tutte le UOP avevano un quadro, altre avevano funzionari di 1° livello o di livello 2°. Nei primi anni dal 2008 al 2015
l'attribuzione del livello di quadro era a discrezione del direttore generale e del consiglio di amministrazione e riposava di più sui meriti particolari acquisiti per gli incarichi svolti. È stato a partire dal 2015 che si è dovuto tenere conto della centralità di alcune aree come la manutenzione, la security etc., in cui bisognava individuare i PO LD responsabili nei confronti dell' E tenuto conto CP_3
dell'importanza strategica di questi ruoli si è provveduto di conseguenza anche ad individuare i soggetti di quadro con il livello 1S. Aggiungo che con l'ultimo funzionigramma nel 2019 vi è una distinzione fra direzione, funzione e linee di attività, i vari settori di attività sono attribuiti alle funzioni e a queste possono essere preposti a seconda dei casi quadri di livello 1S o quadri di livello 1.
Premetto che il PO LD manutenzioni gode di un'ampia autonomia nello svolgimento della sua attività, con l'unica preclusione della diretta assunzione di impegni economici oltre una soglia di poche centinaia di euro. Riveste anche il ruolo di RUP e può adottare il tal senso provvedimenti come la proposta della direzione dei lavori. Coordina i vari responsabili delle linee di attività entro cui si articolano le sue vaste competenze e svolge un importante ruolo nella programmazione degli investimenti. È poi l'interlocutore diretto dei continui audit da parte dell' o dei sistemi interni di qualità. I responsabili sotto il CP_3
PO LD assumono invece la direzione delle singole linee di attività, possono avanzare proposte di affidamento degli incarichi, proposte di acquisto, possono predisporre le bozze dei capitolati. Il ricorrente intorno al 2009 fu nominato
Responsabile gli fu riconosciuto nello stesso momento Controparte_2
il livello 1. Egli si occupava di tutti gli impianti di security, telecomunicazioni,
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro impianti antincendio. All'epoca si provvedette alla costituzione di tali uffici come articolazioni delle UOP e questi furono poi strutturati nell'organigramma aziendale. Egli collaborava direttamente con il PO LD supportandone l'attività, in tale veste seguiva le società appaltatrici, predisponeva le bozze dei capitolati. Tale incarico egli ha mantenuto fino al 2015. Successivamente nel
2019 è stato nominato Responsabile della linea di attività degli Controparte_2
e si occupa sostanzialmente della stessa attività. Tale linea di attività è
sottordinata al PO LD che è quadro 1S che nell'ultimo Persona_1
funzionigramma costituisce una funzione. Confermo integralmente il capitolo D
precisando che in caso di anomalie egli deve segnalare immediatamente al PO
LD l'anomalia riscontrata e proporre tutte le soluzioni possibili. Confermo
anche il capitolo I. confermo anche il capitolo 4 del ricorso, chiarendo che gli impianti indicati costituiscono proprio gli impianti speciali e che, come ho detto prima, egli aveva il compito di monitorarne continuamente l'attività
segnalandone immediatamente al PO LD eventuali disfunzioni e individuando le soluzioni utili per risolverle”.
Il teste , escusso anch'egli all'udienza del 25/10/2023, ha Persona_1
testualmente riferito: “Sono PO LD dell'Area Manutenzione, si tratta di una figura certificata dai regolamenti comunitari. Nell'organizzazione aziendale tale ruolo è inserito come responsabile di una corrispondente funzione aziendale.
Tale ruolo lo svolgo dalla fine del 2018. Io sono di livello 1S. All'interno della funzione si inserisce la linea di attività Ingegneria della Manutenzione e dei
Sistemi. Premetto che la figura del PO LD Manutenzione è quella che ha il compito di garantire l'efficienza delle strutture civili impiantistiche aeroportuali in conformità ai regolamenti vigenti, realizzando tutte le attività che ne
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro garantiscono la conservazione e il corretto funzionamento. È un ruolo ovviamente di primaria importanza nella società. Premesso che la funzione si articola in diverse aree di attività, le linee di attività, ad ognuna di queste è
preposto un responsabile e io ne opero il coordinamento assumendone il ruolo di diretto superiore gerarchico. L'ing. , quale responsabile della linea Parte_1
sostanzialmente deputata agli gestisce tutta l'attività della sua Controparte_2
linea, coordinando il personale a lui assegnato, eseguendo dunque tutta l'attività
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a lui affidati. Preciso
che la manutenzione ordinaria viene operata secondo gli appositi manuali di uso e manutenzione, quella straordinaria necessità invece di una preliminare attività di pianificazione di cui mi occupo io stesso, nel senso che fa capo alla mia funzione, e per il suo settore di attività l'ing. ne cura l'esecuzione Parte_1
assumendo se del caso il ruolo di direttore dei lavori o di esecutore contrattuale.
In tutti gli appalti in questione io rivesto il ruolo di RUP. In un lontano passato il ruolo di PO LD era attribuito in azienda a figure dirigenziali. La struttura era similare, nel senso che sotto i dirigenti vi erano poi delle unità operative che si occupavano dei vari settori facenti capo al PO LD. Io ho assunto il ruolo di PO LD nel 2015, ero già un quadro di livello 1 ed ho assunto il livello 1S
appunto con la nomina a PO LD, mentre organizzativamente alle unità
operative venivano sostanzialmente sostituite le linee di attività”.
Infine, il teste ed il Teste hanno rispettivamente Tes_2 Testimone_3
riferito: “Confermo che il ricorrente è stato il responsabile all'interno dell'
[...]
e coordinava l'attività mia e dei due colleghi e Controparte_2 CP_4 CP_5
L'ing. a sua volta aveva sopra di lui un responsabile, che era il PO Parte_1
LD, all'epoca era l'ing. ” e il secondo: “sono entrato all'interno della Per_2
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro società resistente nel maggio 2010 come dirigente e svolgevo il ruolo di PO
LD Terminal ed ero anche responsabile commerciale Aviation. Dal 2019 in poi ero già direttore generale. L'attribuzione del ruolo di PO LD e il livello di inquadramento aziendale configurano due piani distinti. Il primo fa parte di quelle nominated person, così come il sert manager e il Security, che sono imposti dai regolamenti comunitari nel settore aeroportuale e che costituiscono anche figure di riferimento per l' presupponenti determinate CP_3
caratteristiche di preparazione, competenza, responsabilità, e soggette a corrispondente verifica. Non vi è alcun collegamento diretto tra la nomina a
PO LD e l'inquadramento aziendale, tant'è che il CCNL non prevede direttamente tali ruoli. Posso tuttavia rilevare, anche alla luce della mia ultra-
venticinquennale esperienza aeroportuale anche in altri aeroporti, che trattasi di figura normalmente posta a livello aziendale o in capo ai quadri o in capo ai dirigenti, e dunque, già a livello di quadro si ha quel ruolo, quella responsabilità,
quella preparazione necessaria per l'attribuzione di tale ruolo, parlo del livello
1S quando parlo di quadro. L'ing. si è sempre occupato, di quelle Parte_1
tecnologie, quelle reti, quegli apparati che afferiscono ai controlli di sicurezza, i cd Impianti e segnatamente quale responsabile di una delle varie sotto CP_2
articolazioni interne della assai complessa struttura deputata alla manutenzione, alle dirette dipendenze del PO LD Manutenzione. La
struttura Manutenzione è infatti forse la più complessa della società e si articola in diverse aree di intervento che sono tutte coordinate dal PO LD ed hanno poi ognuna un soggetto preposto. In tale ruolo il ricorrente è l'interlocutore dei vari fornitori, segue le attività di progettazione e/o di realizzazione dei nuovi impianti, è ben possibile che sia lui stesso a proporre determinati impianti al
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro PO LD il quale ha però sul punto piena autonomia decisionale, ovviamente deve poi curare tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali impianti.
Nello stesso ruolo coordina anche del personale a lui assegnato, dei tecnici.
Confermo la piramide organizzativa descritta al capitolo M della memoria. Il
PO LD ribadisco … coordina tutte le linee di attività che a lui fanno capo e ne risponde anche nei confronti di L'organizzazione aziendale che emerge CP_3
dal funzionigramma del 2019 in sostanza ha razionalizzato la precedente organizzazione in UOP prevedendone un accorpamento”.
Orbene - premesso che l'escussione testimoniale ha permesso di accertare che la struttura organizzativa piramidale risultante dai funzionigramma aziendali in atti sia quella concretamente attuata nel tempo dalla società convenuta, non può
ignorarsi la circostanza che tutti i testi escussi abbiano di fatto confermato:
- che la responsabilità del settore Manutenzione sia in capo al PO LD (sul punto, ad esempio, il teste ha riferito “… in concreto la responsabilità in Tes_1
tutto il settore della manutenzione è sempre stata in capo al soggetto individuato come PO LD Manutenzione, il quale è il responsabile dell'intera area di manutenzione, anche di fronte all' ”; il teste , sul punto, ha CP_6 Per_1
precisato che: “… Sono PO LD dell'Area Manutenzione, si tratta di una figura certificata dai regolamenti comunitari. Nell'organizzazione aziendale tale ruolo è inserito come responsabile di una corrispondente funzione aziendale.
Tale ruolo lo svolgo dalla fine del 2018. Io sono di livello 1S …”);
- che le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, dal mese di aprile 2013 al mese di ottobre 2015 e, successivamente, dal gennaio 2019 al momento della proposizione del ricorso - quale “responsabile di una delle varie sotto articolazioni interne della assai complessa struttura deputata alla
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Manutenzione, alle dirette dipendenze del PO LD Manutenzione”, seppur indubbiamente di “particolare importanza”, non erano, in verità, caratterizzate da quella “ampia responsabilità”, da quella “ampia facoltà di iniziativa”, da quella “piena discrezionalità” e “libertà di apprezzamento nella realizzazione delle direttive sociali”, appartenenti, invece, all'attività svolta dal PO LD (sul punto, ad esempio, il teste ha riferito: “… Premetto che il PO LD Tes_1
Manutenzioni gode di un'ampia autonomia nello svolgimento della sua attività
… Riveste anche il ruolo di RUP e può adottare il tal senso provvedimenti come la proposta della direzione dei lavori. Coordina i vari responsabili delle linee di attività entro cui si articolano le sue vaste competenze e svolge un importante ruolo nella programmazione degli investimenti. È poi l'interlocutore diretto dei continui audit da parte dell' o dei sistemi interni di qualità. I responsabili CP_3
sotto il PO LD assumono invece la direzione delle singole linee di attività,
possono avanzare proposte di affidamento degli incarichi, proposte di acquisto,
possono predisporre le bozze dei capitolati. Il ricorrente … collaborava direttamente con il post holder supportandone l'attività … Tale incarico egli ha mantenuto fino al 2015. Successivamente nel 2019 è stato nominato
Responsabile della linea di attività degli e si occupa Controparte_2
sostanzialmente della stessa attività. Tale linea di attività è sottordinata al PO
LD che è quadro 1S che nell'ultimo funzionigramma Persona_1
costituisce una funzione …”; il teste , sul punto, ha precisato che: “… Per_1
All'interno della funzione si inserisce la linea di attività Ingegneria della
Manutenzione e dei Sistemi … Premesso che la funzione si articola in diverse aree di attività, le linee di attività, ad ognuna di queste è preposto un responsabile e io ne opero il coordinamento assumendone il ruolo di diretto
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro superiore gerarchico. L'ing. , quale responsabile della linea Parte_1
sostanzialmente deputata agli impianti speciali, gestisce tutta l'attività della sua linea, coordinando il personale a lui assegnato, eseguendo dunque tutta l'attività
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a lui affidati. Preciso
che la manutenzione ordinaria viene operata secondo gli appositi manuali di uso e manutenzione, quella straordinaria necessità invece di una preliminare attività di pianificazione di cui mi occupo io stesso, nel senso che fa capo alla mia funzione, e per il suo settore di attività l'ing. ne cura l'esecuzione Parte_1
assumendo se del caso il ruolo di direttore dei lavori o di esecutore contrattuale.
In tutti gli appalti in questione io rivesto il ruolo di RUP …”; il teste Tes_2
ancora, ha confermato: “… il ricorrente è stato il Responsabile all'interno dell'Ufficio Impianti Speciali …”; il teste ha riferito: “… L'ing. Tes_3 Parte_1
si è sempre occupato, di quelle tecnologie, quelle reti, quegli apparati che afferiscono ai controlli di sicurezza, i cd. e segnatamente quale Controparte_2
responsabile di una delle varie sotto articolazioni interne della assai complessa struttura deputata alla Manutenzione, alle dirette dipendenze del PO LD
Manutenzione. La struttura Manutenzione è infatti forse la più complessa della società e si articola in diverse aree di intervento che sono tutte coordinate dal
PO LD ed hanno poi ognuna un soggetto preposto.…”).
Anche gli elementi emergenti dall'esame diretto dei funzionigramma aziendali versati in atti evidenzia che la struttura “piramidale” della società convenuta si sia sempre articolata, in buona sostanza, in Unità Organizzative (UOR), Unità
Operative (UOP), Uffici e Servizi. In particolare, l'Unità Organizzativa (UOR)
Direzione Area Manutenzione Infrastrutture e Sistemi, operante sotto il coordinamento e la responsabilità del PO LD (PH), era articolata in Unità
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Operative (UOP) e tra le dette UOP rientrava, secondo le previsioni del
Funzionigramma aziendale 5.0 del 25/06/2013, il Servizio Manutenzione
Impianti e Sistemi, articolato a sua volta negli uffici Impianti Controparte_2
Elettrici, Impianti Elettromeccanici, Impianti di Climatizzazione e, infine,
Impianti Idrici.
Nel contesto di tale sistema le responsabilità organizzative connesse al raggiungimento degli obiettivi aziendali fanno capo esclusivamente al PO LD
della UOR e non agli Uffici, Parte_2
Servizi o Linee di attività sotto ordinate. Tale elemento, valutato anche alla luce dei chiarimenti offerti dai testi escussi, evidenzia con chiarezza la natura delle mansioni svolte in concreto dal ricorrente, preposto, nel corso del tempo, solo a
Uffici, Servizi e Linee di Attività sotto ordinate rispetto a quella cui era (ed è)
demandata la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi aziendali, figura sovraordinata quest'ultima che – è bene ribadire – è “normalmente posta a livello aziendale o in capo ai quadri o in capo ai dirigenti, e dunque, già a livello di quadro si ha quel ruolo, quella responsabilità, quella preparazione necessaria per l'attribuzione di tale ruolo, parlo del livello 1S quando parlo di quadro”.
Alla luce di quanto emergente dalla documentazione in atti, dunque, e di quanto dettagliatamente riferito da tutti i testi escussi, l'attività di comparazione tra la normativa contrattuale da una parte e le mansioni concretamente svolte dal ricorrente, dall'altra parte, non può che indurre a ritenere che queste ultime rientrino nel livello di appartenenza del ricorrente e non nel maggiore livello in questa sede reclamato, evidenziandosi certamente lo svolgimento di mansioni funzionali ad assicurare il buon andamento di servizi o aree aziendali di particolare rilevanza e complessità, ma non anche la preposizione a importanti
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro complesse unità organizzative correlate a ruoli o funzioni aziendale con peculiari responsabilità e deleghe in ordine al conseguimento di essenziali obiettivi aziendali.
Rilevato, a questo punto, che nessun conforto istruttorio ha ricevuto la dedotta prassi aziendale di attribuzione di un super minimo individuale mensile pari ad euro 2.460,26 non riassorbibile in favore dei quadri, ne consegue l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese sono regolate secondo soccombenza avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile.
◊
Così deciso in Palermo, il 07/02/2025.
GIUDICE
MATILDE CAMPO
(firmato digitalmente a margine)
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro